Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 13/98

10 marzo 1998

Sentenza della Corte nei procedimenti riuniti C-364/95 e C-365/95

T. Port GmbH & Co./Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Discriminazione a carico di importatori di banane originarie di taluni paesi latino-americani


La Corte si pronuncia nell'ambito di un procedimento pregiudiziale relativo a un importatore di banane di paesi terzi.

Riepilogo del contesto normativo

Il contesto normativo è identico a quello della causa C-122/95, nella quale la Corte di giustizia delle Comunità europee pronuncia anche oggi la sua sentenza, descritto nel comunicato stampa n. 12/98. Infatti, come esposto in questo comunicato stampa, sono in causa il regolamento CEE del 1993 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e l'accordo quadro sulle banane tra la Comunità, da un lato, il Costa Rica, la Colombia, il Nicaragua e il Venezuela, dall'altro. Nella presente causa vi si aggiungono le disposizioni del GATT nonché un regolamento (CE) del 1995 (n. 4178/95) recante modalità di applicazione delle norme sull'organizzazione comune del mercato delle banane. Questo regolamento fissa il contingente doganale in considerazione dell'accordo quadro menzionato - quindi riprende anche la disparità di trattamento degli operatori delle categorie A, B e C esposta nel comunicato stampa n. 12/98.

I fatti del caso di specie

La T. Port GmbH & Co. KG di Amburgo (in prosieguo: la "T. Port") è un importatore tradizionale di banane di paesi terzi ["operatore della categoria A"]. Essa ha ottenuto licenze d'importazione di banane di paesi terzi per il 1993 e il 1994. I volumi sono stati fissati sulla base dei quantitativi venduti nel corso degli anni di riferimento 1989, 1990 e 1991. Dal 1994 la T. Port ha chiesto il rilascio di licenze supplementari, sostenendo di versare in una situazione di eccezionale gravità. Nell'ambito di questo procedimento, il Verwaltungsgericht dell'Assia, con ordinanza 9 febbraio 1995, ha ingiunto alla Bundesanstalt di rilasciare alla T. Port, per il 1995, licenze d'importazione supplementari ed ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali relative alla disciplina delle situazioni di eccezionale gravità (sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port).

Dopo aver utilizzato tali licenze, la T. Port ha chiesto successivamente nel 1995 allo Hauptzollamt (ufficio doganale) di procedere allo sdoganamento di una partita di banane provenienti dall'Ecuador senza essere tenuta a presentare licenze d'importazione né a versare i dazi doganali dovuti. La T. Port ha presentato ricorsi contro le decisioni di diniego che le sono state opposte. Nell'ambito di queste controversie il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale (C-182/95, T. Port). La Corte ha sospeso questo procedimento finché la Corte federale costituzionale tedesca, anch'essa adita dalla T. Port, non si fosse pronunciata.

La T. Port, mediante provvedimento urgente, era riuscita ad importare banane provenienti dall'Ecuador senza presentazione di una licenza d'importazione e all'aliquota ridotta. Ora essa si oppone anche alle decisioni di agosto e settembre 1995, con le quali lo Hauptzollamt richiede il pagamento a posteriori di dazi doganali che si applicano a queste banane provenienti dall'Ecuador. Il Finanzgericht di Amburgo, che è stato adito, ha deciso che fosse sospesa l'esecuzione dei provvedimenti sui dazi doganali; esso ha sottoposto inoltre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, alle quali essa risponde oggi.

Il giudice tedesco solleva tre problemi: a suo parere, in particolare il regolamento CEE di base del 1993 sull'organizzazione comune dei mercati delle banane è incompatibile con talune norme fondamentali del GATT, che sarebbero prioritarie. In connessione con questo problema sorge la questione se un cittadino comunitario possa far valere in giudizio talune disposizioni del GATT, cioè se e in quale misura il GATT abbia un effetto diretto. Infine, dev'essere chiarito se il regolamento comunitario menzionato sulle modalità di applicazione, che fissa il contingente doganale delle banane in considerazione dell'accordo quadro, sia valido - il regolamento potrebbe essere incompatibile con il GATT e con il principio generale di non discriminazione tra produttori o consumatori.

Sulla motivazione della sentenza

Sui rapporti di taluni regolamenti CEE con il GATT

Le controversie riguardano il periodo 1995. L'Ecuador è divenuto membro dell'OMC e quindi del GATT solo nel 1996. Non vi può essere effetto retroattivo alla sua adesione; nella fattispecie, il primo problema sottoposto alla Corte è a suo parere privo di oggetto.

Sull'effetto diretto delle disposizioni del GATT

Tenuto conto della constatazione precedente non è necessario nemmeno che la Corte prenda posizione su tale problema.

Sulla validità del regolamento CE recante modalità di applicazione relativamente al contingente doganale delle banane secondo le condizioni dell'accordo quadro menzionato

La decisione

Per questi motivi la Corte risolve la questione posta dal giudice tedesco dichiarando:

  1. L'art. 234, primo comma, del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che non si applica a fattispecie relative all'importazione di banane provenienti da un paese terzo che non è parte di una convenzione internazionale conclusa da Stati membri prima dell'entrata in vigore del Trattato.

  2. Il regolamento (CE) della Commissione 1· marzo 1995, n. 478, che stabilisce modalità complementari di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93, è invalido nella parte in cui assoggetta, all'art. 3, n. 2, solo gli operatori delle categorie A e C all'obbligo di procurarsi licenze di esportazione per l'importazione di banane originarie della Colombia, della Costa Rica o del Nicaragua.

Documento non ufficiale ad uso degli organi di informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Questo comunicato stampa è disponibile in tutte le lingue ufficiali.

Per il testo integrale della sentenza si prega di consultare la nostra pagina Internet http://curia.eu.int. verso le ore 15 di oggi.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna tel: (*352) 4303 2582 fax: (*352) 4303 2734.