Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 20/97

17 aprile 1997

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-296/95
The Queen/Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac e altri

I TABACCHI IMPORTATI DA UN MANDATARIO PER CONTO DI UN SINGOLO PRIVATO DEVONO ESSERE SOGGETTI AD ACCISA NELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE.


L'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha proposto alla Corte di giustizia di dichiarare che le norme comunitarie sulle accise non impediscono di riscuotere tale tributo sui beni in uno Stato membro nel caso in cui un singolo privato residente in tale Stato acquisti i beni in un altro Stato membro da dove questi sono trasportati nello Stato di residenza tramite un mandatario che organizza l'acquisto e il trasporto dei prodotti.

I fatti

Secondo la Court of Appeal di Londra, le società appellanti avevano creato e gestito un sistema che consentiva a un residente del Regno Unito di ricevere in tale paese tabacchi da lui acquistati in un negozio del Lussemburgo "senza lasciare la propria comoda poltrona". In tal modo questi evitava di pagare l'accisa vigente nel Regno Unito che è notevolmente più pesante di quella lussemburghese.

Le società appellanti, EMU Tabac S.à r.l. ("il dettagliante") un dettagliante di tabacchi in Lussemburgo, e The Man in Black Ltd ("l'agente") appartengono al gruppo della Enlightened Tobacco Company. Per mezzo dell'agente, i clienti ordinano sigarette fino a un massimo di 800 pezzi per ordine. L'agente organizza il trasporto dei beni dal Lussemburgo al Regno Unito ed il pagamento del dettagliante e del vettore, trattenendo una tariffa come commissione.

Le autorità tributarie del Regno Unito hanno ordinato il sequestro a Dover di un quantitativo di tabacchi importato con tale sistema e hanno preteso il pagamento dell'accisa su tali beni nel Regno Unito. Gli appellanti si sono opposti a tale richiesta dinanzi alla Hight Court, che ha respinto il loro ricorso, e, in sede di appello, la Court of Appeal ha deciso di sospendere il procedimento e chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Nel corso della fase scritta e nell'udienza dinanzi alla Corte di giustizia sono state presentate osservazioni da parte degli appellanti, delle autorità del Regno Unito, dei governi di Germania, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia, della Commissione delle Comunità europee e della Imperial Tobacco.

Il ruolo dell'avvocato generale

Compito dell'avvocato generale è assistere la Corte presentando conclusioni motivate sulla causa, compresa una proposta sulla soluzione che la Corte di giustizia deve dare alle questioni proposte dalla Court of Appeal. Egli agisce in piena imparzialità e indipendenza, le sue conclusioni non sono tuttavia vincolanti per la Corte.

Le conclusioni

Con la prima questione, la Court of Appeal ha chiesto sostanzialmente se disposizioni della direttiva vietassero la riscossione dell'accisa sui beni soggetti a imposta nello Stato membro in cui erano stati spediti quando un singolo privato residente in tale Stato abbia acquistato i beni in un altro Stato membro per mezzo di un mandatario operante per suo conto e che aveva organizzato il trasporto dei beni.

L'avvocato generale ha ritenuto che la soluzione della causa dipendesse, da un lato, dal significato delle parole "acquistati dai privati" usate nell'art. 8 della direttiva e, d'altro lato, dalla condizione posta da tale articolo che tali prodotti siano trasportati dai privati interessati. L'art. 8 stabilisce il principio generale che l'accisa va riscossa dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

Per quanto riguarda "acquistati dai privati", l'avvocato generale ha osservato innanzitutto che i termini usati in disposizioni fiscali, come la direttiva in questione, possono avere un significato specifico che non coincide necessariamente con quello seguito nel normale diritto civile o commerciale. In particolare, egli ha ritenuto che il concetto di privato, dei cui acquisti tratta l'art. 8 della direttiva, escludeva l'interposizione di terzi.

Pertanto, l'art. 8 della direttiva riguardava soltanto l'azione del privato per proprio conto, che partecipa attivamente a una serie di operazioni (viaggio in un altro Stato membro, acquisto dei prodotti soggetti ad accisa e trasporto nel proprio paese) che deve compiere lui stesso. Le operazioni che non soddisfino tali condizioni, come quelle di cui è causa, non potrebbero fruire della norma prevista da tale articolo.

Per quanto riguarda la nozione di "prodotti trasportati", l'avvocato generale ha seguito dapprima un'interpretazione letterale dell'art. 8 della direttiva confrontando anche i termini usati nelle varie versioni linguistiche. A suo parere, un'interpretazione letterale della norma implica che la persona che effettua il trasporto deve essere proprio il privato acquirente e nessun altro. Il significato intrinseco delle espressioni "trasportati da loro" o "trasportati dai medesimi" impiegate nella maggior parte delle versioni linguistiche rinvia a un trasporto effettuato, e non semplicemente organizzato, dalla persona interessata.

Il tenore letterale della norma rinvia quindi a operazioni di trasporto effettuate dal privato e da nessun altro. Ciò comporta, a parere dell'avvocato generale, che il privato che ha comprato i prodotti soggetti ad accisa si sia recato in un altro paese e li abbia portati con sé. Tale interpretazione è stata confermata dall'esame della stessa espressione nel contesto legislativo della direttiva. Tale esame ha incluso confronti con l'art. 9 che riguarda i prodotti detenuti a scopo commerciale e che diventerebbe ampiamente inefficace se diventasse prassi generale un sistema di acquisto e trasporto come quello oggetto della causa principale.

La sola differenza tra i termini della seconda e della prima questione proposta dalla Court of Appeal era che nella seconda si diceva espressamente che il sistema era "elaborato e immesso sul mercato con criteri commerciali". L'avvocato generale ha ritenuto che la soluzione da lui proposta per la prima questione preliminare si estenda a fortiori al caso descritto nella seconda.

Infine, l'avvocato generale ha esaminato e respinto una serie di argomenti proposti dagli appellanti e ha concluso che la soluzione delle questioni preliminari dovrebbe affermare la possibilità di riscuotere l'accisa nello Stato membro di destinazione nelle circostanze descritte dalla Court of Appeal.

Dopo la lettura delle conclusioni nell'udienza odierna, la Corte deciderà la causa e pronuncerà la propria sentenza in una data successiva che sarà debitamente annunciata alle parti e al pubblico.

Questo comunicato stampa è un documento ufficioso per il solo uso della stampa. E' disponibile in tutte le lingue ufficiali. Per ulteriori informazioni o per ricevere copia delle conclusioni, gli interessati sono pregati di rivolgersi alla dott.ssa Estella CIGNA - tel. (00352) 4303 2582 o inviare un fax al n. (00352) 4303 2500.