Nel presentare la sua Relazione annuale la Corte di giustizia mette in prospettiva l'evoluzione della sua giurisprudenza nel 1998 e redige il bilancio quantitativo della sua attività: contributo della Corte alla presa in conto dei requisiti del diritto comunitario il più vicino possibile alle preoccupazioni dei cittadini.
Il costante aumento del numero delle cause trattate dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di primo grado (768 cause concluse nel 1998) testimonia gli sforzi effettuati dall'istituzione per far fronte all'aumento progressivo del volume delle cause presentate dinanzi ai due organismi giurisdizionali (nel 1998 485 cause presentate dinanzi alla Corte e 238 cause presentate dinanzi al Tribunale).
Pertanto, aumenta anche il numero delle cause pendenti (664 dinanzi alla Corte e 569 dinanzi al Tribunale), nonostante l'aumento di circa il 20% delle sentenze pronunciate.
Sul piano qualitativo, la risonanza di talune sentenze testimonia l'importanza delle questioni che la Corte deve risolvere, sia che si tratti dell'applicazione e dell'interpretazione del diritto comunitario in settori che riguardano direttamente la vita quotidiana dei cittadini sia che vi siano considerevoli poste in gioco economiche e finanziarie.
Le modalità in cui la Corte viene adita rivelano la collocazione del diritto comunitario nella vita quotidiana dei giudici nazionali e pertanto l'importanza della sua applicazione per i cittadini dell'Unione. Pertanto, il numero di rinvii pregiudiziali effettuati è aumentato di circa il 10% nel 1998 rispetto all'anno precedente e rappresenta più della metà delle cause nuove (264 rinvii pregiudiziali su 485 cause presentate dinanzi alla Corte). Attraverso il giudice nazionale incaricato in primo luogo dell'applicazione del diritto comunitario, è il cittadino dell'Unione che ottiene una soluzione collegata direttamente al trattamento della sua causa.
La giurisprudenza della Corte e del Tribunale illustra anche quest'anno le soluzioni fornite ai giudici nazionali nelle loro preoccupazioni di applicare consapevolmente il diritto comunitario. Essa è poi sempre testimone della dimensione economica della costruzione comunitaria con l'importanza delle sentenze che riguardano in particolare il diritto della concorrenza, gli aiuti di Stato e gli appalti pubblici.
La nozione stessa di "cittadinanza" è stata del resto richiamata per la prima volta dalla Corte che ha dichiarato che un cittadino di uno Stato membro che risiede legittimamente nel territorio di un altro Stato membro può avvalersi dell'articolo dedicato dal Trattato di Maastricht alla cittadinanza europea (Martínez Sala).
Nelle cause Decker e Kohl la Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che assoggetta a condizioni più restrittive (previa autorizzazione specifica) il rimborso, da parte del regime di previdenza sociale, di prodotti medicinali acquistati o di prestazioni mediche extra ospedaliere fornite in un altro Stato membro. Essa ha concluso che la normativa nazionale di cui trattasi costituiva un ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla libertà di prestazioni di servizi, poiché dissuadeva i pazienti dal farsi curare in altri Stati, ed ha dichiarato tale ostacolo ingiustificato.
Nel campo della libertà di circolazione dei lavoratori, la Corte ha ritenuto che una clausola di contratto collettivo che definisce le condizioni di avanzamento dei dipendenti di un servizio pubblico senza tener conto dei periodi lavorativi effettuati in un settore di attività analogo nell'ambito di un servizio pubblico di un altro Stato membro, violasse il principio di non discriminazione ((Schöning-Kougebetopoulou). Essa ha anche dichiarato che la Repubblica francese era venuta meno ai suoi obblighi escludendo i lavoratori frontalieri residenti in Belgio e collocati in cessazione anticipata dell'attività lavorativa dal beneficio dell'attribuzione di un punteggio supplementare ai fini del computo della pensione supplementare di cui usufruiscono i residenti francesi (Commissione/Francia).
Nella causa Grant la Corte ha dovuto pronunciarsi sull'applicazione nei confronti di un omosessuale del principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Essa ha dichiarato che non costituiva una discriminazione il rifiuto di un datore di lavoro di concedere un beneficio sociale a favore di una persona dello stesso sesso con la quale uno dei suoi dipendenti intratteneva un rapporto stabile. Essa ha ritenuto che un tale rifiuto valesse indipendentemente dal sesso del lavoratore interessato ed ha esaminato se un rapporto stabile tra persone dello stesso sesso dovesse essere equiparato ad una situazione di matrimonio o di rapporto stabile tra persone di sesso diverso tenendo conto del diritto comunitario, del diritto degli Stati membri e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Essa ha concluso che una tale equiparazione non esisteva all'ora attuale, potendo solo il legislatore comunitario modificare la situazione in materia.
