Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 50/97 (1)

16 settembre 1997

Conclusioni dell'Avvocato generale Giuseppe Tesauro nelle cause C-120/95 e C-158/96,
Nicolas Decker / Caisse de Maladie des Employés privés
Raymond Kohll / Union des Caisses de Maladie

L'AVVOCATO GENERALE TESAURO SI PRONUNCIA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI MALATI

A parere dell'Avvocato generale, il malato comunitario ha diritto di recarsi all'estero per acquistare prodotti medici e per fruire di cure al di fuori dalle strutture ospedaliere e di essere rimborsato in base alle tariffe vigenti nello Stato in cui risiede


Fatti all'origine della controversia

Nella prima causa, un cittadino lussemburghese, il sig. Decker, ha acquistato in Belgio un paio di occhiali che gli erano stati prescritti in Lussemburgo, senza avere preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente previdenziale competente. L'ente previdenziale ne ha rifiutato il rimborso.

Nella seconda causa, un cittadino lussemburghese, il sig. Kohll, ha chiesto che gli fosse concessa l'autorizzazione al fine del rimborso delle cure ortodontiche per la figlia minore, da eseguire all'estero. L'ente previdenziale ha rifiutato di concederla.

Lo sfondo normativo

La normativa lussemburghese delle assicurazioni sociali prevede che (salve le ipotesi di urgenza, in caso di incidente o malattia verificatasi all'estero) gli assicurati possano farsi curare e rimborsare le cure effettuate all'estero solo in seguito all'autorizzazione previa dell'ente previdenziale. Questa è concessa su controllo medico e presentazione di una richiesta scritta di un medico lussemburghese, con indicazione specifica del medico o dell'ospedale all'estero consigliato e con specificazione delle circostanze che rendono impossibile il trattamento in Lussemburgo. I trattamenti autorizzati sono presi a carico secondo le tariffe dello Stato in cui avviene il trattamento.

Il regolamento CEE 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità prevede in sostanza, così come la legislazione lussemburghese, che il rimborso è subordinato alla condizione che l'assicurato sia stato previamente autorizzato dall'ente previdenziale.

La normativa lussemburghese è contestata sotto due profili: nella causa Decker, il Conseil Arbitral des Assurances sociales chiede alla Corte di giustizia se essa sia conforme ai principi della libera circolazione delle merci, in particolare dei prodotti e dei supporti medici (articoli 30 e 36 del Trattato CE). Nella causa Kohll, la Cour de Cassation lussemburghese chiede alla Corte di giustizia se la norma sia conforme ai principi della libera prestazione dei servizi medici (articoli 59 e 60 del Trattato CE).

Il ruolo dell'avvocato generale

L'avvocato generale ha il compito di assistere la Corte, presentando conclusioni motivate sulla causa in esame, corredato da un suggerimento sul come la Corte debba risolvere le questioni sottopostele dal due giudici lussemburghesi. Egli agisce in assoluta imparzialità ed in piena indipendenza; le sue conclusioni non sono vincolanti per la Corte.

Le conclusioni

  1. Applicabilità degli artt. 30 e 59

    A livello comunitario la materia previdenziale non è stata ancora armonizzata: gli Stati membri definiscono le condizioni per l'iscrizione al regime di previdenza sociale e le condizioni per avere diritto alle prestazioni. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto comunitario anche nell'esercizio della loro competenza nel settore della previdenza e non possono violare il principio fondamentale della libera circolazione (delle persone e delle merci) per il solo fatto che tali libertà si scontrano con una norma nazionale attinente al settore previdenziale: si applicano dunque le norme del Trattato.

    Ciò vale anche se si considera l'esistenza del regolamento 1408/71 - che disciplina la materia nello stesso senso delle norme lussemburghesi contestate - e di cui peraltro non si può escludere in principio l'invalidità. Il regolamento si applica non solo ai lavoratori migranti ma, come affermato dalla giurisprudenza della Corte, anche ai lavoratori sedentari che si spostano all'interno della Comunità per motivi diversi dal lavoro, e quindi in concreto ai signori Decker e Kohll. Dal punto di vista del tipo di prestazioni autorizzate, è pacifico che i trattamenti specialistici (quale quello dentistico) rientrino nel campo di applicazione del regolamento. Per quanto riguarda i prodotti medico-sanitari l'Avvocato generale è dell'opinione che anch'essi rientrino nel concetto di prestazione definito dal reg. 1408/71.

