Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA Nº 53/98

15 settembre 1998

Sentenza Tribunale di primo grado nella causa T-11/95

BP Chemicals Limited v/Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO ANNULLA PER VIZI DI PROCEDURA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE AUTORIZZA UN APPORTO DI 3 000 000 000 000 DI LIT DA EFFETTUARSI A FAVORE DELLA ENICHEM


La decisione della Commissione di non procedere ad un formale accertamento in merito al conferimento di capitale di 3 000 miliardi di LIT a favore dell'EniChem, per il motivo che non si trattava di un aiuto concesso da uno Stato, ha violato i diritti dei terzi e va annullata.

Tra il 1992 e il 1994, l'ENI, un'impresa pubblica italiana effettuava a favore di una delle sue società controllate, l'EniChem, una serie di tre conferimenti di capitale, dell'ammontare di 1 000 miliardi di LIT, 794 miliardi di LIT e, rispettivamente, 3 000 miliardi di LIT.

Con la sua azione la BP (sostenuta dal Regno Unito) ha chiesto l'annullamento della decisione 27 luglio 1994 con la quale la Commissione ha approvato una sovvenzione di Stato concessa sotto la forma dei primi due conferimenti di capitale e ha dichiarato che il terzo conferimento di capitale non costituiva aiuto.

Le domande della BP dirette contro i primi due conferimenti di capitale sono state dichiarate irricevibili. Per quanto riguarda il terzo conferimento di capitale la Commissione ha argomentato che esso non costituiva un aiuto concesso da uno Stato secondo l'accezione del Trattato con la motivazione che esso sarebbe stato effettuato da un investitore privato operante in una economia di mercato.

Ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, la Commissione deve dare corso a un procedimento formale di accertamento qualora nutra dubbi che un aiuto concesso da uno Stato e sottoposto al suo esame sia compatibile con il mercato comune. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che tale principio si applica anche qualora la questione sia se un conferimento di capitale costituisca o no un aiuto concesso da uno Stato.

Nella presente fattispecie il Tribunale di primo grado ha fatto propria l'opinione che, qualora siffatti tre conferimenti di capitale fossero stati effettuati dallo stesso investitore per un periodo di due anni e i primi due di essi non avessero prodotto alcuna redditività la Commissione doveva stabilire se il terzo potesse essere trattato separatamente dagli altri due e considerato come un investimento privato.

Il Tribunale ha quindi esaminato l'ordine cronologico della serie dei conferimenti di capitale, il loro obiettivo e la situazione delle società controllate al tempo di ciascun conferimento.

Ha concluso che i tre versamenti sono stati effettuati in un arco di tempo relativamente breve; che ciascun versamento era parte di un programma continuativo di ristrutturazione dell'EniChem e che, dopo i primi due conferimenti di capitale, l'EniChem continuava a registrare perdite considerevoli che mettevano a repentaglio la sua efficienza economica.

Sulla base delle dette circostanze, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi quanto alla questione se il terzo conferimento avesse caratteristiche sufficiente da contraddistinguerlo dai due primi apporti in modo da poter essere preso in esame isolatamente da questi ultimi due.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la produzione da parte della Commissione, nel corso del procedimento, di calcoli contraddittori circa il rendimento che il terzo conferimento avrebbe prodotto e la sua incapacità a dimostrare quali calcoli avesse effettuato al tempo in considerazione, hanno dimostrato che nella presente fattispecie vi sono seri dubbi sul se, al pari dei due primi conferimenti di capitale, anche il terzo conferimento costituisse un aiuto concesso da uno Stato.

La Commissione pertanto, a conclusione di un esame preliminare, non era in grado di superare tutte le difficoltà poste dalla questione se il terzo conferimento costituiva un aiuto secondo l'accezione del Trattato.

Il Tribunale ha da ciò dedotto che la Commissione, per aver concluso il suo esame preliminare sul terzo conferimento di capitale nonostante la sua incapacità di superare le difficoltà relative alla questione se il detto apporto costituisse un aiuto concesso dallo Stato e senza esaminare se l'apporto di capitale poteva essere autorizzato come un aiuto concesso da uno Stato compatibile con il mercato comune, ha violato i diritti riconosciuti alla ricorrente dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE. La decisione è stata pertanto annullata.

Spetta ora alla Commissione riprendere in esame la materia e adottare i provvedimenti richiesti conformemente alla sentenza.

Nota: Avverso la presente sentenza del Tribunale di primo grado può essere interposto appello alla Corte di giustizia, entro due mesi dalla sua notifica limitatamente alle sole questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso dei mezzi di informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado. Il presente comunicato stampa è disponibile in versione inglese e italiana.

Per il testo integrale della sentenza consultare il nostro sito Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 in data odierna. Per ulteriori informazioni contattare la signora E. Cigna tel: (352) 4303 2582.