DIVISIONE STAMPA E INFORMAZIONE

COMUNICATO STAMPA N. 77/97

9 dicembre 1997

Sentenza del Tribunale nelle cause T-195/94 e T-202/94

Quiller e Heusmann contro Consiglio e Commissione

Il Consiglio e la Commissione sono tenuti a riparare i danni subiti dai produttori di latte, c.d. SLOM III, per essere stati privati di una quota di produzione di latte loro spettante.


Nel 1984, nel contesto di provvedimenti diretti al controllo delle eccedenze di produzione di latte nella Comunità, il Consiglio adottava un regolamento che stabiliva il quantitativo annuo di latte che ciascun produttore agricolo poteva fornire al livello di quello consegnato nel corso di un anno detto di riferimento.

Alcuni produttori, che non avevano prodotto latte nel corso dell'anno in questione, in conseguenza di un impegno di non commercializzazione assunto nell'ambito di un regolamento del Consiglio del 1977, si erano quindi trovati nell'impossibilità di esercitare tale attività.

Nel 1988 la Corte di giustizia aveva dichiarato invalido il regolamento adottato nel 1984. Successivamente, nel 1989, il Consiglio attribuiva ai produttori una quota equivalente al 60% del quantitativo consegnato nell'anno precedente l'inizio dell'impegno di non commercializzazione. Questo regolamento, a sua volta, veniva dichiarato invalido. Il Consiglio accordava finalmente ai produttori il diritto di produrre la totalità del quantitativo fornito prima dell'inizio dell'impegno.

In una sentenza del 1992, nota come sentenza Mulder II, la Corte condannava le istituzioni a risarcire gli agricoltori dei danni subiti dal totale impedimento alla produzione. Per contro, la limitazione della produzione al 60% non comportava un diritto al risarcimento. A seguito di questa sentenza, venivano proposti dinanzi al Tribunale più di cinquecento ricorsi per risarcimento.

Tuttavia alcuni produttori, detti SLOM III, la cui situazione non rientrava nell'ambito di applicazione di questo regolamento, avevano ripreso la gestione di un secondo terreno agricolo, che era stato oggetto di un impegno di non commercializzazione di latte sottoscritto dal precedente proprietario. Ad essi veniva quindi impedito di produrre latte in questo secondo terreno, in forza del regolamento del 1984, divieto che veniva mantenuto nei loro confronti da una disposizione del regolamento del Consiglio del 1989.

Poiché anche questa disposizione veniva dichiarata invalida, i produttori interessati potevano riprendere la totalità della produzione alla quale avevano diritto dalla fine del 1992.

Poiché la produzione sul secondo terreno era stata impedita totalmente tra il momento in cui il regolamento del 1984 spiegava effetti nei loro confronti e il 1992, i ricorrenti proponevano ricorsi per risarcimento dei danni contro la Comunità.

Nella sentenza odierna, pronunciata in una causa che solleva gli stessi problemi di diritto presenti in oltre un centinaio di altri ricorsi, il Tribunale sviluppa la giurisprudenza della Corte nella sentenza Mulder II, che avvicina la situazione dei produttori SLOM III a quella dei produttori ai quali era stata totalmente impedita la produzione di latte.

Il Consiglio e la Commissione sono condannati, di conseguenza, a risarcire ai ricorrenti i danni subiti. Contrariamente a quanto sostenuto dalle istituzioni, l'obiettivo della disciplina in questione - limitare le eccedenze di produzione lattiera - non poteva giustificare l'imposizione di una limitazione che non teneva conto della situazione concreta di ciascun produttore, al quale era stato impedito di produrre per un periodo molto lungo, e imponeva un sacrificio imprevedibile che superava i limiti dei normali rischi economici connessi alla sua attività.

Il Tribunale riconferma peraltro la propria giurisprudenza relativa all'applicabilità della regola della prescrizione quinquennale, prevista all'art. 43 dello statuto, ai diritti al risarcimento di questi produttori.

Il Tribunale stabilisce ugualmente i periodi ai quali il risarcimento si riferisce e invita le parti a comunicare l'entità dei danni richiesti.

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