Per quanto riguarda la tutela delle donne incinte, la Corte ha dichiarato che il principio di non discriminazione richiedeva una tutela analoga durante tutta la durata della gravidanza, in particolare qualora il licenziamento si basi su assenze dovute ad un'incapacità lavorativa causata da una malattia che trova la sua origine nella gravidanza (Brown) ed ha dovuto determinare taluni aspetti del regime pecuniario e dei diritti che le donne possono far valere durante il periodo di congedo per maternità (Boyle).
Infine in alcune cause relative alla malattia detta della "mucca pazza", la Corte ha precisato che qualora sussistano incertezze circa l'esistenza o la portata dei rischi per la salute umana, le istituzioni (si trattava nella fattispecie della Commissione e di conciliare le sue competenze di politica sanitaria con le esigenze del mercato comune) potevano adottare misure di protezione, senza dover attendere che l'effettività e la gravità di questi rischi fossero pienamente dimostrati.
Numerose cause riguardavano la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, che ha come obiettivo di aprire alla concorrenza di tutte le imprese della Comunità gli appalti concessi dai pubblici poteri degli Stati membri. Adita con questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici nazionali, la Corte ha pertanto avuto l'occasione di precisare la definizione di "organismo di diritto pubblico" nella nozione di amministrazione aggiudicatrice, nozione importante per la definizione del regime comunitario degli appalti pubblici. Essa ha considerato come tale un organismo creato per assumere a titolo esclusivo la produzione di documenti amministrativi ufficiali (Mannesmann) o ha ritenuto che costituisse un "bisogno di interesse generale" la rimozione ed il trattamento di rifiuti domestici (BFI Holding), in quanto la nozione di interesse generale rientra tra i criteri accolti dal diritto comunitario per la definizione della categoria degli organismi di diritto pubblico. A tal riguardo la Corte ha ritenuto che i bisogni di interesse generale potessero essere soddisfatti da organismi privati istituiti a tal fine, potendo questi ultimi di esercitare anche altre attività, o la maggior parte di esse, con un'altra finalità.
In assenza di regolamentazione su tale questione, la Corte ha chiarito gli obblighi della Commissione relativi all'esame di una denuncia e alla motivazione del rigetto di quest'ultima in materia di aiuti di Stato. Pertanto in tale settore, le decisioni della Commissione hanno sempre come destinatari gli Stati membri. Le lettere ai denuncianti costituiscono una semplice informazione. Non esiste alcun fondamento poi per imporre alla Commissione di avviare un dibattito in contraddittorio con il denunciante, pur essendo la Commissione tenuta ad esporre al denunciante in maniera sufficiente i motivi per cui gli elementi di fatto e di diritto fatti valere nella denuncia sono stati ritenuti insufficienti (Commissione/Sytraval e Brink's France).
In materia di aiuti di Stato, il Tribunale ha esaminato le condizioni di ricevibilità dei ricorsi. Pertanto, una regione è stata considerata direttamente ed individualmente interessata nella sua posizione giuridica da una decisione che le impedisce di concedere un aiuto e la obbliga a modificare un contratto di mutuo concluso con un'impresa (Vlaams Gewest/Commissione). Un sindacato di lavoratori invece non è stato riconosciuto direttamente ed individualmente interessato da una decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune (Comité d'entreprise de la Société française de production e a./Commissione). Infine una collettività regionale non è stata dichiarata individualmente interessata da un regolamento del Consiglio relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri navali, nonostante l'interesse generale che essa poteva avere nello sviluppo dell'attività economica e del livello dell'occupazione del suo territorio.
Il Tribunale ha anche annullato per vizio di forma la decisione della Commissione che autorizza le autorità francesi a concedere ad Air France un aiuto sotto forma di aumento di capitale, ritenendo questa decisione insufficientemente motivata, in particolare sulle conseguenze dell'aiuto sulle compagnie concorrenti (British Airways e a./Commissione).
Il Tribunale ha pronunciato numerose sentenze nel settore del diritto della concorrenza, in particolare nelle cause "Carton" (udienze di 9 giorni) nell'ambito delle quali il Tribunale ha chiaramente determinato le condizioni in cui un'impresa può essere considerata responsabile per un'intesa globale. Esso ha poi ritenuto che riduzioni dell'importo delle ammende inflitte dalla Commissione fossero giustificate solo se il comportamento dell'impresa consentiva alla Commissione di constatare un'infrazione con minore difficoltà ed eventualmente di porvi fine.
L'importanza di tutta questa giurisprudenza per l'attività sociale ed economica dei cittadini ha indotto la Corte ad essere particolarmente attenta, nel 1998, alla diffusione più ampia possibile della sua giurisprudenza nelle undici lingue ufficiali, in particolare attraverso il suo sito INTERNET (www.curia.eu.int).
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