Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 70/99

21 settembre 1999

Sentenza della Corte nella causa C-44/98

BASF AG / Präsident des Deutschen Patentamts

UN BREVETTO EUROPEO NON TRADOTTO NELLA LINGUA UFFICIALE DI UNO STATO MEMBRO PUO' ESSERE PRIVO DI EFFETTI IN TALE STATO


La Corte di giustizia esamina l'art. 65 della Convenzione sul rilascio di brevetti europei

La convenzione sul rilascio di brevetti europei (la «convenzione») istituisce un diritto comune agli Stati contraenti (gli Stati membri dell'Unione europea, la Confederazione elvetica, il principato di Liechtenstein, il principato di Monaco e la repubblica di Cipro) in materia di rilascio di brevetti per invenzioni, denominati «brevetti europei». Questi brevetti vengono rilasciati dall'Ufficio europeo per i brevetti, le cui lingue ufficiali sono il tedesco, l'inglese ed il francese. Le domande di brevetto europeo devono essere presentate in una di queste lingue. Il rilascio di un brevetto europeo può essere richiesto per tutti gli Stati contraenti, per alcuni di essi e per uno di essi soltanto. Questo brevetto conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno della pubblicazione della menzione del suo rilascio e in ciascuno degli Stati contraenti per il quale è stato rilasciato, gli stessi diritti che conferirebbe ad esso un brevetto nazionale rilasciato in tale Stato.

La convenzione consente agli Stati contraenti di disporre che un brevetto europeo è considerato sin dall'origine privo di effetti nello Stato interessato se il titolare, qualora il testo del brevetto europeo per tale Stato non sia redatto nella sua lingua ufficiale, non presenta una traduzione di tale testo in questa lingua.

La Repubblica federale di Germania ha fatto uso di questa facoltà.

Un brevetto europeo relativo ad un «preparato per la metallizzazione di vernici per auto» è stato ceduto dal suo precedente titolare alla BASF. L'avviso di concessione del brevetto, redatto in lingua inglese e con effetto in particolare in Germania, è stato pubblicato il 24 luglio 1996 nel bollettino europeo dei brevetti.

Con ordinanza 5 maggio 1997, l'Ufficio tedesco dei brevetti, in forza della legge tedesca, ha constatato che il brevetto era ritenuto sin dall'origine privo di effetti in Germania, in quanto il precedente titolare del brevetto non ha presentato la traduzione tedesca del fascicolo nel termine stabilito.

La BASF ha chiesto l'annullamento di questa decisione facendo valere che la normativa tedesca era incompatibile con il principio di diritto comunitario della libera circolazione delle merci.

Il Bundespatentgericht, adito dalla BASF, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre una questione alla Corte di giustizia.

Dopo aver esaminato le osservazioni della BASF, della Commissione e di 13 Stati membri, la Corte constata che il principio della libera circolazione delle merci non si oppone ad una tale normativa: una una normativa che obbliga i titolari di un brevetto a presentare una traduzione del fascicolo di tale brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato, non costituisce, infatti, una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

La Corte fa presente che, tra le scelte che si presentano a un inventore al momento in cui intende ottenere la protezione della sua invenzione con il rilascio di un brevetto, figura quella dell'estensione territoriale della protezione voluta, limitata ad un solo Stato o estesa a diversi Stati. Questa scelta è in via di principio la stessa, sia che l'inventore chieda il rilascio di un brevetto europeo sia che faccia uso dei sistemi di rilascio di brevetti nazionali attualmente vigenti negli Stati membri. La scelta avviene sulla base di una valutazione globale dei vantaggi e degli inconvenienti di ciascuna opzione, che comporta, in particolare, valutazioni economiche complesse relative all'interesse commerciale di una protezione nei diversi Stati rispetto all'importo totale delle spese collegate al rilascio di un brevetto in tali Stati, ivi comprese le spese di traduzione.

La Corte ritiene che, anche se si deve ritenere probabile che esisteranno differenze nei movimenti di merci a seconda che l'invenzione sarà tutelata in tutti gli Stati membri o solo in taluni di essi, questo non comporta un ostacolo ai sensi del diritto comunitario. Infatti, le ripercussioni sul commercio intracomunitario di un eventuale situazione di concorrenza sui mercati non tutelati dipendono innanzi tutto dalle decisioni concrete e imprevedibili adottate da ciascuno degli operatori interessati alla luce delle condizioni economiche esistenti sui diversi mercati. Alla luce di queste considerazioni, occorre constatare che, anche supponendo che, in talune circostanze, il frazionamento del mercato interno possa avere effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, queste ripercussioni sono troppo aleatorie e troppo indirette per essere considerate un'ostacolo ai sensi del diritto comunitario.

Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. Estella Cigna, tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 25 00.