La legge italiana che subordina la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio all'albo correlativo è incompatibile con le disposizioni comunitarie.
La sig.ra Bellone ha esercitato l'attività di agente di commercio per conto della società Yokohama. In seguito alla risoluzione del contratto da parte della Yokohama, la sig.ra Bellone ha proposto ricorso davanti il Pretore di Bologna chiedendo il versamento di un'indennizzo.
Il pretore ha respinto la domanda della ricorrente ritenendo nullo il contratto d'agenzia in questione a causa della mancata iscrizione della signora Bellone, al momento della stipulazione del contratto, al ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
La signora Bellone ha dunque proposto appello avverso la sentenza del Pretore al Tribunale civile di Bologna, il quale ritenendo che si ponesse una questione di diritto comunitario ha sottoposto la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La legge italiana prevede che un agente di commercio, al fine di esercitare validamente la sua attività, deve iscriversi su un'apposito albo degli agenti e rappresentanti istituito presso ogni Camera di commercio e che il contratto d'agenzia concluso da un soggetto non iscritto a tale albo è nullo e non dà diritto alla percezione delle commissioni e delle indennità relative all'attività svolta.
Il Tribunale di Bologna ha chiesto alla Corte se questa norma nazionale fosse compatibile con la direttiva comunitaria sugli agenti commerciali indipendenti.
La direttiva, alla quale la Repubblica italiana era tenuta essenzialmente a conformarsi entro il 1 gennaio 1993, è diretta a coordinare le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia commerciale; essa non si occupa della questione dell'iscrizione dell'agente di commercio all'albo relativo.
La Corte indica che la direttiva lascia agli Stati membri libertà di decidere se imporre o meno l'iscrizione su un'apposito albo. Una tale iscrizione, però, non costituisce condizione per beneficiare della protezione della direttiva e dunque non deve essere considerata come condizione di validità del contratto. In effetti gli Stati membri possono solamente richiedere che il contratto sia redatto per iscritto.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la direttiva mira a realizzare la soppressione di ogni restrizione alla libertà di stabilimento. Benché nella prassi italiana agli agenti di commercio stranieri non sia richiesto di adempiere all'obbligo d'iscrizione all'albo apposito, le disposizioni nazionali in causa riguardano comunque anche i contratti di agenzia stipulati nell'ambito di Stati membri differenti. Esse sono dunque, di tal natura da rendere difficoltosa la formazione e l'esecuzione dei contratti di agenzia tra parti esercenti l'attività in Stati membri differenti e sono perciò contrarie alle finalità della direttiva stessa.
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