Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N·42/97 (1)

1. luglio 1997

Conclusioni dell'Avvocato Generale Antonio La Pergola nella causa C-85/96,
Maria Martinez Sala contro Freistaat Bayern

L'AVVOCATO GENERALE LA PERGOLA PROPONE ALLA CORTE LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA

A parere dell'Avvocato generale, il cittadino comunitario avrebbe diritto all'indennità di educazione prevista dalla legislazione tedesca, indipendentemente dal possesso di un valido permesso di soggiorno, alle stesse condizioni dei cittadini del paese in cui soggiorna o risiede


Fatti all'origine della controversia

La signora Maria Martinez Sala è una cittadina spagnola che dall'età di 12 anni risiede in Germania; qui ha lavorato fino al 1989 e dopo tale data ha goduto dell'assistenza sociale. Fino al 1984 la signora ha ricevuto regolari permessi di soggiorno; in seguito le autorità tedesche le hanno rilasciato solo la certificazione dell'avvenuta richiesta del prolungamento del permesso di soggiorno.

Nel 1993 la signora Martinez Sala ha dato alla luce la secondogenita Jessica ed ha chiesto per la figlia l'indennità di educazione, che le è stata rifiutata dallo Stato di Baviera in quanto non era cittadina tedesca e non era in possesso di un permesso di soggiorno.

Alla signora era comunque consentito risiedere in Germania, sulla base della Convenzione europea di assistenza sociale e medica del 1953.

Dopo un reclamo in sede amministrativa (rigettato), la signora ha impugnato il rifiuto davanti ai giudici. Il Landessozialgericht della Baviera ha deciso di rinviare la questione alla Corte di giustizia, sottoponendole 4 questioni pregiudiziali.

Il giudice tedesco chiede alla Corte di definire la nozione di lavoratore, e di stabilire se la controversa indennità di educazione costituisca una prestazione familiare ai sensi del regolamento 1408/71 o un vantaggio sociale ai sensi del regolamento 1612/78. Questione centrale è infine se il diritto comunitario ammetta una disciplina nazionale che subordina l'indennità di educazione al permesso di soggiorno, anche quando l'interessato sia cittadino di un altro Stato membro, autorizzato a risiedere in Germania.

Lo sfondo normativo

Il regolamento 1408/71, che si applica ai lavoratori subordinati o autonomi, intende per lavoratore qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata e per prestazioni familiari tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari. Le persone che risiedono in uno Stato membro e a cui è applicabile il regolamento sono soggette ad obblighi e diritti alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Secondo la disciplina tedesca l'indennità di educazione è una prestazione non contributiva facente parte delle misure di politica familiare; essa spetta a ogni persona che in Germania ha domicilio o residenza o, per lo straniero, titolare di un'autorizzazione o di un titolo di soggiorno. La giurisprudenza non considera a tal fine sufficiente la certificazione dell'avvenuta richiesta del prolungamento del permesso di soggiorno.

Il ruolo dell'avvocato generale

L'avvocato generale ha il compito di assistere la Corte, presentando conclusioni motivate sulla causa in esame, corredato da un suggerimento sul come la Corte debba risolvere le questioni sottopostele dal Landessozialgericht. Egli agisce in assoluta imparzialità ed in piena indipendenza; le sue conclusioni non sono vincolanti per la Corte.

Le conclusioni

1) Lo status di lavoratore è una situazione soggettiva non permanente, che viene meno quando sono cessate le condizioni prescritte per acquistarla. La signora Martinez Sala non è quindi lavoratore ai sensi del reg. 1612/68. Peraltro, nel periodo in questione essa ha beneficiato di un sussidio sociale e qualora, in virtù di questo essa abbia beneficiato di una assicurazione, essa potrà essere considerata lavoratrice ai sensi del reg. 1408/71 e beneficiare, di conseguenza di un trattamento assimilabile a quello del lavoratore. Grazie a questo, potrebbe invocare il principio di non discriminazione e chiedere l'indennità di educazione. Tali valutazioni debbono però essere effettuate nel merito dal giudice di rinvio.

2 e 3) L'indennità di educazione è una prestazione familiare (come recentemente affermato nella sentenza Hoever Zachow (C-245/94) e vantaggio sociale ai sensi del reg. 1612/68.

4) La norma tedesca che per concedere l'indennità di educazione richiede il formale permesso anche a chi è altrimenti autorizzato a risiedere in Germania, configura una disparità di trattamento a seconda della cittadinanza. Se risulta che la signora Martinez Sala non è lavoratrice, l'ordinamento dell'Unione europea offre un altro titolo per evitare detta discriminazione: l'articolo 8A del Trattato di Maastricht. Ogni cittadino ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente, nel territorio degli Stati membri; il Consiglio può adottare condizioni e limitazioni non già al diritto ma all'esercizio dello stesso.

L'art. 8A, nella nuova collocazione, sancisce la cittadinanza europea e ed enuclea dalle altre libertà di circolazione quella specifica di risiedere in ogni Stato membro; si tratta del primo dei diritti ascritti alla cittadinanza dell'Unione e da questa è inseparabile. La cittadinanza è conferita direttamente all'individuo, che l'acquista e la perde insieme con la cittadinanza dello Stato nazionale di appartenenza. Essa è la situazione soggettiva che rileva nella fattispecie, ed è altresì il titolo giustificativo della parità di trattamento, che accompagna il cittadino di ogni Stato membro in ogni Stato membro. Nel momento in cui uno Stato membro autorizza un cittadino comunitario a risiedere nel proprio territorio, questi non può più essere oggetto di discriminazione in base alla nazionalità.

Peraltro, la giurisprudenza della Corte ha già applicato in passato il divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità al turista, in quanto destinatario di servizi nello Stato membro in cui soggiorna (sentenza Cowan, del 2 febbraio 1989).

Nella fattispecie, la signora Martinez Sala dovrebbe essere quindi considerata anche quale onnipotenziale destinataria di servizi, in quanto ammessa a risiedere in Germania.

L'avvocato generale propone oggi che il principio di non discriminazione si applichi come corollario diretto del nuovo istituto della cittadinanza europea e del diritto primario di circolare e risiedere in ogni Stato membro. Il cittadino comunitario avrebbe diritto all'indennità di educazione prevista nella legislazione tedesca, indipendentemente dal possesso di un valido permesso di soggiorno ed alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese.

Esclusivamente ad uso dei media - Documento non ufficiale, che non impegna la Corte.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Estella Cigna, tel. (352) 4303 2582

(1)Questo comunicato esiste in italiano, francese, tedesco, spagnolo.