Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale sostiene che il lavoratori francesi migranti devono essere soggetti alla legislazione previdenziale del solo Stato membro presso cui svolgono la loro attività.
Con due distinti ricorsi, la Commissione europea ha attaccato, nel 1998, elementi del finanziamento del regime previdenziale francese ed in particolare la "contribution pour le remboursement de la dette sociale" ("CRDS") e la "contribution sociale généralisée" ("CSG"), istituite rispettivamente nel 1996 e nel 1991.
Al pagamento di questi due prelievi sono tenute tutte le persone fisiche considerate fiscalmente residenti in Francia ai fini dell'imposta sul reddito. Il loro gettito è soggetto ad uno specifico vincolo di destinazione, ossia il sostentamento del sistema previdenziale francese.
Ma mentre il CRDS viene prelevato dall'amministrazione fiscale (e destinato in seguito al ripianamento del debito del regime generale di sicurezza sociale per gli anni 1994, 1995 e 1996), il CSG viene prelevato direttamente dagli organismi previdenziali, con le modalità dei contributi obbligatori.
Inoltre il CSG, in considerazione delle difficoltà incontrate nell'esazione dell'imposta, nel 1994 è stato sospeso nei confronti di coloro che percepiscono redditi all'estero.
La caratteristica comune di detti contributi sta nel fatto che essi incidono sui redditi da attività e su quelli sostitutivi (pensioni ed indennità di disoccupazione) aventi origine all'estero e soggetti in Francia all'imposta sul reddito, naturalmente nel rispetto delle convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni.
La Commissione ritiene si tratti di contributi e non di imposte ed imputa alla Francia di colpire una base imponibile costituita da quegli stessi redditi, frutto della mobilità dei lavoratori all'interno della Comunità, su cui già insistono i contributi previdenziali obbligatori versati in un altro Stato membro in virtù della normativa comunitaria ed in particolare del regolamento relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Questo prevede che i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato membro presso il quale esercitano la propria attività.
La Francia, da parte sua, ritiene che non esistendo misure comunitarie di armonizzazione, ma disponendo il regolamento un mero coordinamento fra le legislazioni nazionali, agli Stati membri sia stata lasciata un'ampia libertà organizzativa. Inoltre, il CRDS ed il CSG avrebbero una natura squisitamente fiscale, tale da non farli rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento.
A parere dell'Avvocato generale, la natura del prelievo (impositiva o contributiva) non è rilevante ai fini di valutare l'inadempimento da parte della Francia. Gli Stati membri debbono rispettare il diritto comunitario ed in particolare il regolamento sui regimi di sicurezza sociale, indipendentemente dal fatto che essi esercitino le proprie competenze nel campo della fiscalità diretta piuttosto che in quello della sicurezza sociale.
L'Avvocato generale verifica quindi se il CRDS ed il CSG rientrino nel campo di applicazione del regolamento. Questo, stabilendo un sistema di norme di conflitto finalizzate a sottrarre al legislatore di ciascuno Stato membro il potere di determinare la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, fa riferimento, in modo ampio, ad ogni misura che concerne i settori della previdenza sociale. Così, la specifica destinazione dei proventi di detti oneri (alimentazione del sistema previdenziale francese: nel caso del CRDS, attraverso il ripianamento del debito sociale degli enti di sicurezza sociale, nel caso del CSG, con la creazione di una sorta di progressività contributiva in ragione del reddito imponibile) fa sì che essi siano attratti nella legislazione previdenziale francese intesa in senso lato.
L'Avvocato generale ne deduce quindi che gli oneri sociali in questione sono incompatibili con il principio della libera circolazione delle persone, nonché con il regolamento sui regimi di sicurezza sociale, in quanto tra tutti coloro che sono fiscalmente residenti in Francia, quegli oneri interessano anche i lavoratori migranti ed insistono sulla medesima base imponibile su cui hanno già inciso i prelievi contributivi dello Stato membro presso il quale quegli stessi lavoratori esercitano (o hanno esercitato) un'attività professionale e che costituisce il frutto dell'esercizio della libertà di circolazione garantita dal Trattato.
NB : L'opinione dell'Avvocato generale non è vincolante per la Corte di giustizia. Il suo ruolo consiste nel proporre alla Corte di giustizia, in totale indipendenza, una soluzione giuridica per la causa.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: italiano, francese.
Per maggiori informazioni rivolgersi all'Avv. Estella Cigna, tel. (352) 4303.2582 fax (352) 4303.2674.