Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 10/1977

13 marzo 1997

Sentenza della Corte di giustizianel procedimento pregiudiziale C-358/95
Tommaso Morellato / USL n· 11 di Pordenone

IL PANE COMPLETO SPECIALE SURGELATO FRANCESE PUO' CIRCOLARE LIBERAMENTE SUL TERRITORIO ITALIANO


Per ulteriori informazioni o per ottenere copia della sentenza, gli interessati sono pregati di rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna, tel. (352) 4303.2582.


La legislazione nazionale che vieta il pane con un grado di umidità superiore al 34%, un tenore di ceneri inferiore all'1,40%, o con aggiunta di crusca, costituisce una restrizione quantitativa all'importazione, non giustificata da ragioni di sanità pubblica.

I fatti

Il signor Morellato è legale rappresentante della società Soveda che, in Italia, distribuisce in esclusiva un pane di tipo surgelato, fabbricato e venduto in Francia dalla ditta BCS di Tarascona. Nel 1995, l'Unità sanitaria locale (USL) n· 11 di Pordenone gli ha ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative per avere violato la legge italiana 580/67, sulla produzione e commercializzazione del pane. Il signor Morellato ha fatto opposizione alle ordinanze dell'USL dinanzi al Pretore di Pordenone, che ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte delle questioni pregiudiziali.

Il contesto giuridico

La legge italiana 580/67 vieta lo smercio di pane integrale speciale di tipo surgelato con un grado di umidità superiore al 34%, con una percentuale di ceneri inferiore all'1,40%, o con aggiunta di crusca. Il Pretore di Pordenone ha pertanto chiesto alla Corte se il fatto di applicare a prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri una legislazione restrittiva quale l'italiana, costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e sia di conseguenza vietata dall'art. 30 del Trattato CE.

La valutazione della Corte

In primo luogo, la Corte ricorda che, allo stato attuale del diritto comunitario, non esistono norme comuni o armonizzate sulla fabbricazione e lo smercio del pane. Ogni Stato membro è quindi tenuto a legiferare nei limiti dell'art. 30 del Trattato CE. La Corte ha già in passato affermato che il fatto di estendere ai prodotti importati gli stessi obblighi (riguardo al contenuto) a cui sono sottoposti i prodotti nazionali può escludere la commercializzazione in uno Stato di un prodotto importato ed obbligare i produttori stranieri ad organizzare una fabbricazione differenziata a seconda della destinazione. Ciò intralcia la commercializzazione dei prodotti legalmente prodotti e smerciati in altri Stati membri ed è pertanto in contrasto con l'art. 30 del Trattato CE. La sola ragione che consentirebbe un'eccezione all'art. 30 potrebbe essere la protezione della sanità pubblica. Tuttavia, non è stato invocato nessun elemento di quest'ordine; al contrario, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - con una circolare del 1992 - aveva autorizzato l'importazione di pane legalmente fabbricato e commercializzato in altri Stati mebri con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste dalla legge 580/67.

In secondo luogo, la Corte ricorda che i giudici nazionali hanno l'obbligo di disapplicare, di propria iniziativa, le norme di legge interna in contrasto con il diritto comunitario.

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