Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n- 32/99

18 maggio 1999

Conclusioni dell'Avvocato generale La Pergola nel procedimento C-273/97

SIRDAR contro The Army Board e Secretary of State for Defence

L'AVVOCATO GENERALE LA PERGOLA ESCLUDE CHE L'IMPIEGO NELLE FORZE ARMATE COSTITUISCA UNA MATERIA INTERAMENTE ASSORBITA NELLA COMPETENZA NAZIONALE


Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale intende conciliare il principio della parità di trattamento fra uomini e donne con le esigenze della difesa, alla luce del principio di proporzionalità.

La signora Angela Maria Sirdar, impiegata come cuoca nell'esercito britannico sin dal 1983, era dal 1990 assegnata alla Royal Artillery.

Nel 1994, avendo ricevuto un preavviso di congedo a causa di esubero, determinato dalla necessità di ridurre i costi della difesa, la Signora Sirdar ha presentato una domanda per essere trasferita, sempre in qualità di cuoca, presso i Royal Marines. La sua domanda è stata però respinta, non ammettendo questo corpo le donne nei propri ranghi.

L'Industrial Tribunal di Bury St Edmunds, a cui la signora Sirdar è ricorsa, ritenendo di essere stata vittima di una discriminazione sulla base del sesso, si è quindi rivolto alla Corte di giustizia delle Comunità europee per sapere se le problematiche relative all'accesso e all'impiego nelle forze armate o in un corpo scelto della forze armate, debbano essere considerate estranee all'ambito di applicazione del Trattato e del diritto derivato, in particolare dalla direttiva relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso e le condizioni di lavoro.

Il corpo scelto dei Royal Marines è una piccola unità (circa 5.900 militari, il 2 % delle forze armate britanniche) la cui caratteristica fondamentale è quella di essere in grado di entrare in azione - come fanteria d'assalto - con il minimo preavviso e nel contesto di qualsiasi tipo di operazione militare.

Esso è organizzato secondo il principio della interoperatività, secondo cui ogni individuo - a prescindere della sua specializzazione - è in grado di svolgere, con breve preavviso, una serie di compiti e di combattere come fante; in pratica non è possibile entrare nei Royal Marines per svolgere unicamente un'attività specialistica. Per queste ragioni - secondo il governo britannico - la presenza delle donne pregiudicherebbe l'efficienza bellica dei reparti.

L'Avvocato generale, anche sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, ritiene che le argomentazioni dei governi intervenuti, secondo cui la difesa rimarrebbe di esclusiva competenza degli Stati membri (vuoi in ragione di una deroga prevista dal Trattato, vuoi in ragione della sovranità esclusiva che godono gli Stati membri in relazione alla difesa) non siano fondate.

A suo parere, infatti, le deroghe specifiche relative alla sicurezza esterna previste del Trattato, hanno un carattere affatto eccezionale e debbono pertanto essere interpretate in maniera particolarmente restrittiva. Esse concernano situazioni di guerra o di gravi tensioni internazionali che costituiscano minaccia di guerra e pertanto non possono essere applicate a decisioni degli Stati membri concernenti l'arruolamento nelle forze armate in situazioni normali.

D'altro lato non si può dedurre dalla sovranità statale in materia di difesa un'esclusione dall'ambito del diritto comunitario dell'impiego nelle forze armate.

Infatti, la direttiva sulla parità di trattamento, come ricorda l'Avvocato generale, ha una sfera di applicazione universale: il divieto di discriminazione in ragione di sesso è definito applicabile a qualunque settore o ramo di attività e le sole deroghe ammesse sono quelle previste dalla direttiva medesima. La Corte stessa ha peraltro già affermato che la direttiva si applica al settore della sicurezza interna.

L'Avvocato generale è del parere che il settore della difesa - oggetto di questa causa - presenti caratteristiche di analogia con quello della sicurezza interna tali da determinare l'applicazione della direttiva. Del resto, lo stesso Regno Unito ha in passato riconosciuto espressamente che neppure l'impiego nelle forze armate sfugge alla direttiva: nel 1994 ha modificato la legge sulla discriminazione sessuale, eliminando la norma che escludeva del tutto le forze armate dal suo ambito di applicazione, al fine di renderla conforme agli obblighi comunitari, proprio in relazione alle forze armate.

L'Avvocato generale si sofferma quindi sulla possibilità per lo Stato membro di escludere le donne dal servizio in un reparto come quello dei Royal Marines, in base alla deroga prevista dalla direttiva, per le ipotesi in cui il sesso costituisca una condizione determinante per l'accesso al lavoro. Egli ritiene che la natura delle attività militari in sé non sia sufficiente a legittimare l'applicazione di questa deroga.

Diversamente, le condizioni particolari in cui si svolge l'attività dei Royal Marines e la regola di interoperatività che si impone in ragione di esse possono giustificare - almeno teoricamente - la decisione di non ammettere le donne, qualora non si possa concretamente escludere che il sesso possa risultare determinante ai fini della interoperatività stessa. Ma si tratta di una valutazione di fatto, che deve essere effettuata dalle autorità nazionali.

L'Avvocato generale ricorda infine come il giudice, nell'effettuare detta valutazione debba tener conto del principio di proporzionalità e verificare in concreto ed in modo particolarmente rigoroso se l'esclusione integrale delle donne dai Royal Marines sia una misura adeguata e necessaria per salvaguardare l'efficienza bellica del reparto, conciliando il principio della parità di trattamento con le esigenze della difesa. A tal fine, l'Avvocato generale invita il giudice nazionale a verificare -in concreto- se l'efficienza bellica possa essere salvaguardata anche nelle situazioni in cui sono ammesse le donne.

NB : L'opinione dell'Avvocato generale non è vincolante per la Corte di giustizia. Il suo ruolo consiste nel proporre alla Corte di giustizia, in totale indipendenza, una soluzione giuridica per la causa.

La Divisione Stampa e Informazione segnala inoltre che è pendente il procedimento pregiudiziale C-285/98, Kreil/Repubblica federale tedesca, introdotto dal Verwaltungsgericht di Hannover. La signora Kreil, tecnico elettronico, si è candidata per un impiego nell'esercito tedesco; la sua candidatura è stata respinta in quanto la legge tedesca esclude che le donne possano prestare servizio armato. Anche in questo caso, il giudice tedesco si chiede se la normativa tedesca sia conforme alla direttiva sulla parità di trattamento.

L'udienza di trattazione orale avrà luogo il 29 giugno prossimo.

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