Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 24/98

LA CORTE DI GIUSTIZIA NEL 1997

Presentazione della Relazione Annuale della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per l'anno 1997


La Relazione annuale presenta una visione d'insieme delle attività della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado per l'anno 1997.

Nel 1997, la Corte di giustizia ha compiuto uno sforzo particolare per accelerare la trattazione delle cause sottopostele. Tale sforzo ha dato i suoi frutti:

Nel 1997, la Corte ha pronunciato 168 sentenze per risolvere questioni pregiudiziali sollevate dai giudici nazionali. Alcuni esempi mostrano l'importanza di tale procedimento per la costruzione comunitaria.

Così la Corte si è pronunciata sulla validità, alla luce del diritto comunitario, della legge svedese sull'alcool, che mira a limitarne il consumo. La Corte ha accertato che il monopolio istituito in Svezia non veniva utilizzato per avvantaggiare i prodotti nazionali. Inoltre essa ha preso atto che il fine di tutela della salute perseguito era legittimo ed era perciò compatibile con il Trattato. Per contro, essa ha condannato il sistema delle licenze, che costituisce un ostacolo immotivato agli scambi.

La parità di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro è altresì una materia disciplinata dal diritto comunitario. L'anno scorso, la Corte ha rilevato che una norma che avvantaggi i candidati di sesso femminile rispetto ai candidati di sesso maschile è ammissibile nel caso in cui contenga una clausola di riserva che garantisca un esame individuale di ciascun caso in modo che non si tenga conto della precedenza accordata ai candidati di sesso femminile quando uno o più criteri riguardanti il candidato di sesso maschile facciano propendere per quest'ultimo.

I diritti alle prestazioni di previdenza sociale condizionano direttamente le possibilità per i lavoratori e le loro famiglie di spostarsi liberamente. In molte sentenze, la Corte ha applicato i principi di base di tale materia. Così, gli Stati mantengono la competenza per dirigere la loro politica sociale e fissare il livello delle prestazioni sociali, ma non possono creare discriminazioni nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri. Da parte loro, i cittadini comunitari che si spostano nella Comunità, sia che si tratti di lavoratori, sia che si tratti di studenti o pensionati, non perdono alcuni diritti, in materia di assicurazione sulla malattia o di pensione, ad esempio, solo per il loro cambio di residenza.

Per quanto riguarda i ricorsi diretti presentati dinanzi alla Corte, si può ricordare in particolare la sentenza con la quale, a seguito di un ricorso della Commissione, la Corte ha condannato la Francia per la passività dimostrata dal suo governo durante gli anni in cui alcuni cittadini bloccavano i trasporti di frutta e legumi provenienti da altri Stati membri. La Corte ha considerato che la libertà di circolazione delle merci non vieta soltanto le restrizioni al commercio create dagli Stati, ma proibisce altresì agli Stati di astenersi dal prendere i provvedimenti necessari per far fronte a qualsiasi tipo di ostacoli.

Per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione di gas e di elettricità, la Commissione aveva chiesto alla Corte di condannare i sistemi di monopolio ancora in vigore in quattro Stati in quanto costituivano ostacolo al mercato comune. A loro difesa, gli Stati interessati hanno sostenuto che il loro sistema era necessario per garantire la gestione del servizio d'interesse pubblico della distribuzione dell'energia. La Corte ha respinto i ricorsi della Commissione, considerando che il Trattato accorda un determinato margine discrezionale agli Stati in merito alle modalità con cui essi possono organizzare determinate imprese incaricate di servizi d'interesse generale.

Infine, un procedimento di ricorso è previsto per impugnare le sentenze del Tribunale di primo grado.

Un numero crescente di ricorsi contro sentenze del Tribunale di primo grado è stato definito dalla Corte con ordinanze di rigetto per manifesta infondatezza. Tale evoluzione dimostra che il procedimento di ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado non tende a trasformarsi in un appello sistematico contro le sentenze del Tribunale. Il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado rimane in tal senso un procedimento particolare, basato sull'esame di questioni di diritto.

Per quanto riguarda il Tribunale, durante l'anno 1997 esso ha definito 173 cause. Inoltre, esso ha predisposto udienze in quattro serie di cause in materia di concorrenza (riguardanti in totale 82 cause), nei settori del cartone (udienze tenutesi dal 28 giugno al 10 luglio 1997), del cemento, delle travi d'acciaio e del PVC. La trattazione di queste quattro serie di cause ha richiesto l'impiego di notevoli risorse.

