Il fatto che una sostanza sia inserita in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto ai sensi della direttiva comunitaria in materia
La Inter-Environnement Wallonie ha domandato al Consiglio di Stato del Belgio l'annullamento di un regolamento dell'Esecutivo regionale vallone relativo ai rifiuti tossici o pericolosi, facendo valere, in particolare, che questo regolamento era contrario ad alcune disposizioni della direttiva comunitaria in materia.
Tuttavia, il regolamento controverso è stato adottato prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva. Poiché la legittimità del regolamento deve valutarsi in relazione alla data di adozione, l'eventuale considerazione di obblighi contenuti nella direttiva dipende quindi dalla determinazione degli obblighi degli Stati membri prima della scadenza del termine per la trasposizione.
Il Conseil d'État ha domandato alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla definizione della nozione di rifiuto ai sensi della direttiva, nonché sugli obblighi dello Stato membro in pendenza del termine di trasposizione di una direttiva. Quest'ultima questione sollevava per la prima volta un problema giuridico di grande importanza generale.
La Corte ha dichiarato, conformemente all'interpretazione ampia della nozione di rifiuto risultante dalla sua giurisprudenza precedente, che il semplice fatto che una sostanza sia inserita in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto ai sensi della direttiva relativa all'eliminazione dei rifiuti.
Quanto alla questione se il Trattato CEE osti a che gli Stati membri adottino provvedimenti contrari a una direttiva in pendenza del termine stabilito per la sua trasposizione, la Corte, in primo luogo, ha rammentato che l'obbligo per uno Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari a realizzare il risultato prescritto da una direttiva è un obbligo cogente.
La Corte ha rilevato poi che una direttiva produce effetti giuridici nei confronti dello Stato membro destinatario dal momento della notificazione.
Se la direttiva prevede un termine per la trasposizione, diretto in particolare a dare agli Stati membri il tempo necessario ad adottare provvedimenti di attuazione, resta tuttavia il fatto che durante questo termine gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a garantire che il risultato prescritto dalla direttiva sarà realizzato alla scadenza del termine stesso.
A questo proposito, se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare questi provvedimenti prima della scadenza del termine per l'attuazione, essi devono astenersi, in pendenza di tale termine, dall'adottare disposizioni che possono compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva.
La valutazione di tale situazione spetta al giudice nazionale. La Corte esprime in proposito un pregiudizio sfavorevole nei confronti di provvedimenti nazionali che si presentino comee una trasposizione definitiva e completa di una direttiva senza esservi peraltro conformi.
Essa non si oppone, per contro, a che lo Stato proceda, in pendenza del termine per la trasposizione, all'adozione di disposizioni provvisorie o a una trasposizione per gradi.
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