Quando merci, come il tabacco e le sigarette che sono soggette a diritti d'accisa, sono acquistate in uno Stato membro e trasferite in seguito in un altro Stato membro da un operatore il quale agisce dietro pagamento di una commissione e si è rivolto preliminarmente a clienti in quest'ultimo Stato ed ha organizzato il trasporto e l'importazione di tali merci, l'accisa è esigibile nello Stato d'importazione.
L'EMU Tabac, la quale è un rivenditore al dettaglio di prodotti di tabacco in Lussemburgo, e The Man in Black Ltd sono consociate della società Enlightened Tobacco Company. Tali società avevano istituito ed utilizzavano un sistema che consentiva ad un residente del Regno Unito di ricevere colà, "senza dover rinunciare al comfort della propria poltrona", prodotti di tabacco che aveva acquistato presso l'EMU a Lussemburgo.
Grazie a tale sistema, l'acquirente cerca di evitare di dover pagare i diritti di accisa applicabili nel Regno Unito che sono considerevolmente più elevati di quelli da assolvere in Lussemburgo. I clienti, che operano tramite l'impresa The Man in Black, ordinano sigarette in ragione di un massimo di 800 sigarette per ordinativo. L'agente in questione prende a suo carico le operazioni di trasporto delle merci dal Lussemburgo verso il Regno Unito nonché il versamento al dettagliante EMU Tabac ed al trasportatore della somma di denaro loro dovuta e su cui trattiene una commissione.
Durante il 1995, i Commissioners of Customs and Excise (autorità doganale britannica) hanno confiscato a Dover un determinato quantitativo di tabacco in corso d'importazione, così come li autorizza a procedere la legislazione del loro Stato quando sono dovuti a sua norma diritti di accisa.
Nell'ambito di un procedimento di controllo giurisdizionale avverso la dogana britannica, le due società hanno ritenuto che, trattandosi di importazioni effettuate per uso di privati che avevano corrisposto i
diritti di accisa nel Granducato di Lussemburgo, i prodotti di cui si discute erano esentati da siffatti diritti nel Regno Unito e che pertanto la confisca cui aveva proceduto la dogana era illegittima.
La Court of Appeal of England and Wales ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni sull'interpretazione della direttiva comunitaria relative al regime dei prodotti soggetti ad accisa. Nel contesto del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, undici Stati membri hanno presentato osservazioni su tali questioni.
Nel risolvere tali questioni, la Corte ha sottolineato, in primo luogo, la distinzione stabilita dalla direttiva tra le merci detenute a scopi commerciali, da un lato, e le merci detenute a fini personali, dall'altro.
Secondo la direttiva, onde provare il carattere rigorosamente personale della detenzione delle merci soggette ad accisa di cui all'art. 8, queste ultime devono essere state acquistate da un privato per uso personale ed il loro trasporto dev'essere stato da lui stesso eseguito.
Le società sostenevano che tali condizioni sono soddisfatte quando l'acquisto delle merci è stato effettuato per il tramite di un agente che ne organizza il trasporto.
La Corte ha dichiarato che, quando il legislatore comunitario ha inteso prendere in considerazione l'intervento di un agente, nel contesto della direttiva, lo ha fatto in modo espresso. Nel caso di specie nessuna versione linguistica prevede esplicitamente un intervento siffatto.
La Corte ha poi rilevato che il sistema istituito dal dettagliante e dall'agente era idoneo a ricadere rispettivamente sotto gli articoli della direttiva 10 che regola la questione della vendita a distanza e 7, che prevede il pagamento dei diritti di accisa nello Stato di destinazione.
Da ultimo, quanto all'argomento secondo cui sussisterebbe quindi una doppia imposizione di accisa, la Corte ha constatato che la direttiva prevede esplicitamente che, in tale ipotesi, vengano rimborsati i diritti di accisa corrisposti nello Stato membro ove le merci sono state acquistate.
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