Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 40/98

17 giugno 1998

Sentenza nella causa T-174/95

Svenska Journalistförbundet (sostenuta da Svezia, Danimarca e Paesi Bassi) contro Consiglio dell'Unione europea (sostenuto da Francia e Regno Unito)

Il Tribunale di primo grado annulla per vizio di motivazione la decisione del Consiglio che nega l'accesso a taluni documenti relativi all'Europol (Ufficio europeo di polizia).


In seguito all'adesione della Svezia all'Unione europea, l'associazione svedese dei giornalisti ha deciso di esaminare in che modo le autorità svedesi applicassero il diritto di accesso all'informazione dei cittadini svedesi per i documenti collegati all'attività dell'Unione europea. Essa ha pertanto richiesto a 46 autorità svedesi di ottenere 20 documenti del Consiglio relativi all'istituzione dell'Europol. L'accesso a 18 dei 20 documenti è stato accordato, ma alcuni brani dei documenti sono stati cancellati.

L'associazione dei giornalisti ha richiesto anche al Consiglio l'accesso ai medesimi 20 documenti. In occasione di questa prima richiesta, il Consiglio ha dato accesso soltanto a due documenti, ma ha negato l'accesso agli altri 18, in quanto essi non erano divulgabili in forza del principio di riservatezza. In sede di successiva risposta, il Consiglio ha accordato l'accesso a due ulteriori documenti, ma ha respinto la richiesta concernente i rimanenti 16 documenti, precisando che la divulgazione di questi ultimi avrebbe potuto nuocere all'interesse pubblico (sicurezza pubblica) e che questi documenti concernevano deliberazioni del Consiglio. In seguito a questa risposta, l'associazione dei giornalisti ha proposto il presente ricorso.

In seguito alla dichiarazione relativa al diritto d'accesso all'informazione, inserita nel 1992 dagli Stati membri nell'atto finale del Trattato sull'Unione europea, la Commissione e il Consiglio hanno adottato un codice di condotta il quale enuncia il principio generale, secondo il quale "il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la Commissione e il Consiglio". Il codice di condotta descrive in particolare la procedura da seguire quando si pensi di respingere una richiesta d'accesso a taluni documenti ed elenca le circostanze che possano essere addotte da un'istituzione per giustificare il rigetto di una richiesta. Il Consiglio ha adottato in seguito una decisione al fine di attuare i principi stabiliti dal codice di condotta.

A norma di questa decisione, il Consiglio è tenuto a respingere una richiesta d'accesso a un documento quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela dell'interesse pubblico, il quale comprende la nozione di sicurezza pubblica; essa gli conferisce anche la facoltà di respingere una richiesta d'accesso per tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio. In caso di diniego, al Consiglio incombe un obbligo di motivazione.

In caso di diniego volto a tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio, occorre sottolineare che l'eccezione alla norma dell'accesso ai documenti è facoltativa per il Consiglio e che quest'ultimo è tenuto, prima di adottare una decisione di diniego, a porre a confronto l'interesse del cittadino ad ottenere un accesso ai documenti e la necessità di preservare la segretezza delle proprie deliberazioni.

Il Tribunale conferma che i cittadini hanno un diritto d'accesso ai documenti a disposizione del Consiglio e possono pertanto richiedere l'accesso a qualsiasi documento, senza dover fornire una speciale motivazione. Le due categorie di eccezioni al principio generale dell'accesso dei cittadini ai documenti, prima richiamate, devono pertanto essere interpretate ed applicate in senso restrittivo.

Benché il Tribunale sia incompetente ad esaminare atti rientranti nell'ambito degli affari interni e della giustizia e pertanto a valutare la legittimità di atti quali quelli di cui trattasi, è tuttavia competente a pronunciarsi in materia d'accesso del pubblico ai detti documenti.

La motivazione del diniego posto ad una richiesta deve contenere quantomeno, per ogni categoria di documenti di cui trattasi, le ragioni specifiche per le quali il Consiglio ritenga che trovino applicazione le eccezioni al principio generale dell'accesso a qualsiasi documento.

Nella fattispecie, il Consiglio fa richiamo nel contempo all'eccezione inderogabile, relativa alla tutela della sicurezza pubblica, e all'eccezione facoltativa, relativa alla tutela della segretezza delle proprie deliberazioni, senza precisare se esso richiami cumulativamente le due eccezioni per quanto concerne tutti i documenti tenuti riservati o se esso ritenga che alcuni documenti fossero coperti dalla prima eccezione ed altri dalla seconda.

In mancanza di indicazioni da parte del Consiglio in merito alle ragioni per le quali la divulgazione dei documenti potrebbe effettivamente nuocere a un qualsiasi aspetto della sicurezza pubblica, il Tribunale non è in grado di giudicare se i documenti tenuti riservati rientrino in tale eccezione. Il Tribunale ritiene che sarebbe stato possibile per il Consiglio fornire un'indicazione in merito alle ragioni del diniego senza con ciò divulgare il contenuto dei documenti di cui trattasi. Per quanto concerne l'eccezione facoltativa, la decisione controversa non consente al Tribunale di verificare se il Consiglio abbia osservato il suo obbligo di porre realmente a confronto gli interessi in gioco.

Per tali ragioni il Tribunale ha pertanto annullato la decisione controversa.

Peraltro, il Tribunale ritiene che l'inserimento, da parte della ricorrente, di una versione modificata del controricorso nella rete Internet, associato ad un invito rivolto al pubblico ad inviare commenti agli agenti del Consiglio, costituisce uno sviamento di procedura. Per questa ragione, esso dispone che il Consiglio sopporti solo due terzi delle spese sostenute dalla ricorrente.

N.B.: un ricorso, limitato alle questioni di diritto, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, avverso questa decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla notificazione.

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