Le disposizioni comunitarie relative alla libera prestazione dei servizi non ostano ad una normativa nazionale che concede ad un solo organismo pubblico diritti esclusivi di esercizio degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo, tenuto conto dei motivi d'interesse generale che la giustificano
In Finlandia, una legge sui giochi d'azzardo, al fine di limitare il profitto che può derivare dallo sfruttamento della passione del gioco, prevede che solo un organismo di diritto pubblico può organizzare lotterie e scommesse o gestire una casa da gioco e apparecchi automatici per giochi d'azzardo. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa necessaria deve raccogliere i fondi per sostenere iniziative senza scopo di lucro.
L'organismo di diritto pubblico cui è stata rilasciata tale autorizzazione è la RAY, un'associazione che riunisce 96 organizzazioni operanti nei settori della sanità e delle attività sociali.
Nel 1996 la società inglese CMS ha concluso con la società finlandese TAS un contratto che concede a quest'ultima il diritto esclusivo di installare e gestire in Finlandia apparecchi automatici per giochi d'azzardo fabbricati e forniti a prezzi modici dalla CMS. Il contratto prevede che la CMS rimanga proprietaria degli apparechi e che la TAS riceva come corrispettivo una commissione proporzionale all'utile prodotto dagli apparecchi installati.
Il signor Läärä, presidente del consiglio d'amministrazione della TAS, è stato condannato a un'ammenda per aver violato la legge finlandese sui giochi d'azzardo. Nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al giudice d'appello finlandese, il signor Läärä fa valere che la legge finlandese viola le norme comunitarie in materia di libera circolazione del beni e dei servizi.
Il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia se una normativa nazionale che, per motivi d'interesse generale, concede a un solo organismo pubblico diritti esclusivi di esercizio degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo sia contraria, in particolare, alle norme sulla libera prestazione dei servizi.
Per la Corte, una normativa nazionale come quella finlandese non implica alcuna discriminazione in base alla nazionalità in quanto colpisce indistintamente gli operatori economici, siano essi stabiliti in Finlandia o in un altro Stato membro. Tuttavia, tale normativa, in quanto impedisce, direttamente o indirettamente, agli operatori di mettere a disposizione del pubblico apparecchi automatici per giochi d'azzardo, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. La Corte esamina pertanto se il diritto comunitario giustifichi tale ostacolo.
La Corte ritiene che ciascuno Stato membro può valutare se, per raggiungere gli obiettivi perseguiti, sia necessario adottare una normativa che regoli l'attività degli operatori economici interessati oppure concedere un diritto esclusivo di esercizio a un organismo pubblico autorizzato. Il risultato di tale scelta, per essere conforme al diritto comunitario, deve essere proporzionato allo scopo perseguito.
Ora, la restrizione alla libera prestazione dei servizi, intesa a limitare i rischi che i giochi con finalità di guadagno comportano per l'ordine sociale, si giustifica perché è volta a proteggere i consumatori. Così, la misura con la quale uno Stato membro, anziché vietare completamente i giochi, li autorizza in misura limitata si inserisce nell'ambito della prevenzione dei rischi connessi all'esercizio fraudolento e criminoso di una attività.
Pertanto, a giudizio della Corte la soluzione adottata in Finlandia, consistente nel riconoscere a un solo organismo pubblico diritti esclusivi di esercizio degli apparecchi automatici per giochi d'azzardo e nel limitare rigorosamente il carattere lucrativo di tale attività, non è sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.
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