Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 01/1977

18 marzo 1997

Sentenza della Corte di giustizianel procedimento pregiudiziale C-343/95
Diego Calì & Figli Srl / Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG)

LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARITTIMO GIUSTIFICA UN CONTRIBUTO OBBLIGATORIO

L'attività di sorveglianza antinquinamento in un porto petrolifero, che i pubblici poteri hanno affidato ad un ente di diritto privato, non è contraria all'articolo 86 del Trattato CE


Per ulteriori informazioni o per ottenere copia della sentenza, gli interessati sono pregati di rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna, tel. (352) 4303.2582.


Il contesto giuridico

Il Consorzio Autonomo del Porto (attualmente Autorità Portuale) è un ente pubblico a cui la legge aveva affidato compiti amministrativi ed economici inerenti alla gestione del porto di Genova. Nel 1991, al fine di proteggere il mare contro gli inquinamenti e gli spargimenti di idrocarburi, questo ente pubblico ha istituito un servizio obbligatorio incaricato della sorveglianza costante delle acque e dell'intervento immediato in caso di inquinamento delle acque. Il servizio è stato affidato - a titolo di concessione esclusiva - alla società Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), di cui il Consorzio ha approvato la tariffa da applicarsi alle navi che si servono degli impianti del terminale petrolifero.

I fatti

La società Calì effettua trasporti marittimi per conto terzi di prodotti petrolchimici, fra cui l'acetone, per mezzo di navi cisterna. Fra il 1992 ed il 1994 essa ha utilizzato ripetutamente il porto di Genova, per effettuare operazioni di carico e scarico. La SEPG ha inviato alla Calì delle fatture per un importo di circa 9 milioni di Lire per i servizi obbligatori di sorveglianza antinquinamento. La Calì ha rifiutato di pagare, obiettando di non avere mai ricorso a detto tipo di servizi. La SEPG ha ottenuto un'ordinanza del Tribunale di Genova che ingiungeva alla Calì di pagare. Nell'ambito di opposizione della Calì a questa ordinanza, il Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali, al fine di sapere se la posizione della società SEPG poteva essere qualificata dominante e se la società aveva abusato di detta posizione, volando l'art. 86 del Trattato CE.

La valutazione della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che, ai fini dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, bisogna distinguere fra il caso in cui lo Stato esercita un potere d'imperio e quella in cui lo Stato svolge attività economiche, industriali o commerciali, offrendo beni o servizi sul mercato. Nel primo caso, non ha rilevanza che lo Stato agisca direttamente o tramite un ente a cui ha conferito diritti speciali o esclusivi. La SEPG, nel caso concreto, svolge le sue attività in base ad una concessione esclusiva conferitale da un ente pubblico.

La Corte esamina la natura delle attività svolte dall'ente pubblico o dall'impresa privata.

Essa rileva che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Genova ha per oggetto, in concreto, la retribuzione che la Calì deve pagare per le attività di prevenzione - vale a dire di sorveglianza antinquinamento - svolte dalla SEPG (e non invece per eventuali interventi resisi necessari da un vero e proprio inquinamento).

La sorveglianza antinquinamento che la SEPG effetua nel porto di Genova costituisce una missione di interesse generale che rientra nei compiti essenziali dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente del settore marittimo.

La Corte dichiara che le attività relative alla protezione dell'ambiente si ricollegano a prerogative proprie dei pubblici poteri, che non presentano un carattere economico ed alle quali non si applicano le regole di concorrenza del Trattato CE.

Ad uso esclusivo dei media - Documento non ufficiale, che non impegna la Corte, disponibile in francese ed italiano.