DIVISIONE STAMPA E INFORMAZIONE

COMUNICATO STAMPA n. 72/99

29 settembre 1999

Sentenza della Corte nella causa C-56/98

Modelo SGPS e Director-Geral dos Registros

LA RETRIBUZIONE VERSATA AI NOTAI CHE SIANO IMPIEGATI DELLO STATO PER LA REGISTRAZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE NON E' CONFORME IN VIA DI PRINCIPIO AL DIRITTO COMUNITARIO


Le società che aumentano il proprio capitale sociale possono invocare direttamente il diritto comunitario nei confronti di una normativa nazionale la quale preveda la riscossione di tasse indirette che non costituiscono una semplice remunerazione del servizio reso da parte dei notai dipendenti dello Stato.

Il codice portoghese del notariato prevede che alcuni negozi, come gli atti di modifica delle società commerciali, devono formare oggetto di atti pubblici: essi devono essere attestati in un documento redatto da un notaio. La tariffa delle loro retribuzioni fissa l'importo dovuto dall'impresa: una parte del loro stipendio può variare e dipendere dal valore dell'atto di cui trattasi.

In Portogallo, i notai sono dipendenti dello Stato. Quest'ultimo li retribuisce, per quanto riguarda la parte fissa del loro stipendio, come tutti gli altri dipendenti. I notai versano un saldo dei loro onorari variabili a una cassa che finanzia la retribuzione di tutti i notai, la loro formazione e altre spese (acquisto di mobilio, altre spese giudiziarie ...).

La società Modelo ha deciso di procedere a un aumento del suo capitale sociale per portarlo da 7 240 000 000 ESC a 14 000 000 000 ESC. La Modelo ha altresì deciso di modificare la propria denominazione sociale e la propria sede. Per gli atti pubblici redatti ai fini di tale operazione, la Modelo ha dovuto versare onorari pari a 21 006 000 ESC.

La Modelo contesta la compatibilità della normativa portoghese con la direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.

Il Supremo Tribunal Administrativo, adito dopo che un giudice di primo grado ha respinto il ricorso della Modelo, interroga la Corte di giustizia della Comunità europee.

Gli onorari riscossi da dipendenti statali, in parte a favore dello Stato, per il finanziamento di spese pubbliche, e all'atto della redazione di un atto notarile costituiscono, a parere della Corte, un'imposta ai sensi della direttiva.

La Corte rileva che, a parte l'imposta sui conferimenti, le imposte sulla registrazione o su qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica sono vietate dal diritto comunitario.

Gli onorari riscossi in tali condizioni sono in via di principio, secondo quanto dichiara la Corte, vietati dalla direttiva.

La Corte esamina infine la deroga, prevista dalla direttiva, che consente la riscossione di diritti avente carattere remunerativo calcolati unicamente sulla base del costo del servizio reso. Tale deroga non si applica, secondo quanto dichiara la Corte, agli onorari riscossi nel caso di specie: un diritto riscosso per la redazione di un atto notarile che attesta l'aumento del capitale sociale nonché la modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali, e il cui importo aumenta in proporzione al capitale sociale sottoscritto, non costituisce una remunerazione che possa essere riscossa in forza del diritto comunitario applicabile.

Esclusivamente ad uso dei media Ä Documento non ufficiale che non impegna la Corte di giustizia. Il presente comunicato stampa è disponibile in tutte le lingue.

Per il testo integrale della sentenza, vogliate consultare il nostro sito Internet www.curia.eu.int verso le ore 15.00 di oggi.

Per informazioni complementari, contattare la dott.ssa Estella Cigna (*352) 4303 2582.