Il presidente del Tribunale di primo grado respinge due domande di sospensione dell'esecuzione di un regolamento del Consiglio che esclude dall'elenco degli antibiotici autorizzati come additivi nell'alimentazione animale la virginiamicina e la zinco-bacitracina
La Pfizer animal Health SA/NV, società di diritto belga, è l'unico produttore di virginiamicina, antibiotico prodotto nella sua fabbrica di Rixensart (Belgio) e commercializzato con la denominazione "Stafac".
La società Alpharma Inc., con sede negli Stati Uniti, produce e commercializza con la denominazione "Albac" un antibiotico chiamato zinco-bacitracina.
Sia la virginiamicina sia la zinco-bacitracina sono state inserite, secondo le procedure previste a tal fine, nell'elenco degli additivi che possono essere utilizzati nell'alimentazione animale. Somministrati regolarmente agli animali di allevamento, questi additivi favoriscono la loro crescita.
La virginiamicina appartiene ad una famiglia di antibiotici di cui taluni sono utilizzati nella medicina umana. La zinco-bacitracina dal canto suo è utilizzata nella medicina umana.
Con il regolamento che ha adottato il 17 dicembre 1998, il Consiglio ha escluso quattro antibiotici, tra cui la virginiamicina e la zinco-bacitracina, dall'elenco degli additivi autorizzati nell'alimentazione animale. Questo regolamento comporta quindi il divieto di commercializzare questi antibiotici in tutti gli Stati membri dal il 1° luglio 1999. I due produttori contestano dinanzi al Tribunale di primo grado la legittimità di questo regolamento e chiedono il suo annullamento totale o parziale. Essi cercano poi di ottenere fin d'ora la sospensione della sua esecuzione.
Nella sua valutazione, il presidente del Tribunale esamina se le condizioni per la sospensione dell'esecuzione siano soddisfatte, dopo aver constatato che non si può escludere che la Pfizer a la Alpharma siano direttamente ed individualmente interessate dal regolamento impugnato nonostante il carattere normativo di tale atto.
Il presidente del Tribunale constata, nelle due ordinanze, che tra ciascuna delle due società ed il Consiglio la controversia verte fondamentalmente sulle condizioni in cui le autorità competenti possono adottare un provvedimento di revoca di autorizzazione di un antibiotico a titolo di misura cautelare. Ora, tale questione richiede un esame molto approfondito che non può essere effettuato nell'ambito del procedimento sommario.
Nel valutare poi l'urgenza sussistente per la Pfizer e la Alpharma di ottenere la sospensione del regolamento, egli esamina se l'esecuzione di questo regolamento rischi di causare a queste ricorrenti un danno grave ed irreparabile. Egli ritiene nei due procedimenti che la sospensione richiesta è giustificata solo se risulta che, in mancanza di un tale provvedimento, la Pfizer e la Alpharma si troverebbero in una situazione che può mettere in pericolo la loro stessa esistenza o modificare irrimediabilmente le loro quote di mercato.
Ora, il presidente del Tribunale constata che tale non è il caso. Egli rileva che l'esecuzione del regolamento non comporterà il blocco totale della produzione degli antibiotici, in quanto le loro vendite rimangono possibili su mercati diversi da quello europeo, e che non è dimostrato che le fabbriche di Rixensart, per la Pfizer, o di Oslo, per la Alpharma Inc, dovranno chiudere in conseguenza dell'entrata in vigore del regolamento.
Inoltre, il presidente del Tribunale relativizza l'importanza, nei fatturati realizzati, della commercializzazione dei due antibiotici per i quali è stata revocata l'autorizzazione. Egli rileva infine che il divieto non ha carattere definitivo: un nuovo esame, basato su indagini in corso, è infatti previsto entro il 31 dicembre 2000.
Il presidente del Tribunale conclude che le due imprese non dimostrano di rischiare di subire un danno grave ed irreparabile se l'esecuzione del regolamento di cui esse reclamano del resto l'annullamento non è immediatamente sospesa.
Tuttavia il presidente del Tribunale effettua una ponderazione dei vari interessi in gioco. Egli fa riferimento all'obiettivo perseguito dalla nuova normativa: lottare contro i rischi di una resistenza antimicrobica nella medicina umana provocata dall'uso di taluni antibiotici per fini di allevamento. Confrontando il danno che rischierebbero di subire le imprese e quello incorso dalla sanità pubblica, egli sottolinea che le esigenze della sanità pubblica sono preponderanti rispetto alle considerazioni economiche.
Infine, sulla base degli elementi portati a sua conoscenza, egli constata che la trasmissibilità dall'animale all'uomo di batteri divenuti resistenti a causa dell'ingestione da parte degli animali di allevamento di additivi antibiotici, quali la virginiamicina e la zinco-bacitracina, non è impossibile e quindi non è escluso che il loro uso nell'alimentazione animale rischi di accrescere la resistenza antimicrobica nella medicina umana.
Ora, le conseguenze dell'accrescimento della resistenza antimicrobica nella medicina umana, se dovessero realizzarsi, sarebbero potenzialmente molto gravi per la sanità pubblica, poiché taluni batteri, a causa dello sviluppo della loro resistenza, potrebbero non essere più combattuti efficacemente con taluni medicinali per uso umano, in particolare quelli della famiglia della virginiamicina e della bacitracina.
Basandosi sull'esistenza del rischio così constatato, egli respinge le domande di sospensione dell'esecuzione.
NB: Queste ordinanze non pregiudicano affatto la soluzione che sarà adottata dal Tribunale nei giudizi di merito. Il Tribunale pronuncerà le relative sentenze successivamente.
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