DIVISIONE STAMPA E INFORMAZIONE

COMUNICATO STAMPA Nº 7/98

19 FEBRAIO 1998

Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-318/96

SPAR Österreichische Warenhandels AG e Finanzlandesdirektion für Salzburg

UN'IMPOSTA AVENTE LE CARATTERISTICHE DELLA «KAMMERUMLAGE», PREVISTA DAL DIRITTO AUSTRIACO E DOVUTA DAI MEMBRI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, NON E' CONTRARIA ALLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO


La SPAR Österreichische Warenhandels AG è una società per azioni che svolge attività commerciale. Essa ha proposto ricorso avverso la Finanzlandesdirektion für Salzburg in merito all'assoggettamento della detta società a un'imposta prevista dalla legge austriaca in materia di camere di commercio, comunemente denominata «Kammerumlage 1» (in prosieguo: la «KU 1»). La KU 1 costituisce uno dei contributi destinati al finanziamento delle camere di commercio e della camera di commercio federale. Essa grava sui membri delle camere di commercio, vale a dire su tutte le persone fisiche o giuridiche nonché su tutte le società in nome collettivo o a scopo di lucro le quali svolgono, in maniera autonoma, attività imprenditoriali di natura artigianale, industriale, commerciale, nonché nei settori della finanza, del credito, delle assicurazioni, del trasporto o del turismo, e il cui fatturato è superiore a 2 milioni di scellini austriaci.

A norma della legge austriaca, la base imponibile della KU1 è costituita, in linea di principio, dagli importi «dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») sulle forniture o sulle altre prestazioni fornite al membro della camera di commercio per la sua impresa). L'aliquota del contributo era fissata dalla camera di commercio federale, per il periodo di cui trattasi nella causa a qua, in misura pari al 3,9‰. La riscossione della KU 1 viene effettuata dagli uffici delle imposte secondo le modalità previste per la riscossione dell'IVA.

La SPAR ha adito il Verwaltungsgerichtshof chiedendo l'annullamento della decisione con la quale essa è stata assoggettata alla detta imposta. Il Verwaltungsgerichtshof chiede anzitutto se la KU 1 sia compatibile con la 6a direttiva 77/388/CEE, la quale istituisce una base imponibile uniforme per le imposte nazionali sulla cifra d'affari. Da un lato, l'articolo 17, n. 2, della direttiva prevede in sostanza che il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore, l'IVA dovuta o assolta per i beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette all'imposta. Benché la KU 1 sia basata sull'IVA dovuta o assolta per i beni e servizi forniti all'imprenditore, essa non è deducibile dall'IVA esigibile da quest'ultimo e può quindi essere considerata come un aumento dell'IVA non deducibile. Dall'altro, ai sensi dell'articolo 33 della direttiva, non è vietato ad uno Stato membro di mantenere o introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere d'imposta sulla cifra d'affari. La KU 1 rientra in tale categoria? Ecco le questioni che il Tribunale austriaco ha proposto alla Corte di giustizia delle CE.

Dopo aver ricordato gli scopi perseguiti mediante l'introduzione di un sistema comune dell'IVA, la Corte enuncia ancora una volta i criteri utili a giudicare se un'imposta, un diritto o una tassa abbia il carattere d'imposta sulla cifra d'affari, ai sensi dell'articolo 33 della sesta direttiva. Occorre in particolare verificare se esso abbia l'effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell'IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo i negozi commerciali in modo analogo a quello che caratterizza l'IVA.

La Corte constata che un contributo del tipo della KU 1 non grava sulla circolazione dei beni e dei servizi nè sui negozi commerciali in modo paragonabile a quello tipico dell'IVA.

Il contributo nazionale di cui trattasi nella causa principale non è calcolato in funzione delle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate dal soggetto passivo, bensì al contrario in funzione di quelle compiute per conto del medesimo dai suoi fornitori. La base imponibile di un contributo avente le caratteristiche della KU 1 non è costituita, di conseguenza, dall'importo riscosso o da riscuotere quale contropartita delle operazioni economiche effettuate dal soggetto passivo; il contributo non è nemmeno proporzionale al prezzo dei beni e servizi offerti dal soggetto passivo. Un contributo come la KU 1 non si applica a tutte le fasi della produzione e della distribuzione. In particolare, esso non incide sulla fase finale della vendita al consumatore. - Di conseguenza, la KU 1 non presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA e la sesta direttiva non osta alla sua applicazione.

Documento non ufficiale ad uso dei mezzi di informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Questo comunicato stampa è disponibile in tutte le lingue ufficiali.

Il testo integrale della sentenza sarà disponibile sul nostro sito Internet, http://curia.eu.int a partire dalle ore 15 di oggi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna, tel. (352) 4303-2582.