Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N· 49/98

16 luglio 1998

Sentenza della Corte di giustizia nella causa pregiudiziale C-355/96

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG / Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

L'ESAURIMENTO INTERNAZIONALE DEL DIRITTO CONFERITO DA UN MARCHIO NON E' COMPATIBILE CON LA NORMATIVA COMUNITARIA


La normativa comunitaria in materia di marchi osta a norme nazionali che prevedano l'esaurimento del diritto conferito da un marchio d'impresa per prodotti messi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) con detto marchio dal titolare o con il suo consenso (esaurimento internazionale).

La società austriaca Silhouette produce occhiali di qualità superiore e li smercia in tutto il mondo col marchio "SILHOUETTE", registrato in Austria e nella maggior parte dei paesi del mondo. In Austria la Silhouette rifornisce direttamente di occhiali gli ottici; negli altri Stati vende gli occhiali mediante società controllate o mediante distributori. Per mantenere la reputazione di alta qualità dei suoi prodotti, la Silhouette ha deciso di non fornire montature alla società Hartlauer, ritenendo che la distribuzione da parte di quest'ultima nuocerebbe alla sua immagine di produttrice di occhiali di qualità superiore e alla moda, dal momento che la Hartlauer utilizza come principale argomento di vendita i «prezzi ridotti».

Nell'ottobre 1995 la Silhouette vendeva 21 000 montature di occhiali non più alla moda in Bulgaria. La Hartlauer si procurava tali montature per occhiali e avviava una campagna pubblicitaria sulla stampa annunciando la messa in vendita di tali montature in Austria.

La Silhouette instaurava allora un procedimento sommario dinanzi al Landesgericht di Steyr, per far vietare alla Hartlauer di porre in vendita in Austria montature per occhiali con il suo marchio, ove essi non fossero stati messi in commercio nel territorio del SEE.

La domanda della Silhouette veniva respinta dal Landesgericht di Steyr e, in appello, dall'Oberlandesgericht di Linz. La Silhouette presentava quindi un ricorso dinanzi all'Oberster Gerichtshof che sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia, in particolare, la questione se la normativa comunitaria in materia di marchi osti a norme nazionali che prevedono l'esaurimento del diritto conferito da un marchio per prodotti messi in commercio al di fuori del SEE con detto marchio dal titolare o con il suo consenso (esaurimento internazionale). Veniva chiesto, in altri termini, se il titolare di un marchio abbia il diritto di limitare l'importazione parallela proveniente da paesi terzi di prodotti recanti il proprio marchio o se invece gli Stati membri possano prevedere che il titolare perda tale diritto una volta che li abbia messi in commercio, e ciò indipendentemente dal luogo in cui detta messa in commercio abbia avvenga.

La Corte risolve affermativamente la questione sottopostale dall'Oberster Gerichtshof affermando che la normativa comunitaria in materia di marchi osta a norme nazionali che prevedano l'esaurimento del diritto conferito da un marchio d'impresa per prodotti messi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

La normativa comunitaria in materia di marchi contiene un'armonizzazione completa delle regole concernenti i diritti conferiti dal marchio d'impresa, tra cui quella relativa al loro esaurimento. A tenore del testo stesso di tale normativa, l'esaurimento ha luogo solo se i prodotti sono stati messi in commercio all'interno del SEE. Gli Stati membri non possono, pertanto, prevedere nel loro diritto nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi.

Tale interpretazione è l'unica pienamente atta a salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Infatti, una situazione nella quale alcuni Stati membri possano stabilire l'esaurimento internazionale, mentre altri prevedono soltanto l'esaurimento comunitario, creerebbe inevitabilmente ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi.

La Corte ricorda infine che, come è stato fatto nell'ambito dell'accordo SEE, le autorità comunitarie competenti potrebbero estendere, mediante la conclusione di accordi internazionali in materia, l'esaurimento del diritto conferito da un marchio.

Documento non ufficiale ad uso dei mezzi di informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Il presente comunicato stampa è disponibile in tutte le lingue.

Per il testo integrale della sentenza, consultare il nostro sito Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 in data odierna. Per più ampie informazioni, contattare la signora Estella Cigna tel: (352) 43 03 3205 fax:(352) 43 03 2500.