La normativa comunitaria sulle concentrazioni di imprese può applicarsi a operazioni effettuate al di fuori della Comunità, ma idonee a ostacolare in modo significativo la concorrenza sul suo territorio
La Gencor Ltd è una società di diritto sudafricano, che opera nel settore minerario e metallurgico. Essa detiene il 46,5% del capitale della società Implats: la restante quota del capitale è polverizzata tra terzi. La Implats è una società sudafricana che raggruppa le attività della Gencor nel settore dei metalli del gruppo del platino.
La Lonrho Plc è una società di diritto inglese che esercita svariate attività, in particolare nel settore minerario e metallurgico. La stessa detiene il 73% del capitale della Eastplats e della Westplats ("DPL"), società di diritto sudafricano che raggruppano le attività della Lonrho nel settore dei minerali del gruppo del platino. La Gencor possiede una partecipazione del 27% nella DPL.
La Gencor e la Lonrho progettavano di assumere in comune il controllo della Implants, e, successivamente, in un secondo tempo, di conferire a quest'ultima il controllo esclusivo della DPL.
A conclusione di tale operazione, la Implats avrebbe detenuto il controllo esclusivo della DPL, cosa che avrebbe eliminato la concorrenza tra queste due imprese, non solo per quanto riguarda l'estrazione e la produzione dei minerali del gruppo del platino del Sudafrica, ma anche la loro commercializzazione nella Comunità, dove la Implats e la DPL realizzavano vendite non trascurabili. Così, due fornitori sudafricani di minerali del gruppo del platino, e non più tre (Implats/DPL e la società Amplats, primo fornitore mondiale) avrebbero approvvigionato il mercato.
L'Ufficio sudafricano della concorrenza non si è opposto all'operazione, con riferimento al diritto sudafricano di concorrenza.
La Gencor e la Lonrho hanno notificato alla Commissione, conformemente al diritto comunitario, la serie di accordi relativi all'operazione di concentrazione.
Con decisione 24 aprile 1996, la Commissione ha dichiarato l'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune in quanto tale operazione avrebbe portato ad una posizione dominante collettiva dell'entità risultante dalla concentrazione e della Amplats sul mercato mondiale del platino e del rodio.
La Gencor ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado inteso a fare annullare tale decisione della Commissione.
La Gencor sostiene, in particolare, che il regolamento n. 4064/89 riguarda solo le operazioni di concentrazione effettuate nella Comunità. La Commissione non potrebbe applicarlo ad una operazione avente ad oggetto attività economiche esercitate su un territorio di un paese terzo e approvate dalle autorità competenti del detto paese (nella specie la Repubblica del Sudafrica). Così, il regolamento non sarebbe applicabile alla concentrazione, dato che il settore principale di attività delle imprese che realizzano l'operazione (nella specie l'estrazione e la raffinazione dei minerali del gruppo del platino) si localizzerebbe nell'Africa del Sud. Il principio della territorialità delle leggi, principio fondamentale di diritto internazionale pubblico, si imporrebbe nei confronti della Comunità.
Il Tribunale esamina, in primo luogo, se il regolamento comunitario in materia di concentrazioni si applica nella specie e, successivamente, se l'applicazione di tale regolamento a questo tipo di concentrazione è in contrasto con il diritto internazionale pubblico.
Il Tribunale ricorda che il regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria. Secondo il regolamento, un'operazione di concentrazione e di dimensione comunitaria se un certo numero di condizioni relative al fatturato, realizzato, in particolare, nella Comunità, è rispettato. Il regolamento non richiede, per contro, perché un'operazione sia considerata di dimensioni comunitaria che le imprese di cui trattasi siano stabilite nella Comunità, né che le attività di produzione oggetto della concentrazione vengano esercitate sul suo territorio. La normativa comunitaria privilegia piuttosto il criterio della vendita all'interno del mercato comune che quello della produzione. Orbene, la Gencor e la Lonrho realizzano vendite nella Comunità per un valore superiore ai 250 000 milioni di ECU, limite fissato dal regolamento per la sua applicazione.
Il Tribunale fa così riferimento all'obiettivo del regolamento: assicurare che la concorrenza non sia falsata in seno al mercato comune. Le operazioni di concentrazione che, per quanto riguardanti attività estrattive e/o produzioni al di fuori della Comunità, creano o rafforzano una posizione dominante che ostacola in maniera significativa la effettiva concorrenza nel mercato comune rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del regolamento.
Il Tribunale rileva in seguito che l'applicazione del regolamento è compatibile con il diritto internazionale pubblico, tenuto conto dell'effetto prevedibile, immediato e sostanziale dell'operazione nella Comunità.
Il Tribunale ne conclude che la decisione della Commissione non è in contrasto né col regolamento comunitario in materia di controllo delle concentrazioni né con le regole di diritto internazionale pubblico.
Il Tribunale infine precisa che la normativa comunitaria trova altresì applicazione alle posizioni dominanti collettive e non soltanto alle posizioni dominanti individuali. Si ha posizione dominante collettiva quando la posizione dominante è detenuta da un lato dall'impresa che sorge dall'operazione di concentrazione e, dall'altro, da una o più imprese terze (nella specie, la Implats/DPL, da un lato, e la Amplats, dall'altro).
Il Tribunale approda a questa conclusione facendo riferimento all'obbiettivo del regolamento: assicurare che il processo di ristrutturazione delle imprese derivante dal perfezionamento del mercato interno non implichi un pregiudizio per la concorrenza. Se si ammettesse, infatti, che soltanto le operazioni di concentrazione che creano una posizione dominante per i partecipanti alla concentrazione fossero contemplate dal regolamento, questo sarebbe privato del suo effetto utile.
Il Tribunale respinge, di conseguenza il ricorso proposto dalla Gencor e conferma la decisione della Commissione.
N.B.: un ricorso limitato alle questioni di diritto, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità contro tale decisione del Tribunale entro due mesi a partire dalla notifica.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado. Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi al dott.ssa Estella CIGNA tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2500. |