In considerazione della nuova numerazione dei Trattati prevista dal Trattato di Amsterdam, la Corte opta per un sistema uniforme di citazione delle norme dei Trattati.
Nel loro testo attuale, i trattati comunitari (Trattati CECA ed Euratom e Trattato che istituisce la Comunità europea, in prosieguo: il "Trattato CE") e il Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il "Trattato UE") contengono numerazioni divergenti delle loro rispettive disposizioni.
Essi fanno uso o di cifre romane ed arabe (Trattati CECA ed Euratom) o di una combinazione di cifre romane ed arabe e di lettere dell'alfabeto (Trattati CE e UE).
L'art. 12 del Trattato di Amsterdam prevede, a partire dalla sua entrata in vigore, una nuova numerazione in cifre arabe delle disposizioni (articoli, titoli e sezioni) dei Trattati CE e UE.
La modifica di questi trattati implica pertanto non solo una modifica del loro contenuto e l'inserimento di nuove disposizioni, ma anche una nuova numerazione della maggior parte delle disposizioni esistenti.
Questa situazione rischia di generare confusione, nella mente dell'utilizzatore, sia tra la versione di un articolo prima della data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e quella successiva a tale data sia tra le norme dei Trattati CE e UE, i quali sono destinati ad essere sempre più frequentemente citati contemporaneamente in uno stesso documento.
La Corte ha pertanto deciso, per esigenze di chiarezza e coerenza, di adottare un sistema uniforme di citazione delle disposizioni dei quattro Trattati (CECA, Euratom, CE, UE) nelle sentenze della Corte e nelle conclusioni degli avvocati generali.
Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, i riferimenti alle disposizioni dei trattati conterranno per ciascuno articolo una cifra araba più, per il trattato, due lettere, per esempio "articolo 2 CE" (articolo 2 del Trattato CE).
In italiano, i trattati saranno indicati nel modo seguente:
Questo sistema si applicherà alle cause proposte dopo la data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e che riguardano solo la versione degli articoli rinumerata.
Tuttavia, la Corte prevede un periodo transitorio. Per i documenti relativi alle cause proposte prima della data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, e per le cause proposte dopo tale data che riguardino però i Trattati in vigore prima della stessa data, la Corte ha optato per principi di citazione diversi, a seconda delle tre situazioni seguenti:
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