DIVISIONE STAMPA E INFORMAZIONE

COMUNICATO STAMPA Nº 5/98

17 FEBBRAIO 1998

Sentenza della Corte nella causa C-249/96

Lisa Jacqueline Grant c/ South West Trains Ltd

UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE NON RIENTRA ATTUALMENTE NELL'AMBITO D'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO

Infatti il diniego di concedere una riduzione sui prezzi dei trasporti a favore del compagno dello stesso sesso di un dipendente non è una discriminazione vietata dal diritto comunitario

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam la situazione potrebbe modificarsi


La signora Grant è una dipendente della South West Trains il cui contratto di lavoro stabilisce che i dipendenti fruiscono di viaggi gratuiti o a prezzo ridotto sulla rete ferroviaria della compagnia. Tali agevolazioni sono estese ai coniugi o ai concubini di sesso opposto dei dipendenti purché vi sia una relazione significativa da almeno due anni.

La domanda della signora Grant di fruire delle dette riduzioni sui prezzi dei trasporti per il suo compagno di sesso feminile è stata respinta in quanto le dette riduzioni potevano essere concesse solo per il coniuge o per un compagno di sesso opposto.

La signora Grant ha quindi proposto un ricorso dinanzi all'Industrial Tribunal di Southampton (Regno Unito) sostenendo che il diniego oppostole configurava una discriminazione fondata sul sesso contraria alle disposizioni di diritto comunitario in tema di parità delle retribuzioni tra uomini e donne. L'Industrial Tribunal ha sottoposto alla Corte questioni concernenti l'interpretazione di tali disposizioni al fine di stabilire se il diniego da parte di un datore di lavoro di concedere una riduzione sui prezzi dei trasporti a favore del concubino, dello stesso sesso, con cui un dipendente intrattiene una relazione stabile, costituisca o meno una discriminazione vietata dal diritto comunitario qualora una riduzione del genere sia concessa al coniuge del dipendente o al concubino, di sesso opposto, con cui quest'ultimo ha una relazione stabile fuori del matrimonio.

La disamina della questione da parte della Corte si è articolata in tre fasi.

Anzittutto essa si è domandata se la limitazione delle riduzioni dei prezzi di trasporto ai coniugi nonché ai concubini di sesso opposto costituisse una discriminazione fondata direttamente sul sesso del lavoratore. A questo proposito ha rilevato che le riduzioni sui prezzi di trasporto vengono negate a un lavoratore di sesso maschile qualora viva con una persona dello stesso sesso, così come vengono negate a un lavoratore di sesso femminile che vive con una persona dello stesso sesso. Pertanto non si può considerare che tale requisito costituisca una discriminazione direttamente fondata sul sesso poiché si applica nello stesso modo ai dipendenti di sesso femminile e a quelli di sesso maschile.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato se il diritto comunitario esiga che le relazioni stabili fra due persone dello stesso sesso siano equiparate dai datori di lavoro alle relazioni fra persone coniugate o alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto. A questo proposito la Corte osserva anzitutto che la Comunità non ha sino ad ora emanato norme che effettuino siffatta equiparazione e che d'altra parte i diritti nazionali degli Stati membri contengono disposizioni molto divergenti in proposito. Essa ha rilevato anche che la Commissione europea dei diritti dell'uomo considera che, nonostante i mutamenti odierni delle mentalità nei confronti dell'omosessualità, le relazioni omossessuali durevoli non rientrano nell'ambito d'applicazione del diritto al rispetto della vita famigliare tutelato dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo. Essa ha concluso quindi che allo stato attuale del diritto nell'ambito della Comunità le relazioni stabili tra concubini dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra coniugi o tra concubini di sesso opposto. Compete unicamente al legislatore emanare eventualmente provvedimenti atti ad incidere su questa situazione.

Infine, la Corte ha esaminato se, alla luce della sua giurisprudenza nonché di talune convenzioni internazionali, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale potesse essere equiparata a una disrciminazione fondata sul sesso, che è vietata dalle disposizioni comunitarie. Essa ha concluso che allo stato attuale il diritto comunitario non si applica ad una disrciminazione fondata sull'orientamento sessuale come quella oggetto della controversia.

La Corte osserva tuttavia che il Trattato di Amsterdam prevede la possibilità che il Consiglio emani, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, taluni provvedimenti volti ad eliminare varie forme di disrciminazione e in particolare quelle fondate sull'orientamento sessuale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi di informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Per il testo integrale della sentenza consultare la homepage della Corte su Internet, http://curia.eu.int. verso le ore 15 in data ordierna. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna, tel. (352) 4303-2582.