Nella presente causa, la Corte è chiamata a interpretare la direttiva comunitaria "concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente" (90/313/CEE). La direttiva prevede che le autorità pubbliche degli Stati membri sono "tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente - di cui essa fornisce una definizione - a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse". Essa stabilisce però anche i casi in cui l'autorità può respingere una richiesta del genere - tra l'altro "ove riguardi questioni che sono in discussione, sotto inchiesta o oggetto di un'azione investigativa preliminare, o che lo siano state". - Tale direttiva fu recepita nell'ordinamento tedesco nel 1994 con l'Umweltinformationsgesetz (legge sulle informazioni in materia di ambiente, in prosieguo: l'"UIG"). Quest'ultima prevede che il diritto al libero accesso alle informazioni sull'ambiente non sussiste in particolare in pendenza "di un procedimento amministrativo, per quanto riguarda i dati che pervengono alle autorità in base al procedimento" (art. 7 dell'UIG).
Il signor Mecklenburg ha chiesto, sulla base della direttiva, il 1· gennaio 1993, al comune di Pinneberg e, il 18 marzo 1993, al Kreis Pinneberg, di inviargli copia della presa di posizione adottata dall'autorità amministrativa competente in materia di conservazione del paesaggio nella procedura di approvazione dei progetti di costruzione della "tangenziale ovest". Con decisione 17 maggio 1993, il Kreis Pinneberg ha respinto tale richiesta in quanto la presa di posizione dell'autorità amministrativa non era un'"informazione relativa all'ambiente" ai sensi della direttiva, poiché costituiva una mera valutazione su informazioni già accessibili al richiedente, e, in ogni caso, si applicavano le condizioni di esclusione previste dalla direttiva, dato che una procedura di approvazione di progetti doveva essere considerata come un'"azione investigativa preliminare".
L'Oberverwaltungsgericht dello Schleswig-Holstein, tribunale amministrativo di appello attualmente adito, nutrendo dubbi sull'interpretazione della direttiva ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune questioni pregiudiziali che la Corte oggi risolve.
Con la sua prima questione, il giudice nazionale cerca sostanzialmente di stabilire se l'art. 2, della direttiva (che definisce la nozione di informazione relativa all'ambiente) debba essere interpretata nel senso che si applica ad una presa di posizione adottata da un'autorità amministrativa competente in materia di conservazione del paesaggio nell'ambito della sua partecipazione da una procedura di approvazione di progetti di costruzione. La Corte ricorda che l'art. 2 della direttiva include in tale nozione qualsiasi informazione relativa allo stato dei vari settori dell'ambiente ivi menzionati nonché le attività o le misure che possono pregiudicare o tutelare lo stato dei detti settori, "ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente". Il legislatore comunitario ha pertanto inteso dare alla detta nozione di "informazione relativa all'ambiente" un significato ampio, che ricomprende nel contempo dati e attività concernenti lo stato di tali settori. Esso si è astenuto dal dare una definizione che possa escludere una qualsiasi delle attività svolte dall'autorità pubblica.
Di conseguenza, la Corte risolve la prima questione proposta dal giudice tedesco dichiarando che l'art. 2 della direttiva comunitaria dev'essere interpretato nel senso che esso si applica ad una presa di posizione adottata da un'autorità amministrativa competente in materia di conservazione del paesaggio nell'ambito della sua partecipazione ad una procedura di approvazione di progetti di costruzione, se la detta presa di posizione è tale da incidere, relativamente agli interessi alla tutela dell'ambiente, sulla decisione di approvazione di tali progetti.
Con la sua seconda questione, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se la nozione di "azione investigativa preliminare" che autorizza un rifiuto di comunicazioni nella direttiva debba essere interpretata nel senso che comprende una procedura amministrativa, come quella considerata nell'UIG, meramente preparatoria di una misura amministrativa. La Corte constata che sono esclusivamente interessate da tale disposizione derogatoria le procedure a carattere giurisdizionale o quasi giurisdizionale, o, comunque, procedure che sfociano inevitabilmente, qualora sia accertato un illecito amministrativo o penalmente rilevante, nell'irrogazione di una sanzione. In tale contesto, l'"azione investigativa preliminare" deve di conseguenza essere intesa come la fase che precede immediatamente il procedimento giurisdizionale o l'inchiesta. La genesi della direttiva e il raffronto con le altre versioni linguistiche dell'espressione "azione investigativa preliminare" nelle lingue ufficiali delle CCEE confermano tale interpretazione.
Pertanto, la Corte risolve la seconda questione proposta dal giudice tedesco nel senso che i casi di rifiuto di comunicazioni previsto dalla direttiva comunitaria comprendono una procedura amministrativa come quella di cui all'art. 7 dell'UIG, meramente preparatoria di una misura amministrativa, solo nell'ipotesi in cui essa preceda immediatamente un procedimento contenzioso o quasi contenzioso e nasca dall'esigenza di acquisire prove o di istruire un procedimento prima che si apra la fase processuale vera e propria.
Documento non ufficiale ad uso dei mezzi di informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Il presente comunicato stampa è disponibile in tutte le lingue.
Per il testo integrale della sentenza, consultare il nostro sito Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 in data odierna. Per più ampie informazioni, contattare il signor de Hemptinne tel: (352) 43 03 3205 fax:(352) 43 03 2500.