  2. Effetti restrittivi della norma lussemburghese

    La legge lussemburghese non stabilisce un divieto di importare prodotti medicinali o occhiali né di acquistarli al di fuori del territorio nazionale. Essa piuttosto crea una disparità di trattamento a seconda del luogo di acquisto dei prodotti ed è tale da dissuadere il malato privo di autorizzazione dal comprare prodotti medicinali in un altro Stato membro. Essa configura pertanto una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti medici da parte di privati.

    Dal punto di vista delle prestazioni dentistiche viene in rilievo la libertà della prestazione dei servizi ed il malato deve essere inteso come il destinatario di tali servizi. La norma lussemburghese, richiedendo l'autorizzazione preventiva e negando il rimborso agli assicurati privi di autorizzazione costituisce un fattore dissuasivo ed una restrizione alla libera prestazione di servizi, che è causata dal luogo di stabilimento del prestatore e si ripercuote negativamente sul prestatore non stabilito nello Stato in questione. La norma lussemburghese che richiede la previa autorizzazione per il rimborso di occhiali o per le cure dentistiche presso specialisti è contraria ai principi della libera circolazione delle merci e dei servizi.

    Le parti ed i governi intervenuti hanno voluto giustificare le norme lussemburghese adducendo indistintamente sia la tutela della salute pubblica, sia un motivo di interesse generale, ossia la tutela dell'equilibrio finanziario del sistema medico-ospedaliero, affinché questo sia accessibile a tutti in una determinata regione.

    L'Avvocato generale parte dal presupposto che la norma nazionale contestata sia indistintamente applicabile, in quanto essa non prevede formalmente un regime distinto per i prestatori non stabiliti nello Stato (secondo la giurisprudenza stessa della Corte, considerata nel suo complesso). Teoricamente essa è quindi giustificabile non solo con le ragioni di interesse pubblico quale la tutela della salute, ma anche da motivi di interesse generale (scopi di natura economica quali l'equilibrio finanziario del sistema sanitario).

    1. Non si può ammettere che una norma come quella lussemburghese sia necessaria per tutelare la salute e garantire la qualità delle prestazioni mediche: l'armonizzazione sulle professioni mediche e sui prodotti (realizzata con varie direttive comunitarie) fa sì che in ogni Stato siano offerte al malato identiche garanzie e che la salute del singolo sia sufficientemente tutelata anche quando questi si avvale di cure mediche in un altro Stato membro.

    2. Quanto alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, indicato come presupposto per garantire ai malati delle prestazioni di livello elevato, occorre riconoscere che la normativa lussemburghese è necessaria e proporzionata nella misura in cui l'autorizzazione preventiva costituisce il solo mezzo con cui l'ente previdenziale può valutare quando la cura all'estero sia indispensabile e limitare così il rimborso di prestazioni in base alle tariffe degli altri Stati membri. Se così non fosse è indubbio che potrebbero aversi conseguenze negative in ragione delle diverse modalità di finanziamento e dei diversi costi sanitari esistenti in ciascuno Stato.

    Ciò non vuol dire tuttavia che lo stesso equilibrio finanziario debba considerarsi sempre compromesso anche nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale provvede al rimborso sulla base dei criteri e delle tariffe lussemburghesi. Ad esempio il rimborso del costo di un paio di occhiali o delle cure dentistiche non incide sull'equilibrio finanziario. Per contro, nel caso di cure da effettuarsi in strutture ospedaliere, bisogna considerare che queste sono organizzate in funzione dei bisogni e che i costi della permanenza e del trattamento di un malato in un ospedale sono strettamente connessi al mantenimento e al funzionamento delle strutture stesse. In questo caso, pertanto, l'autorizzazione resta dunque indispensabile per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema.

    In definitiva, le restrizioni stabilite dalla norma lussemburghese sono giustificate solamente quando si tratta di fruire in un altro Stato membro di cure ospedaliere o di prestazioni mediche specialistiche alle condizioni e tariffe dello Stato in cui le cure avvengono.

    Ciò significa che gli occhiali del signor Decker e le cure specialistiche di ortodonzia per la figlia del signor Kohll, ancorché acquistati o effettuate all'estero, dovrebbero essere rimborsate in base al costo lussemburghese e senza autorizzazione.

    Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Estella Cigna, tel. (352) 4303 2582

(1) Questo comunicato esiste in italiano, tedesco, francese.