A parere dell'Avvocato generale, il decreto francese sulla produzione del foie gras non ne ostacola la libera circolazione in Europa
Il decreto ministeriale adottato dalla Francia il 9 agosto 1993 (n.93-999) disciplina dettagliatamente la composizione del foie gras e i criteri di produzione di alcuni preparati a base di foie gras (il contenuto minimo di foie gras, gli ingredienti, le modalità di presentazione e imballaggio, eventuali denominazioni di vendita). L'art. 1 vieta detenzione, commercializzazione e distribuzione gratuita dei preparati non conformi ai criteri indicati e recanti una denominazione di vendita fra quelle elencate. Altri prodotti di salumeria, con denominazioni di vendita diverse, facenti riferimento al foie gras sono ammessi, purché la percentuale di foie gras sia almeno del 20 %.
Secondo la Commissione, riservare le denominazioni generiche ai soli preparati a base di foie gras che soddisfino i criteri fissati dal legislatore francese costituirebbe una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione. A parere della Commissione, la Francia avrebbe dovuto inserire nella normativa nazionale una previsione di «mutuo riconoscimento» dei prodotti a base di foie gras prodotti e commercializzati in altri Stati membri legalmente - ossia secondo la legislazione nazionale o procedimenti leali di produzione - con denominazioni uguali a quelle regolate dal decreto.
L'Avvocato generale ha il compito di assistere la Corte, presentando conclusioni motivate nella causa in esame e suggerendo alla Corte una soluzione del ricorso. Egli agisce in assoluta imparzialità ed in piena indipendenza; le sue conclusioni non sono vincolanti per la Corte.
Nell'Unione europea manca una normativa generale di armonizzazione in materia di produzione e commercializzazione del foie gras e pertanto sono i singoli Stati membri che, come nel caso di specie, disciplinano la materia ed in particolare definiscono la corretta denominazione dei prodotti, al fine di evitare di indurre in confusione il consumatore e di garantire la lealtà delle prestazioni commerciali.
Eccettuata la Francia, nessun altro Stato membro ha una disciplina corrispondente a quella in esame. Il decreto francese, ispirato a finalità di tutela del consumatore e della lealtà del commercio, si applica peraltro indistintamente ai prodotti francesi ed a quelli importati.
Da un lato - secondo la giurisprudenza della Corte - ogni Stato membro deve ammettere l'importazione sul proprio territorio di beni legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri, anche secondo regole diverse da quello dello Stato d'importazione. Si tratta di un obbligo di mutuo riconoscimento delle regole sulla produzione, omologazione, controllo e certificazione delle merci. Secondo la Commissione, peraltro, dovrebbe essere inserita nelle normative nazionali di natura tecnica (come quella in esame) una espressa clausola di equivalenza, che sancisca detto obbligo.
Peraltro, in assenza di armonizzazione, non sono nemmeno contrari al principio della libera circolazione i provvedimenti nazionali che garantiscano la corretta denominazione dei prodotti, al fine di evitare qualsiasi confusione a livello del consumatore e di garantire la lealtà delle operazioni commerciali. Qualora però il consumatore sia sufficientemente informato sulla natura, gli ingredienti e le caratteristiche del prodotto, grazie all'etichettatura, prevalgono le esigenze della libera circolazione delle merci.
Il principio di equivalenza è applicabile anche nel caso in cui nello Stato membro di origine non esista affatto una regolamentazione normativa della produzione o commercializzazione di un certo prodotto. Si tratterà quindi di valutare in concreto l'equivalenza di protezione che viene garantita al consumatore finale, rispetto al prodotto nazionale ed a quello importato.
Bisogna tenere conto de fatto che il foie gras è un prodotto inconfondibilmente legato alla tradizione gastronomica francese. Le importazioni in Francia di preparati a base di foie gras provenienti da altri Stati membri sono quantitativamente marginali. Peraltro, anche in quegli Stati membri o paesi terzi in cui esiste una modesta produzione, questa segue usi e regole di qualità identici a quelli tradizionali del mercato francese.
Nessun altro Stato membro ha una normativa corrispondente a quella francese.
Pertanto, l'obbligo del mutuo riconoscimento riguarderebbe solo quei beni «prodotti nel rispetto degli usi lealmente e tradizionalmente praticati» nello Stato di origine e non quelli «legalmente prodotti o commercializzati» (categoria assolutamente inesistente).
Considerando che gli usi lealmente e tradizionalmente praticati i Francia e negli altri Stati produttori di preparati a base di foie gras coincidono, il decreto francese non produce effetti restrittivi, né attuali né potenziali, delle importazioni in Francia.
Pertanto, la mancata inserzione nel decreto francese di una clausola di mutuo riconoscimento non può dirsi contraria al diritto comunitario ed il ricorso delle Commissione deve essere respinto.
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