Passare in rassegna le cause concluse nell'ambito dei due organi giurisdizionali nel 1998 (768) chiarisce l'evoluzione giurisprudenziale della Corte nel suo insieme. Le sentenze possono essere raggruppate molto schematicamente per grandi temi al fine di cogliere le evoluzioni più significative, le eventuali inflessioni o le precisazioni indispensabili.
Per la prima volta la Corte ha dovuto occuparsi della cittadinanza dell'Unione dichiarando che una cittadina di uno Stato membro che risiede legittimamente nel territorio di un altro Stato membro può avvalersi dell'articolo che il Trattato sull'Unione europea dedica alla cittadinanza europea (Martínez Sala).
- Essa ha anche fatto riferimento a questo articolo nell'estendere il beneficio di una normativa nazionale che persegue un obiettivo di tutela di una minoranza linguistica ai cittadini comunitari della stessa lingua oggetto di tutela, che circolano e soggiornano nel territorio interessato (Bickel e Franz).
- La Corte ha ritenuto che una clausola di un contratto collettivo che definisce le condizioni di avanzamento dei dipendenti di un servizio pubblico senza tener conto dei periodi lavorativi effettuati in un settore di attività analogo nell'ambito di un servizio pubblico di uno altro Stato membro violasse il principio di non discriminazione (Schöning-Kougebetopoulou).
- Per contro, le differenziazioni nel trattamento fiscale dei lavoratori che risiedono in uno Stato membro ma lavorano in un altro Stato membro, e derivanti dalla ripartizione della competenza fiscale tra due Stati membri, non sono considerate dalla Corte costitutive di discriminazione (Gilly).
- Infine la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese era venuta meno ai suoi obblighi escludendo i lavoratori frontalieri residenti in Belgio e collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa dal beneficio dell'attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del computo della pensione (Commissione/Francia).
- Nelle cause Decker e Kohl la Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che assoggetta ad una previa autorizzazione specifica il rimborso, in base alle tabelle dello Stato di affiliazione, di occhiali acquistati o di prestazioni mediche extra ospedaliere fornite in un altro Stato membro.
Essa ha concluso che la normativa nazionale di cui trattasi costituiva un ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla libertà di prestazioni di servizi ed ha dichiarato questi ostacoli ingiustificati.
- Per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche, la Corte ha precisato che la mancata notifica alla Commissione di norme tecniche rendeva queste ultime inapplicabili senza tuttavia rendere illecito l'uso di un prodotto conforme alle norme nazionali non notificate (Lemmens).
- In materia farmaceutica e relativamente alle condizioni da soddisfare da parte di un richiedente per seguire la procedura abbreviata di autorizzazione di immissione sul mercato, la Corte ha precisato i criteri di definizione dei prodotti che possono costituire oggetto di queste domande abbreviate [Generics (UK)].
- La Corte ha ricordato che le disposizioni relative alla libertà di stabilimento si opponevano in particolare a che lo Stato d'origine ostacolasse lo stabilimento in un altro Stato membro di uno dei suoi cittadini o di una società costituita in conformità alla sua normativa. Un tale ostacolo può derivare da un trattamento fiscale discriminatorio (ICI).
- La Corte ha ritenuto che la normativa svedese relativa all'imposizione del risparmio sotto forma di assicurazione sulla vita di capitalizzazione e che prevede un regime diverso per le compagnie stabilite o meno in Svezia, fosse incompatibile con il principio di libertà di prestazione di servizi (SAFIR).
- Nella causa Grant la Corte non ha considerato come una discriminazione il rifiuto di un datore di lavoro di concedere una riduzione sul prezzo dei trasporti a favore di una persona dello stesso sesso con la quale un lavoratore intratteneva un rapporto stabile. Essa ha ritenuto che il rifiuto valesse indipendentemente dal sesso del lavoratore interessato ed ha esaminato se un rapporto stabile tra persone dello stesso sesso dovesse essere equiparato ad una situazione di matrimonio o di rapporto stabile tra persone di sesso diverso tenendo conto del diritto comunitario, del diritto degli Stati membri e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Essa ha concluso che una tale equiparazione non esisteva, potendo solo il legislatore comunitario modificare la situazione in materia.
- Per quanto riguarda la tutela delle donne incinte, la Corte ha dichiarato che il principio di non discriminazione richiedeva una tutela analoga durante tutta la durata della gravidanza, in particolare qualora il licenziamento si basi su assenze dovute ad un'incapacità lavorativa causata da una malattia che trova la sua origine nella gravidanza (Brown) ed ha dovuto determinare taluni aspetti del regime pecuniario e dei diritti che le donne possono far valere durante il periodo di congedo per maternità (Boyle).
