Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 24/97

13 maggio 1997

Sentenza della Corte nella causa C-233/94
Repubblica federale di Germania / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

La Germania non può "esportare" il proprio sistema di garanzia dei depositi per gli istituti di credito

La Corte di giustizia rigetta il ricorso della Repubblica federale di Germania diretto all'annullamento della direttiva comunitaria relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Nei casi in cui sussistono differenze troppo marcate tra gli Stati membri, l'introduzione di una misura minima di armonizzazione può comportare per alcuni Stati (in un primo momento) un abbassamento del livello di tutela.

Tale è, tra gli altri, il caso della Germania con riguardo alla direttiva comunitaria relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per gli istituti di credito. Questa situazione è tuttavia accettabile per la Germania, se tale misura minima di armonizzazione migliora sensibilmente la tutela complessiva all'interno della Comunità. Ciò è quanto si verifica grazie alla direttiva comunitaria relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Ciò comporta per la Germania che essa può, per gli istituti che hanno sede nel suo territorio, direttamente stabilire l'importo della garanzia dei depositi in caso di insolvenza di un istituto di credito. Per le affiliate in altri Stati membri, tuttavia, vale l'importo della garanzia stabilita a livello nazionale in tali Stati, che può anche essere inferiore al livello tedesco, pur dovendo ammontare, in forza della direttiva comunitaria, ad almeno 20 000 ECU (pari a circa 40 000 DM). In altri termini, la Germania non può "esportare" la propria garanzia nazionale dei depositi, più elevata, in altri Stati membri.

NOTA IMPORTANTE: Il presente comunicato, che non impegna la Corte, è distribuito agli organi di stampa dalla Divisione Stampa e Informazione. Il seguente sunto della sentenza va letto nel contesto dell'integralità della sentenza. Per ulteriori informazioni o per ottenere copia della sentenza, si prega di mettersi in contatto con la dott. proc. Estella Cigna, tel. (*352) 4303 2582.