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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale del lavoro di Bonn nella causa Ayse Süzen/Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice (sostenuta da: Lefarth GmbH), vertente sull'interpretazione della direttiva comunitaria diretta alla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
Un'addetta alle pulizie licenziata a seguito della perdita, da parte dell'impresa datrice di lavoro, di un contratto di appalto di pulizie non può necessariamente ottenere di essere reintegrata presso la nuova impresa cui sia stata affidata in appalto tale attività.
Infatti, la mera circostanza che i servizi svolti dal precedente e dal nuovo affidatario dell'appalto siano simili non consente di concludere automaticamente nel senso che vi sia stato trasferimento di un'entità economica.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che, in mancanza di cessione di elementi patrimoniali o di riassunzione di una parte essenziale del personale, la direttiva non può trovare applicazione.
La signora Süzen era dipendente della società Zehnacker. A tale impresa erano stati affidati i lavori di pulizia di una scuola sita a Bonn-Bad-Godesberg, attività cui era stata destinata la signora Süzen. L'istituto d'istruzione risolveva il contratto con la Zehnacker con effetto dal 30 giugno 1994; la Zehnacker licenziava quindi tutti i dipendenti di cui si avvaleva nella detta scuola. Quest'ultima affidava successivamente, sulla base di un nuovo contratto, i lavori di pulizia dei propri locali alla società Lefarth, che non risulta aver proposto la riassunzione ai dipendenti licenziati.
La signora Süzen adiva quindi il Tribunale del lavoro di Bonn al fine di far accertare che il licenziamento notificatole dalla società Zehnacker non aveva posto termine al rapporto di lavoro intercorrente con la detta impresa.
La pertinente normativa comunitaria è costituita dalla direttiva 77/187/CEE, "concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti".
Tale direttiva comunitaria mira ad introdurre in tutti gli Stati membri disposizioni che proteggano i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore assicurando il mantenimento dei loro diritti. L'art. 1, n. 1, della direttiva così recita: "La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione".
Secondo il Tribunale del lavoro di Bonn, la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione della direttiva. Il detto giudice ha ritenuto rilevante accertare se la risoluzione del contratto avente ad oggetto l'appalto delle pulizie ed il trasferimento del contratto medesimo ad un'impresa terza debba essere considerata quale trasferimento di stabilimento, con la conseguenza che la nuova impresa debba mantenere negli stessi termini il rapporto di lavoro con la signora Süzen. Esso ha quindi disposto la sospensione del procedimento e la sottoposizione di questioni generali in ordine all'interpretazione di tale normativa comunitaria, alle quali la Corte fornisce oggi una soluzione di portata generale.
Tale pronuncia della Corte è vincolante per il giudice nazionale ed è diretta a costituire un ausilio per il medesimo ai fini della decisione della controversia dinanzi ad esso pendente.
La Corte rileva che il giudice di rinvio chiede se la direttiva trovi applicazione in una fattispecie in cui un committente, che abbia affidato i lavori di pulizia dei propri locali ad un primo imprenditore, risolva il contratto con questi stipulato e concluda, ai fini dell'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un secondo imprenditore, senza che l'operazione sia accompagnata dalla cessione di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, tra l'uno e l'altro imprenditore.
Orbene, la direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'"entità economica", indipendentemente dal mutamento del titolare e dalle modalità di tale mutamento. Questa nozione di entità si richiama ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo. Secondo la Corte, sussiste un "trasferimento" ai sensi della detta direttiva quando l'entità economica mantenga la propria identità. Al fine di poter determinare se sussistano le caratteristiche di un "trasferimento di un'entità", la Corte indica una serie di circostanze e di elementi che costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva spettante al giudice nazionale. Vengono menzionati, tra l'altro, il trasferimento significativo di elementi materiali (quali gli edifici e i beni mobili) o immateriali, nonché la riassunzione o meno della parte essenziale del personale, in termini di numero e di competenza, da parte del nuovo imprenditore.
Ciò premesso, la Corte precisa che la semplice perdita di un appalto di servizi a vantaggio di un concorrente non può quindi rivelare, di per sé, l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva. In una siffatta situazione, l'impresa di servizi precedentemente affidataria dell'appalto, ove perda un cliente, continua tuttavia a sopravvivere integralmente, senza che si possa ritenere che uno dei suoi stabilimenti o parti di stabilimento siano stati ceduti al nuovo appaltatore.
Spetta al giudice di rinvio accertare, alla luce di tutti gli elementi interpretativi, se nella specie si sia verificato un trasferimento.
Pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal giudice tedesco, la Corte ha quindi dichiarato che l'art. 1, n. 1, della direttiva comunitaria non trova applicazione in una fattispecie come quella descritta nelle questioni pregiudiziali, quando l'operazione non sia accompagnata né da una cessione, tra l'uno e l'altro imprenditore, di elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi, né dalla riassunzione, ad opera del nuovo imprenditore, di una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale già destinato dal predecessore all'esecuzione del contratto.
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