La causa ha per origine il procedimento penale intentato a carico del signor Franzén dinanzi al Tingsrätt di Landskrona per vendita e detenzione illegale di bevande alcoliche, in violazione dell'alkohollag 1994:1738 del 16 dicembre 1994 (legge svedese sull'alcol). Tale legge è diretta a limitare il consumo delle dette bevande, in particolare di quelle a forte gradazione alcolica, al fine di ridurre le conseguenze nocive di tale consumo sulla salute. Il Tingsrätt di Landskrona ha chiesto alla Corte se il monopolio di vendita al dettaglio risultante dalla normativa svedese fosse conforme al Trattato di Roma.
La vendita al dettaglio di bevande alcoliche in Svezia viene effettuata da un monopolio detenuto da Systembolaget. Le bevande alcoliche possono essere ordinate e consegnate nei 384 "negozi" del monopolio di Stato, in circa 550 altri punti di vendita, nonchè nell'ambito di 56 linee di autocorriere e di 45 itinerari di consegna della posta in zone rurali. La legge svedese prevede che Systembolaget possa approvvigionarsi solo presso titolari di licenze di fabbricazione o di commercio all'ingrosso, la cui concessione è assoggettata a condizioni restrittive dall'Alkoholinspektion (Servizio ispettivo degli alcolici).
Secondo la Corte, il sistema di selezione dei prodotti da parte di Systembolaget è basato su criteri indipendenti dall'origine di tali prodotti, nè discriminatori nè tali da svantaggiare i prodotti importati. Malgrado il suo numero limitato di punti di vendita, il monopolio, così com'è organizzato, non compromette l'approvvigionnamento dei consumatori di bevande alcoliche nazionali o importate. Il modo di promozione adottato dal monopolio si applica indipendentemente dall'origine dei prodotti e non è tale, di per se stesso, da svantaggiare le bevande importate dagli altri Stati membri rispetto a quelle prodotte sul territorio nazionale.
Il monopolio svedese di vendita al dettaglio persegue un obiettivo di sanità pubblica e i suoi criteri e metodi di selezione non sono nè discriminatori nè tali da svantaggiare i prodotti importati.
Invece, le disposizioni della normativa svedese che riservano l'importazione di bevande alcoliche agli operatori titolari di un'autorizzazione alla fabbricazione o al commercio all'ingrosso ostacolano il commercio tra gli Stati della Comunità in quanto assoggettano le bevande alcoliche importate a costi supplementari che non gravano sulle bevande svedesi.
Un siffatto ostacolo in nome della salute non è ammesso in quanto tale scopo poteva essere conseguito, secondo la Corte, mediante misure meno restrittive per gli scambi intracommunitari. Pertanto, il Trattato di Roma osta a disposizioni nazionali che riservino l'importazione di bevande alcoliche agli operatori titolari di un'autorizzazione alla fabbricazione o al commercio all'ingrosso, come quelle previste dalla normativa svedese.
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