Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 72/97

24 ottobre 1997

Sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause
T-239/94, T-243/94 e T-244/94

Association des aciéries européennes indépendantes (EISA) / Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Consiglio dell'Unione europea, Repubblica federale di Germania, Repubblica italiana, Ilva Laminati Piani SpA

British Steel plc, sostenuta da SSAB Svenskt Stål AB, Det Danske Stålvalsevaerk A/S / Commissione delle Comunità europee sostenuta da Consiglio dell'Unione europea, Repubblica italiana, Regno di Spagna, Ilva Laminati Piani SpA

Wirtschaftsvereinigung Stahl, Thyssen Stahl AG, Preussag Stahl AG, Hoogovens Groep BV / Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Consiglio dell'Unione europea, Repubblica italiana, Ilva Laminati SpA

Taluni aiuti alla siderurgia, che non rientrano nel settore del Codice degli aiuti, possono essere autorizzati in base a decisioni individuali della Commissione europea

Il Codice degli aiuti alla siderurgia costituisce un quadro normativo vincolante soltanto per le categorie di aiuti in esso elencate.


I. Ambito giuridico e fatti

Di fronte all'aggravamento della situazione economica e finanziaria nel settore siderurgico, la Commissione ha adottato, il 12 aprile 1994, nell'ambito di un programma globale di ristrutturazione duraturo di tale settore e di riduzione sostanziale delle capacità produttive nella Comunità, sei decisioni individuali che autorizzano la concessione di aiuti destinati ad accompagnare la ristrutturazione di talune imprese pubbliche ai fini della loro privatizzazione. Con tali decisioni sono stati autorizzati gli aiuti che la Germania intendeva accordare all'impresa siderurgica EKO Stahl AG e all'impresa Sächsische Edelstahlwerke GmbH, che il Portogallo intendeva accordare all'impresa siderurgica Siderurgia Nacional, che la Spagna intendeva accordare all'impresa pubblica di siderurgia integrata Corporación de la Siderurgia Integral e all'impresa Sidenor, e che l'Italia intendeva accordare alle imprese del gruppo siderurgico Ilva.

Tali autorizzazioni erano subordinate a obblighi consistenti in riduzioni nette di capacità destinate a garantire una diminuzione duratura dell'attuale squilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato siderurgico della Comunità. Gli aiuti così approvati erano limitati all'importo strettamente necessario per ripristinare l'efficienza economica delle imprese beneficiarie e consentire la loro privatizzazione.

Alcune imprese concorrenti delle imprese pubbliche beneficiarie degli aiuti, hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni 12 aprile 1994.

II. Giudizio del Tribunale

Oggetto e portata del codice degli aiuti e delle decisioni individuali controverse.

Anche se il principio stabilito dal Trattato CECA è quello del divieto degli aiuti di Stato (art. 4), la Commissione ha il potere, ai sensi dell'art. 95, comma 1 e 2 del Trattato, di autorizzare, in via derogatoria, aiuti compatibili con gli obiettivi del Trattato per far fronte a situazioni non previste. In tal senso la Commissione ha adottato, con decisione generale, il "codice degli aiuti" che prevede una deroga al divieto degli aiuti di Stato per quanto riguarda determinate categorie di aiuti specifici. Successivamente la Commissione ha emanato decisioni individuali che autorizzano taluni aiuti specifici che non rientrano nelle categorie previste dal codice degli aiuti.

Il codice degli aiuti e le decisioni controverse sono basati sulle stesse norme. Il codice costituisce un quadro normativo vincolante solo per gli aiuti che rientrano nelle categorie in esso definite. Gli aiuti che non rientrano nelle categorie specificamente previste dalle disposizioni del codice possono comunque beneficiare di una deroga individuale se la Commissione ritiene che siano necessari per la realizzazione degli obiettivi del Trattato.

Il Tribunale rileva quindi che le decisioni controverse che autorizzano aiuti di Stato per consentire, in una situazione eccezionale di crisi, la ristrutturazione e la privatizzazione di grandi gruppi siderurgici pubblici non rientrano nell'ambito d'applicazione del codice degli aiuti.

Osservanza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'art. 95 del Trattato CECA

Nella fattispecie le decisioni controverse mirano a razionalizzare l'industria siderurgica europea e a salvaguardare la continuità dell'occupazione nelle regioni caratterizzate da una situazione di sottoccupazione, onde evitare una crisi economica e sociale grave e persistente. In tal modo esse conciliano i vari obiettivi del Trattato per salvaguardare interessi importanti, e sono necessarie per conseguire gli obiettivi da esse perseguiti.

Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso

N.B. : un ricorso, limitato alle questioni di diritto, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la detta pronuncia del Tribunale, entro due mesi dalla notifica della stessa.

Esclusivamente ad uso dei mezzi di informazione - Documento non ufficiale, che non impegna il Tribunale di primo grado -

Per ulteriori informazioni, consultare la Homepage della Corte su Internet (http://europa.eu.int/cj/index.htm) o rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna, tel. (*352) 4303 2582.