- In concreto, l'effettività dei diritti dei singoli si è tradotta in particolare nell'impossibilità per un datore di lavoro di far valere un termine di decadenza di due anni nei confronti di un dipendente in una situazione in cui la frode del datore di lavoro era all'origine del ritardo del ricorso del dipendente al fine di ottenere l'applicazione del principio della parità di retribuzione (Levez).
- Numerose sentenze sono state pronunciate dalla Corte in materia di divieto delle intese, di abuso di posizione dominante o ancora sul controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (teoria dell'impresa in stato di insolvenza in forza della quale la Corte ha ampiamente approvato la tesi della Commissione intesa a definire le condizioni che consentono di non considerare che una concentrazione porta alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante; Francia e a./Commissione).
- La Corte ha potuto definire più precisamente gli obblighi della Commissione relativi all'esame di una denuncia e alla motivazione del rigetto di quest'ultima in materia di aiuti di Stato (così, è la decisione che informa lo Stato membro circa la posizione della Commissione che può costituire oggetto di un ricorso d'annullamento da parte di un denunciante e non la lettera inviata a quest'ultimo che lo informa della decisione; nessun fondamento esiste per imporre alla Commissione di avviare un dibattito in contraddittorio con il denunciante; la Commissione è tenuta ad esporre al denunciante in maniera sufficiente i motivi per cui gli elementi di fatto e di diritto fatti valere nella denuncia non sono stati sufficienti a dimostrare l'aiuto di Stato; Commissione/Sytraval e Brink's France).
- Il Tribunale ha pronunciato numerose sentenze nel settore del diritto della concorrenza in particolare nelle cause "Carton". Esso ha chiaramente determinato in tale occasione le condizioni in cui un'impresa può essere considerata responsabile per un'intesa globale. Esso ha poi ritenuto che riduzioni dell'importo delle ammende inflitte dalla Commissione fossero giustificate solo se il comportamento dell'impresa aveva consentito alla Commissione di constatare un'infrazione con minore difficoltà ed eventualmente di porvi fine.
- Per la prima volta il Tribunale ha constatato la carenza della Commissione in materia di aiuti di Stato: quest'ultima non aveva preso posizione su due denunce presentate relative ad imprese del settore audiovisivo (Gestevisión Telecinco/Commissione).
- In materia di aiuti di Stato il Tribunale ha esaminato le condizioni di ricevibilità di un ricorso presentato da una regione. Esso ha rilevato che la decisione della Commissione che considera gli aiuti concessi dalla regione fiamminga ad una compagnia aerea incideva direttamente ed individualmente sulla posizione giuridica di questa regione impedendole di esercitare le proprie competenze come essa intende, cioè impedendole di concedere un aiuto ed obbligandola a modificare un contratto di mutuo concluso con un'impresa (Vlaams Gewest/Commissione). Per contro un sindacato di lavoratori non è stato riconosciuto dal Tribunale direttamente ed individualmente interessato da una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune (Comité d'entreprise de la Société française de production e a./Commissione). Inoltre una collettività regionale spagnola non è stata ritenuta interessata individualmente da un regolamento del Consiglio relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri navali nonostante l'interesse generale che essa poteva avere nello sviluppo dell'attività economica e del livello dell'occupazione.
- Il Tribunale ha annullato per vizio di forma la decisione della Commissione che autorizza le autorità francesi a concedere ad Air France un aiuto sotto forma di aumento di capitale ritenendo tale decisione insufficientemente motivata, in particolare circa le conseguenze dell'aiuto sulle compagnie concorrenti (British Airways e a./Commissione).
- Il numero delle sentenze pronunciate dalla Corte in questo settore è in crescita, in particolare in seguito a questioni pregiudiziali poste dai giudici nazionali in particolare circa la definizione di "organismo di diritto pubblico" nella nozione di amministrazione aggiudicatrice, nozione importante per la definizione del regime comunitario degli appalti pubblici. La Corte è stata indotta a ritenere tale un organismo istituito per assumere a titolo esclusivo la produzione di documenti amministrativi ufficiali (Mannesmann) o a ritenere che costituisce un "bisogno di interesse generale" la rimozione e il trattamento dei rifiuti domestici (BFI Holding), in quanto la nozione di interesse generale rientra nei criteri accolti dal diritto comunitario per la definizione della categoria degli organismi di diritto pubblico. A tal riguardo la Corte ha ritenuto che i bisogni di interesse generale potessero essere soddisfatti da organismi privati istituiti a tal fine, potendo questi ultimi esercitare anche altre attività o la maggior parte di esse, con un'altra finalità.
