Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 80/98

17 dicembre 1998

Sentenza della Corte nella causa C-2/97

Società italiana Petroli SpA (IP) / Borsana Srl

LA NORMATIVA ITALIANA CHE RAFFORZA LA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E' COMPATIBILE CON LE DIRETTIVE EUROPEE


Nell'ambito di una controversia tra un fornitore di carburante ed uno dei suoi distributori, il Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni sulla compatibilità con il diritto comunitario, della normativa italiana relativa alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.

La SpA Italiana petroli (IP) fornisce abitualmente alla Srl Borsana carburante per veicoli a motore e le attrezzatture necessarie alla sua vendita. La Borsana ha chiesto alla IP di fornirle carburante avente un tenore in benzene il più basso possibile, nonché sistemi per il recupero dei gas e dei vapori al momento della erogazione, al fine di proteggere i dipendenti che lavorano nelle stazioni di servizio da essa gestite. Ritenendo impossibile soddisfare tale richiesta, a causa di divergenze esistenti tra la legislazione italiana e le direttive europee, la IP l'ha respinta ed ha citato la Borsana dinanzi al Tribunale di Genova affinché fosse accertata l'infondatezza delle sue pretese. Il Tribunale ha quindi sottoposto alla Corte diverse questioni relative all'interpretazione delle direttive in esame.

Tali questioni riguardano la protezione dei lavoratori contro i rischi legati all'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, i requisiti minimi di sicurezza e di salute dei lavoratori durante l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e infine il tenore massimo in benzene dei carburanti.

Per quanto riguarda la prima questione, la direttiva comunitaria del 1990 impone al datore di lavoro, allorché esista un rischio relativo alla sicurezza o alla salute dei lavoratori, di evitare che questi ultimi siano esposti ad agenti cancerogeni oppure di ridurre una tale esposizione al livello più basso possibile, mentre la normativa italiana impone lo stesso obbligo al datore di lavoro a prescindere dalla valutazione del rischio.

La Corte ricorda che la direttiva contiene prescrizioni minime e che gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro rispetto a quanto prescritto dalle norme comunitarie. Essa sottolinea che una disposizione nazionale che aumenta la protezione dei lavoratori è compatibile con il diritto comunitario se viene applicata in modo non discriminatorio e se essa non ostacola l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Questo è il caso, secondo la Corte, della normativa italiana di cui trattasi.

Per quanto concerne la questione delle attrezzature di lavoro, la direttiva comunitaria del 1989 prevede che gli Stati membri debbano trasporre nel loro diritto interno le prescrizioni da essa stabilite nel termine di quattro anni, mentre la legge italiana del 1994 che traspone tale direttiva impone ai datori di lavoro di adattare le loro attrezzature nel termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore.

La Corte sottolinea che il termine di quattro anni costituisce un termine massimo e che nulla impedisce agli Stati membri, sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità, di fissare un termine più breve per l'attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva. Nel caso di specie, la Corte precisa tuttavia che gli Stati membri godono di un ampio potere discrezionale nella fissazione del termine, e che spetta al giudice nazionale esaminare, in questo caso, se un termine di adeguamento di tre mesi è sufficiente tenuto conto del principio di proporzionalità, e in particolare se non comporta un costo eccessivo per i datori di lavoro.

Infine, per quanto riguarda il tenore massimo in benzene dei carburanti, questo viene fissato, dalla direttiva comunitaria del 1985, al 5% del volume considerato, mentre la legge italiana del 1996 limita il tenore autorizzato in volume all'1,4% fino al 30 giugno 1999, e all'1% a partire da tale data. D'altra parte la direttiva del 1990 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro obbliga i datori di lavoro a ridurre l'utilizzo di tali agenti sostituendoli con altre sostanze meno pericolose per la salute "sempre che ciò sia tecnicamente possibile". Il giudice a quo ritiene che la legge italiana estenda tale obbligo ai progettisti dei luoghi o posti di lavoro.

La questione sottoposta alla Corte era quella di sapere se l'obbligo di ridurre gli agenti cancerogeni impone a tali soggetti, così come ai datori di lavoro, di ridurre il tenore in benzene al di sotto del limite del 5% o dei limiti inferiori fissati dalla legge italiana. La Corte ha ritenuto tecnicamente impossibile per il datore di lavoro, nel caso di specie la Borsana, responsabile delle stazioni di servizio, sostituire il benzene nei carburanti da essa erogati. Riguardo all'obbligo, previsto dalla legge italiana per i progettisti dei luoghi o posti di lavoro, di ridurre il tenore in benzene al di sotto del limite del 5%, la Corte ritiene che la legge italiana del 1994 non rinvii ad alcuna disposizione del diritto comunitario, bensì al diritto italiano e che quale che sia l'interpretazione del diritto comunitario, tali persone restano obbligate dal limite inferiore fissato dalla legislazione italiana. La Corte conclude affermando la sua incompetenza a rispondere a tale questione.

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