Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA nº 49/99

30 giugno 1999

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE PUO'' ORA STATUIRE NELLA PERSONA DI UN GIUDICE UNICO


La decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce una Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ha previsto che il tribunale siede in Sezioni, composte di tre o cinque giudici, o in seduta plenaria.

Con decisione 26 aprile 1999 il Consiglio ha modificato la sua decisione del 1988 aggiungendo che il Tribunale può anche statuire nella persona "di un giudice unico" (J.O. L 114, dell'1.5.1999, pag. 52). Il Consiglio ha ritenuto necessaria questa modifica in considerazione del carico di lavoro del Tribunale che, da quando quest'ultimo è stato istituito, è notevolmente aumentato e dovrebbe ancora aumentare tenuto conto del nuovo contenzioso relativo ai diritti di privativa intellettuale, in particolare all'applicazione del regolamento del 1993 sul marchio comunitario.

Di conseguenza il Tribunale di primo grado ha modificato in data 17 maggio 1999, con approvazione all'unanimità del Consiglio, il suo regolamento di procedura, per determinare i casi in cui un giudice unico può essere chiamato a statuire su di una causa e le modalità secondo le quali una causa può essere giudicata da un giudice unico.

L'insussistenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatto sollevate, l'importanza limitata della causa e l'insussistenza di altre circostanze particolari consentono al giudice relatore di giudicare in funzione di giudice unico:

La decisione di assegnare una causa ad un giudice unico è adottata all'unanimità, sentite le parti, dalla Sezione composta da tre giudici dinanzi alla quale pende la causa. Quando uno Stato membro o un'istituzione delle Comunità europee parti nel procedimento si oppongano a che una causa sia giudicata da un giudice unico, essa deve essere mantenuta o rimessa dinanzi alla Sezione della quale fa parte il giudice relatore.

La rimessione ad un giudice unico è esclusa:

per le cause che sollevano questioni relative alla legalità di un atto di portata generale;

per le cause vertenti sull'applicazione:

delle cause relative ai ricorsi rivolti contro l'ufficio di armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) e contro l'ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Queste modifiche del regolamento di procedura del Tribunale ed ulteriori dettagli sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (L 135, pag. 92) del 29/5/1999.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado. Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali.

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