- I primi ricorsi nel settore del marchio comunitario sono stati presentati dinanzi al Tribunale contro una decisione di una delle commissioni di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno.
- Per quanto riguarda il diritto dei marchi, la Corte ha precisato i rischi di confusione nella mente del pubblico tra prodotti o servizi designati da due marchi, in quanto nella protezione che bisogna concedergli occorre prendere in considerazione il carattere distintivo del marchio anteriore e la sua notorietà (Canon). L'esaurimento comunitario in forza del quale il titolare di un marchio non è più legittimato a vietarne l'uso quando i prodotti sono stati immessi in commercio nello SEE con il suo consenso, dev'essere valutato in senso stretto, poiché il titolare del marchio è abilitato ad ottenere un divieto del suo da parte di terzi al di fuori dello SEE (Silhouette).
- La Corte ha anche ricordato che le opere letterarie ed artistiche possono costituire oggetto di uno sfruttamento commerciale sotto forme diverse dalla vendita di supporti materiali che ne sono derivati e che una protezione specifica del diritto di locazione può apparire giustificata per motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale (Metronome Musik).
- Un titolare di un diritto esclusivo di locazione può vietare che in uno Stato membro siano messe in locazione copie di un'opera cinematografica anche se la locazione di queste copie fosse stata autorizzata nel territorio di un altro Stato membro (FDV).
- Chiamata a pronunciarsi sulla validità dell'accordo quadro sulle banane con quattro paesi dell'America centrale e del sud, accordo concluso in seguito alla condanna nell'ambito del GATT del regime di importazione comunitario, la Corte ha esaminato caso per caso le differenze di trattamento riservate agli operatori per ritenerne alcune accettabili, allorché esse derivavano automaticamente dai diversi trattamenti concessi ai paesi terzi, o per non ammetterne altre, in particolare in materia di esenzione di taluni prodotti dal regime dei titoli di esportazione (Germania/Consiglio).
- La Corte ha dovuto occuparsi dell'esercizio da parte della Commissione delle sue competenze di politica sanitaria e di conciliarle con i requisiti del mercato comune. In alcune cause relative alla malattia detta della "mucca pazza", la Corte ha precisato che qualora sussistano incertezze circa l'esistenza o la portata dei rischi per la salute umana, le istituzioni potevano adottare misure di protezione senza dover attendere che l'effettività e la gravità di questi rischi fossero pienamente dimostrati (National Farmers'Union; Regno Unito/Commissione).
- La Corte ha ricordato gli obblighi derivanti dalla direttiva relativa alla tutela degli uccelli selvatici in materia di classificazione delle zone di protezione speciale, in quanto gli Stati membri erano tenuti ad effettuare questa classificazione rispettando criteri ornitologici determinati (Commissione/Paesi Bassi).
- In una causa concernente l'imposizione, in base al suo modo di produzione, dell'energia elettrica di origine nazionale, la Corte ha fatto riferimento a considerazioni ambientali per ritenere compatibile con il diritto comunitario il principio di un'imposizione diversa dell'energia elettrica importata, condizione tuttavia che i sistemi di imposizione diversi non comportino un'imposizione superiore del prodotto similare importato (Outokumpu).
- La Corte ha precisato le condizioni di ricevibilità di un ricorso d'annullamento presentato da un'associazione che persegue obiettivi di tutela dell'ambiente (Greenpeace Council e a./Commissione) o da società contro decisioni della Commissione, accogliendo il criterio dell'incidenza diretta o dell'interesse diretto ed individuale della decisione sui diritti fatti valere (Dreyfus e a.).
- Per quanto riguarda le modalità del procedimento pregiudiziale, la Corte ha confermato che la facoltà di sottoporre questioni pregiudiziali era offerta solo ad organismi che esercitano una funzione di natura giurisdizionale (sentenza Victoria Film).
Essa ha anche precisato che poteva statuire mediante ordinanza motivata qualora la questione sottoposta fosse manifestamente identica ad una questione sulla quale la Corte si era già pronunciata (Béton Express; Conata e Agrindustria).
