Nell'interesse della buona amministrazione delle norme del Trattato sugli aiuti di Stato, la Commissione deve esaminare le denunce con diligenza ed imparzialità
Dieci imprese televisive operano in Spagna, tre delle quali sono private e sette pubbliche. Mentre per le società televisive private gli introiti pubblicitari rappresentano la fonte principale di finanziamento, le reti televisive pubbliche fruiscono dal loro canto di un doppio finanziamento, composto, da un lato, dagli introiti pubblicitari e, dall'altro, dalle assegnazioni delle amministrazioni dalle quali dipendono.
La ricorrente, Gestevisión Telecinco S.A., è una delle tre società commerciali private. Il 2 marzo 1992 ha presentato alla Commissione una denuncia per far constatare l'incompatibilità con il mercato comune delle assegnazioni versate alle pubbliche imprese televisive regionali da parte delle comunità autonome dalle quali dipendono. Il 12 novembre 1993 la ricorrente ha presentato una nuova denuncia mirante a far constatare che le assegnazioni concesse dallo Stato spagnolo all'ufficio pubblico RTVE erano incompatibili con il mercato comune. Poiché la Commissione non si è pronunciata su queste denunce, il 6 febbraio 1996 la ricorrente le inviava una lettera di diffida sollecitando il suo intervento. Il 20 febbraio 1996 la Commissione informava Gestevisión Telecinco di aver richiesto alle autorità spagnole informazioni ulteriori necessarie per l'istruzione della pratica. Tuttavia, la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione sulle denunce della ricorrente.
Con il suo ricorso la Gestevisión Telecinco chiede in sostanza al Tribunale di dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato astenendosi dall'adottare una decisione sulle due denunce che essa ha presentato e astenendosi dall'instaurare il procedimento di esame approfondito degli aiuti previsto dal Trattato.
Dichiarata la ricevibilità del ricorso presentato da Gestevisión Telecinco, il Tribunale osserva, in primo luogo, per quanto riguarda il merito della causa, che la Commissione deve, nell'interesse della buona amministrazione e delle norme del Trattato relative agli aiuti di Stato, procedere a un esame diligente e imparziale di un reclamo che denuncia l'esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune. D'altro canto, il Tribunale ricorda che il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole allorché adotta decisioni in materia di politica di concorrenza costituisce un principio generale del diritto comunitario.
Osserva poi che la prima denuncia della ricorrente è stata presentata il 2 marzo 1992 e la seconda il 12 novembre 1993. Di conseguenza, al momento in cui la Commissione è stata invitata ad intervenire, l'esame preliminare da parte della Commissione delle assegnazioni contestate durava già da 47 mesi per quanto riguarda la prima denuncia e a 26 mesi per quanto riguarda la seconda denuncia.
Il Tribunale constata che un simile lasso di tempo avrebbe dovuto consentire alla Commissione di chiudere la fase preliminare di esame delle assegnazioni in questione. Questa avrebbe dovuto, di conseguenza, essere in grado di adottare una decisione su detti provvedimenti - o dichiarando che il provvedimento di Stato in questione non costituiva «aiuto» ai sensi del Trattato , oppure decidendo che detto provvedimento, pur se costituiva un aiuto, era compatibile con il mercato comune, oppure instaurando la procedura di esame approfondito contemplata dal Trattato - altrimenti avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificavano un siffatto ritardo.
La Commissione ha indubbiamente tentato di giustificare il suo ritardo richiamandosi alle iniziative che essa ha preso dopo la presentazione delle denunce da parte della ricorrente e in particolare richiamandosi alle richieste di informazioni inviate alle autorità spagnole e allo studio approfondito sul finanziamento delle imprese televisive pubbliche nella Comunità che essa aveva richiesto a un ufficio di consulenza.
Il Tribunale ritiene tuttavia che dette iniziative non giustificano affatto un simile ritardo della Commissione nell'esame preliminare dei provvedimenti in questione, che va ben oltre il tempo di riflessione ragionevole.
Di conseguenza, il Tribunale dichiara che la Commissione è venuta meno agli obblighi che le incombono, essendosi astenuta dall'adottare una decisione che constata o che i provvedimenti di Stato in questione non costituiscono aiuti, o che detti provvedimenti costituivano aiuti, ma erano compatibili con il mercato comune, oppure che si doveva instaurare il procedimento di esame approfondito contemplato dal Trattato.
N.B. : la sentenza è impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, unicamente sui punti in diritto, entro i due mesi a decorrere dalla notifica.
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