Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA nº71/98

24 novembre 1998

Sentenza della Corte nella causa C-274/96

Horst Otto Bickel e Ulrich Franz

I DIRITTI CONCESSI ALLA MINORANZA DI LINGUA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO DEBBONO ESSERE ESTESI AI CITTADINI DI LINGUA TEDESCA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI


Una disciplina nazionale che permette ad una minoranza linguistica di ottenere che un procedimento penale si svolga nella sua lingua, ma non riconosce lo stesso diritto ai cittadini degli altri Stati membri che parlano questa stessa lingua, quando essi si trovano su questo territorio, è contraria al Trattato.

La normativa italiana prevede che, nella regione del Trentino Alto Adige, la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana. Pertanto, i cittadini italiani di lingua tedesca che risiedano nella provincia di Bolzano (sul cui territorio è stabilita principalmente la minoranza germanofona), hanno il diritto di utilizzare il tedesco nei rapporti con le autorità giudiziarie ed amministrative che si trovano in questa provincia. Essi possono quindi ottenere che un procedimento penale che li riguarda si svolga in tedesco.

Il signor Bickel ed il signor Franz, cittadini rispettivamente austriaco e tedesco, sono stati ambedue perseguiti penalmente per fatti commessi nella provincia di Bolzano (guida in stato di ebbrezza e possesso di arma proibita), in occasione di una visita. Dinanzi al giudice penale italiano essi hanno chiesto che il procedimento si svolga in tedesco, invocando le regole che proteggono le minoranza di lingua tedesca della provincia.

Il giudice adito si è chiesto se le regole procedurali applicabili ai cittadini della provincia di Bolzano dovevano, in virtù del diritto comunitario; essere applicate a cittadini di altri Stati membri in visita nella provincia. Quindi ha deciso di sospendere il procedimento e di interrogare la Corte in merito alla conformità della disciplina italiana in questione ai principi comunitari del divieto di discriminazione a causa della nazionalità e della libera prestazione dei servizi.

La Corte ha ricordato innanzitutto che la possibilità per i cittadini dell'Unione di comunicare in una certa lingua con le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato, allo stesso titolo dei cittadini di questo Stato, è di natura tale da facilitare l'esercizio della libertà di circolare, di soggiornare in un altro Stato membro, nonché di essere in detto Stato destinatari di servizi.

La Corte ha quindi valutato se il diritto di ottenere lo svolgimento di un processo dinanzi ad una giurisdizione italiana del Trentino Alto Adige in tedesco dovesse essere riconosciuto ai cittadini dell'Unione, dal momento che esso è riconosciuto ai cittadini dello Stato membro in questione.

Essa ha constatato che i cittadini di lingua tedesca di altri Stati membri, che circolano e soggiornano nella provincia di Bolzano, sono attualmente svantaggiati rispetto ai cittadini italiani che risiedono in questa provincia.

Essa ha respinto l'argomentazione del governo italiano, che ha sostenuto che la regola attualmente in vigore ha lo scopo di proteggere una minoranza etnico-culturale; infatti un tale obiettivo non sarebbe pregiudicato dall'estensione della normativa controversa ai cittadini di lingua tedesca degli altri Stati membri.

La Corte ha quindi affermato che una normativa quale la normativa italiana in questione è contraria al principo di non-discriminazione previsto dal Trattato.

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