- La Corte ha parzialmente annullato una sentenza del Tribunale di primo grado a causa della durata troppo lunga del procedimento giurisdizionale. Essa ha fatto riferimento in materia alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per esaminare il carattere ragionevole di questa durata e la sua influenza sull'oggetto della controversia. Pertanto nessun termine può essere imposto tra la fine della fase orale del procedimento e la pronuncia della sentenza. Non esiste nemmeno un diritto di accesso al "fascicolo giudiziario" (Baustahlgewebe/Commissione).
- Infine il carattere d'urgenza richiesto per l'eventuale pronuncia di una sospensione dell'esecuzione non si può presumere dal potere discrezionale dell'autorità la cui decisione viene impugnata (Emesa Sugar/Consiglio e Emesa Sugar/Commissione).
- La Corte sottolinea che gli Stati membri devono definire le modalità che disciplinano, nel loro ordinamento giuridico interno, i ricorsi giurisdizionali destinati ad assicurare la salvaguardia dei diritti che i soggetti passivi derivano dal diritto comunitario. Il principio detto "di equivalenza" impone che queste modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano i ricorsi analoghi in diritto nazionale e che non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario in forza del principio detto "di effettività".
- La Corte ha poi avuto l'occasione di precisare la portata della sua sentenza Simmenthal nella quale aveva dichiarato che un'incompatibilità con norme comunitarie aveva per effetto di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali. Ogni giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge nazionale, sia essa posteriore o anteriore alla norma comunitaria (sentenza IN.CO.GE'90).
- Confermando la sua giurisprudenza precedente, la Corte si oppone a che i giudici nazionali applichino una disposizione di diritto nazionale al fine di esaminare se un diritto derivante da una disposizione comunitaria venga esercitato in maniera abusiva, a condizione tuttavia che nell'esame dell'esercizio di questo diritto esse non modifichino la portata della disposizione comunitaria di cui trattasi e non compromettano gli obiettivi che essa persegue (Kefalas).
- In una sentenza Interporc/Commissione, il Tribunale ha censurato un rifiuto della Commissione di concedere l'accesso a taluni documenti, in quanto quest'ultima non ha fornito alcuna spiegazione per dimostrare il nesso tra i documenti e una decisione il cui annullamento era chiesto, poiché questo nesso può motivare un rifiuto di comunicazione. Per contro, un ricorso mirante all'annullamento di una decisione della Commissione con cui si rifiuta di dare accesso a lettere che la direzione generale della concorrenza aveva spedito a giudici nazionali è stato respinto (Van der Wal/Commissione). Infine il Tribunale, pur riconoscendo che non era competente ad esaminare la legittimità di atti che rientrano nella cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, non ha ritenuto di essere in grado di esaminare se i documenti relativi all'Europol che il Consiglio rifiutava di comunicare a giornalisti svedesi rientrassero nelle eccezioni fatte valere per la tutela della sicurezza pubblica e del segreto delle deliberazioni (Svenska Journalistförbundet/Consiglio).
- Le tradizionali questioni sollevate dalla scelta del fondamento giuridico degli atti comunitari hanno indotto la Corte a dichiarare che il ricorso all'art. 235 del Trattato CE è giustificato solo se nessun'altra disposizione conferisce alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per adottare tale atto (annullamento, su domanda del Parlamento europeo, di una decisione del Consiglio sulle reti transeuropee).
- La Corte si è ritenuta competente a procedere all'esame del contenuto di un'azione comune del Consiglio adottata nell'ambito del terzo pilastro del Trattato sull'Unione europea (cooperazione in materia di giustizia e di affari interni) ed il cui annullamento era chiesto dalla Commissione. La Corte nella fattispecie non ha accolto l'argomento svolto dalla Commissione in materia di transito aeroportuale e non ha ritenuto che il Consiglio avesse oltrepassato le competenze comunitarie.
- La Corte ha fatto presente in occasione di una sentenza Commissione/Germania che le decisioni adottate dalla Commissione al fine del rispetto delle regole di concorrenza dovevano essere adottate dal collegio e non costituivano misure di amministrazione o di gestione.
- Poiché la Commissione ha concesso sovvenzioni destinate a progetti di lotta contro l'esclusione sociale, la Corte ha osservato che un atto di base, cioè un atto di diritto derivato che autorizza la spesa, era necessario, salvo per le azioni comunitarie non significative e che spettava in materia alla Commissione fornire la prova del carattere non significativo dell'azione prevista (Regno Unito/Commissione).
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