La Corte di giustizia annulla un regolamento comunitario che tutela la denominazione "feta" a favore di un formaggio greco, ma a scapito di formaggi prodotti in altri Stati membri dell'Unione
Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari sono tutelate dal diritto comunitario. Quest'ultimo prevede inoltre che le denominazioni "generiche" non possano essere registrate e giovarsi della protezione delle denominazioni di origine. Così, il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato inizialmente prodotto o messo in commercio, sia divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare non può essere registrato.
Al fine di disporre degli elementi necessari a sostegno dell'eventuale registrazione, su domanda della Grecia, della "feta" come denominazione di origine protetta - "DOP" - ("formaggio bianco conservato in salamoia, tradizionalmente prodotto in Grecia, con latte di pecora o misto di quest'ultimo con latte caprino", secondo le autorità elleniche) o per la sua eventuale inclusione nell'elenco delle denominazioni generiche, richiesta dalla maggior parte degli altri Stati membri, la Commissione ha fatto effettuare un sondaggio Eurobarometro presso 12 800 cittadini dei dodici Stati allora membri della Comunità europea.
Essa ne ha concluso, corroborata in seguito su tale punto dal comitato scientifico per le denominazioni di origine, che il nome "feta" non era divenuto il nome comune di un prodotto e che seguitava ad evocare un'origine ellenica. Di conseguenza, la denominazione "feta" è stata registrata nel 1996 come "DOP" a livello comunitario per il formaggio "feta" prodotto in Grecia.
La Danimarca, la Germania e la Francia hanno impugnato questa decisione della Commissione, poiché dei formaggi (anche di latte vaccino) erano prodotti e legalmente messi in commercio con il nome "feta", ad esempio, in Danimarca dal 1963, nei Paesi Bassi dal 1981 e in Germania dal 1985.
La Corte constata che la Commissione ha a torto minimizzato l'importanza da attribuire alla situazione esistente negli Stati membri diversi da quello di origine, negando in particolare qualsiasi rilevanza alle loro legislazioni nazionali.
Secondo la Corte, la Commissione non ha - contrariamente alle prescrizioni comunitarie - tenuto conto di tutti i fattori sui quali doveva basare la sua decisione. Per valutare se una denominazione sia divenuta generica, si deve tener conto di tutti i fattori quali, da un lato, la situazione esistente nello Stato membro nel quale il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, dall'altro, la situazione esistente in altri Stati membri, e infine, le pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. In particolare, la Commissione avrebbe dovuto tener conto dell'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato.
Dovendo quindi prendere atto che, all'atto della registrazione della denominazione "feta", la Commissione non ha correttamente tenuto conto del complesso dei fattori pertinenti per stabilire se questa denominazione non fosse nel frattempo divenuta generica, la Corte ha annullato il regolamento comunitario impugnato, nella parte in cui dispone la registrazione della denominazione "feta" come DOP a favore del formaggio "feta" prodotto in Grecia.
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