Il Tribunale ha constatato l'arrivo di importanti serie di cause nuove, che portano il totale delle cause avviate durante l'anno di cui trattasi a 624 (contro le 220 cause dell'anno precedente). 295 di tali cause sono state proposte da agenti doganali al fine di ottenere, in sostanza, il risarcimento del danno che essi asseriscono di aver subito in ragione della realizzazione del mercato interno previsto dall'Atto unico europeo.

Alcuni esempi dimostrano l'importanza e la varietà di numerose cause per le quali è stato adito il Tribunale.

In materia di concorrenza, una sentenza riguardante imprese di gru mobili concerne in particolare i termini da rispettare da parte della Commissione nella trattazione di una vertenza avviata dinanzi ad essa. Il Tribunale ha rilevato che il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole per l'adozione di decisioni in occasione di procedimenti amministrativi in materia di concorrenza costituisce un principio generale del diritto comunitario.

Nel settore degli aiuti concessi da uno Stato, il Tribunale doveva pronunciarsi su un'agevolazione fiscale concessa dallo Stato francese alla Posta, istituto che svolge anche attività concorrenziali. Secondo il Tribunale, la misura non ricadeva sotto il divieto degli aiuti, ai sensi delle norme relative alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (art. 90, n. 2, del Trattato CE). Con tale misura infatti si mirava soltanto a compensare i costi supplementari dovuti alla realizzazione della missione particolare della Posta (la copertura di tutto il territorio nazionale e la partecipazione all'organizzazione del territorio) e la sua concessione era necessaria perché tale impresa potesse assicurare l'adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico in condizioni di equilibrio economico. Il ricorso proposto contro tale sentenza dinanzi alla Corte è stato respinto, nel marzo 1998, poiché infondato.

Una categoria a parte è costituita dai numerosissimi ricorsi per risarcimento danni nel settore delle quote latte, proposti da agricoltori di molti paesi membri in seguito ad una sentenza della Corte. E' stato temporaneamente impedito agli agricoltori di esercitare le loro attività. Il Tribunale ha cominciato gradualmente a risolvere tali vertenze pronunciandosi in particolare sulle condizioni riguardanti la prescrizione dei diritti al risarcimento danni e sulla situazione di una categoria di produttori non interessata dalla detta sentenza della Corte.

Per quanto riguarda talune cause che non rientrano in alcun preciso settore del diritto economico, il Tribunale ha annullato, a seguito del ricorso di un operatore austriaco, un regolamento adottato alla vigilia dell'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) e relativo alla "revoca di concessioni tariffarie". Esso ha concluso che, poiché le Comunità avevano depositato il loro strumento d'approvazione dell'accordo e poiché la data della sua entrata in vigore era nota, tale operatore poteva opporsi a qualsiasi atto contrario alle disposizioni di tale accordo, disposizioni che, dopo la sua entrata in vigore, dovevano produrre un effetto diretto.

Il Tribunale ha altresì analizzato la posizione di talune imprese le quali, colpite da una decisione che non avevano impugnato in tempo utile, ne sollecitavano il riesame in base ad una sentenza della Corte che annullava in parte tale decisione a seguito di ricorsi di altri destinatari. Secondo il Tribunale, la Commissione è tenuta a procedere al riesame allorché la dichiarazione di illiceità di una pratica viene annullata poiché la sua esistenza non è stata dimostrata e allorché, in base a fatti identici, nella decisione si muove censura nei confronti dell'impresa interessata per aver preso parte alla stessa pratica. Quando il riesame rivela l'illegittimità della constatazione riguardo a tale impresa, la Commissione è tenuta a rimborsarle eventuali ammende. E` stato proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi alla Corte.

Quanto all'accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni comunitarie, il Tribunale ha infine confermato e completato la sua giurisprudenza inaugurata, nel 1995, con la sentenza Carvel e Guardian Newspapers/Consiglio. Nel caso in cui la Commissione intenda negare l'accesso a determinati documenti per tutelare la segretezza delle sue deliberazioni, essa deve (secondo la relativa decisione, identica, su tale punto, a quella pronunciata nella causa concernente il Consiglio) ponderare il suo eventuale interesse a mantenere tale segreto con l'interesse del cittadino ad ottenere l'accesso richiesto. Il problema dell'accesso ai documenti delle istituzioni peraltro dà luogo ad un numero crescente di ricorsi dinanzi al Tribunale.

La Relazione Annuale rappresenta soltanto un elemento della serie di strumenti d'informazione utilizzati dalla Corte. Al riguardo è nostra intenzione attirare la vostra attenzione, in particolare, sul nostro sito Internet attraverso il quale l'istituzione diffonde, nelle undici lingue ufficiali, il testo integrale di tutte le sentenze della Corte e del Tribunale di primo grado. Su tale sito troverete anche il calendario delle attività previste nonché i comunicati stampa e altre informazioni d'interesse generale.

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