Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 50/98

16 luglio 1998

Sentenza del Tribunale nella causa T-199/96

Laboratoires Pharmaceutique Bergaderm SA/Jean-Jacques Goupil c/ Commission

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE AVEVA IL DIRITTO DI LIMITARE LA QUANTITÀ DI ESSENZA DI BERGAMOTTO NEGLI OLI SOLARI AL FINE DI GARANTIRE LA PROTEZIONE DELLA SALUTE


Il Tribunale respinge la richiesta di risarcimento danni, pari a 314 milioni di franchi francesi, presentata dai Laboratoires Bergaderm e dal suo presidente, signor Goupil.

A seguito di numerosi studi scientifici che denunciavano gli effetti potenzialmente cancerogeni di una delle molecole componenti l’essenza di bergamotto, all’epoca utilizzata nella produzione dell’olio solare “Bergasol”, il comitato scientifico di cosmetologia delle Comunità europee ha, dal mese di ottobre 1990, raccomandato di limitare a 1 mg/kg la concentrazione massima degli psoraleni negli oli solari.

Il 10 luglio 1995, la Commissione ha, di conseguenza, adottato una direttiva che intimava agli Stati membri di limitare la quantità degli psoraleni contenuti nei prodotti abbronzanti a meno di 1 mg/kg.

I laboratori farmaceutici Bergaderm, messi in liquidazione giudiziale il 10 ottobre 1995 e le cui attività consistevano soprattutto nella produzione e commercializzazione di creme e oli solari “Bergasol”, hanno allora domandato al Tribunale di primo grado il risarcimento del danno a loro causato da tale direttiva.

I laboratori Bergaderm hanno fatto valere, nel merito, che non era scientificamente giustificata la limitazione della concentrazione degli psoraleni a 1 mg/kg, essendo tale limitazione sproporzionata in rapporto all’obiettivo di protezione della salute del consumatore cui mirava la direttiva sui prodotti cosmetici.

Il Tribunale afferma, anzitutto, che nessun elemento del fascicolo di causa consente di concludere che la Commissione avrebbe mal compreso la questione scientifica relativa all’ampiezza del rischio connesso al consumo di un olio solare composto parzialmente di essenza di bergamotto. Il Tribunale ricorda poi che le valutazioni scientifiche del caso non spettano all’autorità comunitaria bensì al comitato scientifico che l’assiste. Queste permetterebbero allora alla Commissione di prendere, con piena cognizione di causa, le misure necessarie per garantire la tutela della salute. Alla Commissione non può quindi essere rimproverato di seguire il parere di tale comitato “formulato a seguito di innumerevoli riunioni, visite e studi di esperti”.

Il Tribunale riafferma infine, come aveva fatto la Corte nella sentenza detta delle “mucche pazze”, che, “quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute del consumatore, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi”.

N.B. Un ricorso contro tale sentenza, limitato alle sole questioni di diritto, può essere presentato davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nei due mesi successivi alla sua notifica.

Ad uso esclusivo dei mezzi di informazione - documento non ufficiale che non impegna il Tribunale di primo grado. Questo documento esiste in: francese, inglese, tedesco, italiano, svedese, finlandese, danese.

Per il testo integrale della sentenza, consultare il nostro sito Internet www.curia.eu.int verso le ore 15.00 in data odierna Per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a mettersi in contatto con la dott. proc. Estella Cigna tel. (352) 4303 2582.