Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 81/98

17 dicembre 1998

Sentenza della Corte nella causa C-185/95 P

Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 6 aprile 1995
Baustahlgewebe/Commissione

LA CORTE DI GIUSTIZIA FA APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL "TERMINE RAGIONEVOLE" E RIDUCE L'AMMENDA INFLITTA A UN'IMPRESA


La Corte ritiene che una riduzione di 50 000 ECU sull'importo di un'ammenda di 3 milioni di ECU inflitta a un'impresa per violazione delle norme sulla concorrenza costituisca un "equo risarcimento" per l'eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

Il 2 agosto 1989 la Commissione ha adottato la decisione 89/515/CEE, con la quale ha inflitto a quattordici produttori di rete elettrosaldata un'ammenda per violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE. Le restrizioni illecite della concorrenza consistevano in una serie di accordi e/o di pratiche concordate aventi ad oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Tali intese riguardavano, secondo la decisione, diversi mercati parziali (i mercati francese, tedesco e del Benelux), ma incidevano sul commercio tra gli Stati membri in quanto vi partecipavano imprese stabilite in diversi Stati membri. Una delle imprese interessate, la Baustahlgewebe GmbH, società di diritto tedesco, si è vista infliggere un'ammenda di 4,5 milioni di ECU.

Il 20 ottobre 1989, la Baustahlgewebe ha proposto ricorso d'annullamento di tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia. Il 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di primo grado istituito nel settembre dello stesso anno, così come i ricorsi proposti avverso la stessa decisione da altre dieci produttori di rete saldata. Quanto alla Baustahlgewebe, con sentenza 6 aprile 1995 il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione, riducendo l'ammenda a 3 milioni di ECU. Il 14 giugno 1995 la Baustahlgewebe ha proposto ricorso dinanzi alla Corte chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale.

Dopo un esame approfondito, la Corte ha respinto la maggioranza degli argomenti dedotti dalla Baustahlgewebe, ritenendo che il Tribunale si fosse pronunciato in conformità al diritto comunitario.

Per quanto riguarda invece l'argomento vertente sull'eccessiva durata del procedimento, la Corte ha ammesso che il termine entro il quale il Tribunale si è pronunciato è eccessivo. Essa ricorda che il principio generale del diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo trae ispirazione dai diritti fondamentali previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e include il diritto a un processo entro un termine ragionevole.

Orbene, il procedimento ha avuto inizio il 20 ottobre 1989, data del deposito del ricorso, e si è concluso il 6 aprile 1995, data della pronuncia della sentenza impugnata, il che equivale a un periodo di cinque anni e sei mesi. La Corte rileva che il ricorso proposto dalla ricorrente costituiva uno degli undici ricorsi, formulati in tre lingue processuali diverse, riuniti ai fini dell'udienza, e necessitava di un approfondito esame di documenti relativamente voluminosi nonché di questioni di fatto e di diritto di una certa complessità.

La Corte riconosce che la struttura del sistema giuridico comunitario, e in particolare l'esistenza di un doppio grado di giurisdizione, giustifica che il Tribunale, che è il solo competente ad accertare i fatti e a procedere all'esame sostanziale della causa, dispone di un tempo maggiore per istruire le cause particolarmente complesse. Tale missione non dispensa tuttavia il Tribunale dall'obbligo di rispettare il principio del termine ragionevole nella trattazione delle cause di cui è investito.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non vi fossero vincoli procedurali, connessi ad esempio al regime linguistico, né circostanze eccezionali, atti a giustificare il periodo di sessantasei mesi trascorso tra il deposito del ricorso e la sentenza del Tribunale. Pur tenendo conto della complessità della causa, la Corte ha concluso che il procedimento dinanzi al Tribunale avesse ecceduto i limiti del termine ragionevole. Per ragioni di economia processuale, e al fine di porre efficace rimedio a tale vizio, la Corte ha deciso di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda in 3 milioni di ECU. Per contro, atteso che nulla fa pensare che la durata del procedimento abbia avuto un'incidenza sulla soluzione della controversia, la Corte ha rifiutato di annullare la sentenza impugnata nel suo insieme come chiedeva la Baustahlgewebe.

Ritenendo che l'importo di 50 000 ECU costituisca un "risarcimento equo" in considerazione della durata eccessiva del procedimento, la Corte ha pertanto ridotto l'importo dell'ammenda iniziale a 2 950 000 ECU, respingendo il ricorso per il resto.

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