DIVISIONE STAMPA E INFORMAZIONE

COMUNICATO STAMPA Nº 6/98

19 FEBBRAIO 1998

Circuiti distributivi di film cinematografici potenzialmente incompatibili con le regole di concorrenza non potevano fruire del programma MEDIA I

Sentenza del Tribunale nelle cause T-369/94 e T-85/95
DIR International Film Srl e a./Commissione


Il 21 dicembre 1990, il Consiglio ha adottato una decisione concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo del mercato cinematografico europeo (Media).

Esso ha affidato alla Commissione la responsabilità di tale programma. Quest'ultima ha concluso a tale scopo accordi finanziari con un'associazione di Amburgo denominata «European Film Distribution office» (EFDO) il cui obiettivo principale consiste nello sviluppare più efficienti circuiti distributivi di film. Per raggiungere quest'obiettivo, tale organismo accorda a determinate condizioni prestiti vantaggiosi (anticipi su entrate) ai distributori europei.

Dietro richiesta dei produttori dei film «Maniaci sentimentali» e «Nostradamus», la società distributrice di tali film, l'«United International Pictures» (UIP) ha sollecitato presso l'EFDO un aiuto finanziario per la loro distribuzione in Norvegia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Grecia e Spagna attraverso le sue rispettive affiliate. La società UIP, la cui sede sociale si trovava nei Paesi Bassi, era stata inizialmente creata da tre società americane per la distribuzione in Europa di film.

Tale domanda è stata respinta dall'EFDO, d'accordo con la Commissione, per il motivo principale che'essa non rispondeva all'obiettivo del programma MEDIA - cioè, promuovere la cooperazione fra imprese distinte operanti in modo separato su un territorio nazionale. Ciò non si è verificato nel non caso di specie, poichè i distributori erano in realtà soltanto affiliate di una stessa società madre, l'UIP.

Anche la situazione incerta dell'UIP è alla base del rigetto di tale richiesta. In effetti, in virtù delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, la Commissione doveva accordare a tale impresa il rinnovo dell'esenzione affinchè questa potesse svolgere le sue attività; su tale domanda la Commissione non si è pronunciata a tutt'oggi.

I produttori e distributori - società madre ed affiliate - dei due film interessati hanno quindi presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado al fine di ottenere l'annullamento di tali decisioni di rigetto.

Il Tribunale ricorda che il programma Media era volto «alla creazione di nuove forme di cooperazione tra operatori europei onde rafforzare la capacità audiovisiva dell'Europa».

Esso sottolinea anche il fatto che lo scopo principale di tale programma era quello di favorire la creazione di circuiti di distribuzione non ancora esistenti e che le domande di finanziamento dovevano emanare da almeno tre distributori di tre paesi dell'Unione europea «che in precedenza non operavano in modo sostanziale e permanente».

Trattandosi del film «Maniaci Sentimentali», il Tribunale afferma pertanto che il circuito distributivo delle sole affiliate dell'UIP, dall'autonomia particolarmente ridotta, senza la partecipazione di altre società, non corrispondeva alle forme di cooperazione previste dal progamma Media.

Il Tribunale sottolinea infine che i distributori del film «Nostradamus», il cui circuito distributivo era composto non soltanto da affiliate dell'UIP, ma anche da sei distributori indipendenti, erano, per questo fatto, idonei ad essere prescelti per ottenere un prestito. Tuttavia il Tribunale respinge la loro domanda, ritenendo che la Commissione ha preso una decisione fondata. Infatti quest'ultima non poteva accettare, con riguardo alla precarietà dello status giuridico dell'UIP, la domanda di prestito, nella misura in cui la struttura della stessa si rivelasse potenzialmente incompatibile con le regole di concorrenza.

(Va ricordato che il programma MEDIA II è entrato in vigore nel gennaio 1996, quando non operava più la società EFDO).

Documento non ufficiale ad uso dei media, che non impegna il Tribunale di primo grado.

Per il testo integrale della sentenza vogliate consultare la nostra pagina Internet, http://curia.eu.int oggi alle 15 circa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna, tel. (352) 4303-2582.