Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 12/98

10 marzo 1998

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-122/95

Germania/Consiglio

Discriminazione a carico di importatori di banane originarie di taluni paesi latino-americani


Una decisione del Consiglio che approvava la conclusione dell'accordo quadro sulle banane tra la Comunità, da un lato, il Costa Rica, la Colombia, il Nicaragua e il Venezuela, dall'altro, è annullata dalla Corte di giustizia nella parte in cui tale accordo quadro esonera taluni operatori dal regime delle licenze di esportazione che esso prevede.

Riepilogo del contesto normativo

Dall'1.7.1993 è in vigore il regolamento (CEE) n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Questo regolamento ha tra l'altro sostituito un regime comune degli scambi con i paesi terzi ai vari regimi nazionali precedenti. Oltre alla fissazione di un contingente doganale annuo per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali (1) e alla riscossione di un dazio doganale sulle importazioni, questo regolamento opera una ripartizione del contingente doganale che è aperto fino al 66,5% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane dei paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali [categoria A], al 30% per la categoria degli operatori che hanno smerciato banane comunitarie e/o ACP tradizionali [categoria B] e al 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali [categoria C].

Dopo l'entrata in vigore del regolamento, gli Stati produttori sudamericani interessati avevano impugnato questo nuovo regime comunitario d'importazione di banane nell'ambito del procedimento di composizione delle controversie previsto dal GATT. Tuttavia la Commissione delle Comunità europee è pervenuta a un accordo con una parte degli Stati fornitori interessati (cioè il Costa Rica, la Colombia, il Nicaragua e il Venezuela) sotto forma di un accordo quadro. In questo accordo sono stati fissati un aumento del contingente doganale globale a decorrere dal 1994 e una riduzione del dazio doganale riscosso sulle importazioni effettuate nell'ambito di questo contingente nonché le percentuali di tale contingente attribuite rispettivamente a questi paesi sudamericani. Il punto 6 prevede tra l'altro che: "(...) i paesi fornitori ai quali è stato assegnato un contingente specifico possono rilasciare licenze di esportazione speciali per un quantitativo che può raggiungere il 70% del loro contingente; dette licenze costituiscono una condizione previa per il rilascio, da parte della Comunità, di titoli di importazione di banane provenienti da detti paesi da parte degli operatori della 'categoria A' e della 'categoria C' (...)" - in altri termini in base a questa disposizione gli operatori delle categorie A e C sono assoggettati al regime delle licenze d'importazione, mentre gli operatori della categoria B ne sono esonerati.

Questo accordo quadro è stato incorporato nell'elenco della Comunità per l'Uruguay Round. In tal modo l'accordo quadro è divenuto una parte dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC). Il Consiglio ha approvato l'accordo OMC con una decisione del 22.12.1994.

Il ricorso

La Repubblica federale di Germania (sostenuta dal Belgio) chiede nel suo ricorso contro il Consiglio (che è sostenuto dalla Spagna, dalla Francia e dalla Commissione) di annullare questa decisione del Consiglio in quanto quest'ultimo in essa ha approvato la conclusione dell'accordo quadro sulle banane con il Costa Rica, la Colombia, il Nicaragua e il Venezuela. La Germania sostiene che il regime istituito con l'accordo quadro colpisce gli operatori delle categorie A e C nei loro diritti fondamentali, cioè il diritto al libero esercizio della loro professione e il diritto di proprietà, e li discrimina rispetto agli operatori della categoria B. Fra l'altro, questo accordo contravverrebbe ai principi del rispetto del legittimo affidamento e di proporzionalità.

Sulla motivazione della sentenza

La Corte di giustizia respinge tutti i motivi dedotti dalla Germania - salvo uno - in quanto infondati, facendo riferimento principalmente all'argomento svolto nella sua sentenza 5.10.1994, Germania/Consiglio, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (C-280/93).

Secondo la Corte solo il motivo relativo alla violazione del principio generale di non discriminazione è fondato per quanto riguarda l'esenzione di operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione previsto nell'accordo quadro

La Corte vede una disparità di trattamento nel fatto che, tra gli operatori comunitari che hanno stretto rapporti commerciali con i paesi terzi, alle cui importazioni si applica il regime delle licenze di esportazione, taluni si trovano assoggettati all'obbligo di procurarsi licenze di esportazione mentre altri ne sono esonerati. Questa disparità di trattamento degli operatori delle categorie A e C rispetto a quelli della categoria B è manifesta in quanto l'assoggettamento al regime delle licenze di esportazione comporta, per i primi, un incremento del prezzo di acquisto delle banane originarie dei paesi terzi interessati dell'ordine del 33% rispetto al prezzo pagato dai secondi.

Il Consiglio e la Commissione hanno dedotto l'argomento secondo cui questa disparità di trattamento è giustificata obiettivamente dalla necessità di ripristinare l'equilibrio concorrenziale tra queste categorie di operatori.

La Corte di giustizia constata tuttavia che il Consiglio avrebbe dovuto dimostrare che l'equilibrio compromesso dall'incremento del contingente doganale e dalla concomitante riduzione dei dazi, di cui si giovano anche gli operatori della categoria B, ha potuto essere ristabilito solo mediante la concessione di un beneficio sostanziale a questa stessa categoria di operatori e quindi a prezzo di una nuova disparità di trattamento a danno delle altre categorie di operatori che già al momento dell'istituzione del contingente doganale e dei criteri di ripartizione di quest'ultimo avevano subìto restrizioni e disparità di trattamento analoghe.

Il Consiglio ammette anche esplicitamente che l'istituzione del regime delle licenze di esportazione mira, oltre al ripristino dell'equilibrio tra varie categorie di operatori economici, a fornire un sostegno finanziario ai paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo quadro ed a compensare così le restrizioni che il regolamento n. 404/93 ha imposto allo smercio di banane provenienti da questi paesi a vantaggio delle banane comunitarie e ACP. Secondo la Corte, il Consiglio non le ha fornito elementi sufficienti in grado di chiarire che l'aumento del contingente doganale e la sua ripartizione in contingenti nazionali nonché la concomitante riduzione dei dazi non erano sufficienti per compensare le limitazioni che il regolamento n. 404/93 aveva imposto allo smercio di banane provenienti da paesi terzi contraenti dell'accordo quadro e che questo obiettivo ha dovuto pertanto essere realizzato mediante l'imposizione di un onere finanziario a una parte soltanto degli operatori economici che effettuano importazioni provenienti da questi paesi.

Di conseguenza la Corte di giustizia annulla la decisione del Consiglio 22.12.1994 impugnata, in quanto quest'ultimo in essa ha approvato la conclusione dell'accordo quadro sulle banane tra la Comunità, da un lato, il Costa Rica, la Colombia, il Nicaragua e il Venezuela, dall'altro, nella parte in cui tale accordo quadro esonera gli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione che esso prevede.

Documento non ufficiale ad uso degli organi di informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Questo comunicato stampa è disponibile in tutte le lingue ufficiali.

Per il testo integrale della sentenza si prega di consultare la nostra pagina Internet http://curia.eu.int. verso le ore 15 di oggi.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna tel: (*352) 4303 2582 fax: (*352) 4303 2734.


(1) - i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé con le Comunità europee