Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 43/98

25 giugno 1998

Sentenza del Tribunale nelle cause riunite

T-371/94, British Airways plc e a./Commissione, e
T-394/94, British Midland Airways Ltd/Commissione


Il Tribunale di primo grado annulla la decisione della Commissione che autorizza la Compagnia Air France a fruire - nell'ambito della sua ristrutturazione - per il periodo 1994-1996, di una ricapitalizzazione pubblica di 20 miliardi di franchi francesi.

I Giudici ritengono che la Commissione non abbia sufficientemente motivato la sua decisione su due punti essenziali, relativi l'uno all'acquisto di 17 nuovi aeromobili per la somma di 11,5 miliardi di franchi francesi e l'altro alla nuova situazione concorrenziale dell'Air France in tal modo creata sulle reti delle linee aeree di lunga distanza, in particolare transatlantiche, e sulle loro ripercussioni sul traffico aereo di raccordo che conduce all'aerostazione di Parigi-CDG. Le altre numerose censure di merito formulate dalle ricorrenti sono respinte per il resto.

Nel marzo 1994 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di conferire 20 miliardi di franchi francesi nel capitale della Compagnie nationale Air France. A questa notifica era allegato un piano di ristrutturazione.

La Commissione ha ritenuto che tale aumento di capitale costituisse un aiuto statale che falsava il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e nello Spazio economico europeo (SEE) ed era, in via di principio, incompatibile con il mercato comune. Tuttavia, può applicarsi una deroga per autorizzare siffatti aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di determinate attività economiche quando l'aiuto statale non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Le deroghe concesse dalla Commissione devono mirare a ripristinare una competitività a lungo termine di un'attività economica che non sia interessata da una crisi strutturale di sovraccapacità. L'aiuto deve agevolare modifiche strutturali e non preservare situazioni di statu quo che avrebbero la conseguenza di differire cambiamenti ineluttabili. Su questo punto la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale che implica complesse valutazioni di ordine economico e sociale.

Nell'ambito del suo esame la Commissione ha considerato che un'effettiva ristrutturazione dell'Air France sarebbe stata conforme all'interesse comune, contribuendo allo sviluppo del trasporto aereo europeo e migliorando la sua competitività. Essa ha ritenuto inoltre che l'importo dell'aiuto non sembrava eccessivo ai fini dell'attuazione del piano di ristrutturazione e che l'aiuto non incideva sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, in considerazione degli impegni assunti dal governo francese. La Commissione ne ha concluso che l'aiuto erogabile in tre rate e diretto ad assicurare la ristrutturazione dell'Air France era compatibile con il mercato comune e con l'Accordo SEE, a condizione che le autorità francesi rispettassero sedici impegni assunti al momento dell'elaborazione della decisione.

Questa è la decisione annullata oggi dal Tribunale di primo grado.

Da un punto di vista generale, il Tribunale sottolinea anzitutto che il suo ruolo non consiste nel sostituire la sua valutazione economica a quella dell'autore della decisione, ma nel verificare il rispetto delle norme di procedura e delle norme in materia di motivazione, l'esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per effettuare la scelta contestata, la mancanza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti e l'insussistenza di sviamento di potere.

L'annullamento della decisione verte su due punti:

  1. Il finanziamento dell'acquisto di diciassette nuovi aeromobili da parte dell'Air France

    Le compagnie ricorrenti hanno sostenuto che era sproporzionato approvare un aiuto destinato a tale scopo, aiuto che avrebbe potuto essere ridotto annullando o differendo l'ordinativo di tali aerei. Inoltre, il costo dell'ammodernamento della flotta - destinato a conservare la competitività della compagnia - rientra nelle normali spese di esercizio di una compagnia aerea. Ciò che dovrebbe essere considerato come aiuto al funzionamento non conforme al Trattato dovrebbe essere realizzato senza aiuti statali. Esse hanno rilevato inoltre l'insufficienza della motivazione della Commissione su questo punto.

    Il Tribunale ricorda che la motivazione prescritta deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell'autorità comunitaria in modo da consentire al giudice di esercitare il suo sindacato. Inoltre, in materia di aiuti di Stato le imprese concorrenti devono conoscere le considerazioni su cui si basa la decisione per poter difendere i loro diritti.

    Il Tribunale sottolinea che la giurisprudenza della Corte e la prassi della Commissione rispecchiano un'opposizione di principio a tutti gli aiuti al funzionamento destinati a finanziare il normale ammodernamento degli impianti. A suo giudizio, dalla decisione non risulta che la Commissione abbia esaminato se l'ammodernamento della flotta dell'Air France potesse essere finanziato parzialmente mediante l'aiuto di cui trattasi, né risultano i motivi per i quali essa ha eventualmente concluso per la liceità di tale finanziamento.

  2. La situazione concorrenziale sulle reti aeree esterne al SEE

    Le ricorrenti hanno sostenuto che l'aiuto sarebbe servito a ridurre artificiosamente le spese dell'Air France e, di conseguenza, avrebbe traslato l'onere della riduzione di dette spese sulle altre compagnie non sovvenzionate, in particolare per quanto riguarda le linee esterne al SEE.

    Il Tribunale considera che occorre verificare se la decisione impugnata sia sufficientemente per quanto riguarda la valutazione degli effetti dell'aiuto sulle compagnie concorrenti dell'Air France e sui collegamenti aerei pertinenti. Esso rileva che sul piano della motivazione la Commissione ha ritenuto che le condizioni di cui è corredata la decisione limitano la libertà dell'Air France e le impediscono di applicare una politica aggressiva in materia di prezzi su tutte le linee da esse esercite nello Spazio economico europeo. Per contro, dalla decisione non emerge alcuna indicazione relativa all'esame di tale situazione concorrenziale al di fuori del SEE. La Commissione si è astenuta dal verificare l'impatto dell'aiuto sullo spazio aereo esterno al SEE. Inoltre, le ripercussioni sul traffico aereo di raccordo che porta alla piattaforma di partenza dei voli di lunga distanza dovevano essere esaminate dalla Commissione, poiché talune compagnie aeree di piccole dimensioni operanti nel traffico aereo di raccordo possono subirne il contraccolpo.

    Questo difetto di motivazione per quanto riguarda le conseguenze dell'aiuto in una prospettiva mondiale e la medesima mancanza di spiegazioni per quanto concerne le possibili ripercussioni sul traffico aereo di raccordo hanno quindi determinato il Tribunale ad annullare la decisione anche su questo punto.

    Va osservato che tutte le numerose censure di merito - errori di diritto e di valutazione - formulate dalle parti sono respinte dal Tribunale nella motivazione di una sentenza di oltre cento pagine. Tocca ora alla Commissione riesaminare il caso allo scopo di adottare i provvedimenti che l'esecuzione di questa sentenza comporta.

Documento non ufficiale ad uso degli organi di informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado. Lingue disponibili: tutte.

Per il testo integrale della sentenza si prega di consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al signor Dominique-Georges Marro, tel.: (352) 4303 3668, fax: (352) 4303 2500.