Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 83/99

26 ottobre 1999

Sentenza della Corte nella causa C-273/97

Angela Maria Sirdar contro The Army Board Secretary of State for Defence

I PROVVEDIMENTI NAZIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE FORZE ARMATE DEVONO RISPETTARE, IN GENERE, IL PRINCIPIO DELLA PARITÁ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE


La Corte di giustizia riconosce tuttavia ai Royal Marines, unità combattenti speciali che svolgono attività per le quali il sesso rappresenta un requisito determinante, il diritto di escludere le donne dalla possibilità di farne parte

La signora Angela Sirdar, cuoca militare nell'esercito britannico dal 1983, è stata assegnata alla Royal Artillery dal 1990.

Nel febbraio 1994 la signora Sirdar è stata messa in congedo a motivo della necessità di ridurre i costi della difesa. La signora Sirdar ha quindi presentato domanda di trasferimento, sempre come cuoca, nel corpo dei Royal Marines. La sua domanda è stata respinta poiché il Corpo non ammetteva le donne nei propri ranghi.

Il Corpo dei Royal Marines è un'unità la cui caratteristica fondamentale è la capacità di azione rapida - come fanteria d'assalto - in svariatissime forme di azioni militari e di combattimento ravvicinato con il nemico.

L'organizzazione di detto Corpo di basa sul principio dell'interoperatività, secondo il quale ciascun elemento, a prescindere dalla sua specializzazione dev'essere in grado di operare in qualsiasi momento, nel suo grado e al suo livello di competenza, in unità di commando. Di conseguenza, secondo le autorità responsabili dei Royal Marines, l'impiego delle donne nell'ambito di detto Corpo non consente di garantire tale interoperatività.

Ritenendo di essere vittima di una discriminazione in base al sesso, la signora Sirdar si è rivolta all'Industrial Tribunal di Bury St. Edmunds. L'Industrial Tribunal ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una pronuncia sull'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne all'accesso ad un posto nelle forze Armate o in uno dei suoi Corpi.

La Corte ricorda anzitutto che, pur se spetta agli Stati membri adottare provvedimenti relativi all'organizzazione delle loro Forze Armate, tali provvedimenti non esulano dall'applicazione del diritto comunitario (tranne che in ipotesi eccezionali chiaramente definite). Quindi i provvedimenti riguardanti segnatamente l'accesso a posti nelle forze Armate devono rispettare in generale il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

La Corte rileva tuttavia che l'organizzazione dei Royal Marines è fondamentalmente diversa da quella delle altre unità delle Forze Armate britanniche. Nell'ambito di detto Corpo, infatti, i cuochi devono operare anch'essi come truppa d'assalto di prima linea senza alcuna eccezione.

La Corte ricorda che il diritto comunitario prevede eccezioni rigorosamente limitate (devono essere idonee e necessarie allo scopo perseguito) all'applicazione del principio della parità di trattamento quando il sesso è un requisito determinante per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, tenuto conto della natura di tale attività, fermo restando che le autorità nazionali dispongono di un determinato potere discrezionale quando adottano misure che ritengano necessarie per garantire la pubblica sicurezza.

Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che le autorità nazionali potessero valersi del loro potere di valutazione per riservare ai soli uomini la possibilità di far parte dei Royal Marines, a motivo delle specifiche condizioni dell'intervento di tali unità d'assalto.

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Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

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