Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 84/99

26 ottobre 1999

Conclusioni dell'Avvocato generale La Pergola nel procedimento C-285/98

Tanja Kreil contro Repubblica federale di Germania

L'AVVOCATO GENERALE LA PERGOLA SUGGERISCE UNA MAGGIOR APERTURA DELLE FORZE ARMATE TEDESCHE ALLE DONNE


Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale invita la Corte a dichiarare che la direttiva sulla parità di trattamento è contraria alla norma tedesca che preclude in maniera generalizzata alle donne l'arruolamento volontario in tutti i reparti combattenti delle forze armate.

La signora Tanja Kreil è diplomata in elettrotecnica con specializzazione in tecnica delle installazioni. Nel 1996 ha chiesto di essere arruolata nell'esercito tedesco (Bundeswehr), per essere impiegata nei servizi di manutenzione elettronica di sistemi d'arma. La domanda è stata però respinta poiché, in base alla normativa tedesca, le donne sono escluse da tutti gli incarichi che comportano l'impiego delle armi e possono essere reclutate nelle forze armate solo nel settore della sanità e della musica militare.

Il Tribunale amministrativo di Hannover - dinanzi al quale la Signora Kreil ha impugnato il rigetto della sua domanda - si è quindi rivolto alla Corte di giustizia delle Comunità europee chiedendo se una normativa come quella tedesca sia compatibile con la direttiva comunitaria relativa all'attuazione della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. 

Le disposizioni tedesche (legge sulla condizione giuridica dei soldati e regolamento della carriera militare, nonché la stessa costituzione) determinano l'esclusione delle donne dalla maggior parte degli impieghi nella Bundeswehr, con il risultato di operare una disparità di trattamento fondata sul sesso.

Occorre quindi verificare se le disposizioni tedesche possano rientrare in una delle deroghe al divieto di discriminazione, consentite dalla direttiva, fra cui l'ipotesi in cui il sesso rappresenti una condizione determinante per specifiche posizioni professionali in ragione della natura o delle condizioni del loro esercizio; o l'ipotesi delle disposizioni a protezione della donna, per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.

Il governo tedesco ha giustificato le norme in questione con l'obiettivo politico, perseguito dal legislatore sin dal 1956, di garantire che, in nessun caso, le donne siano esposte al fuoco nemico e possano venire fatte "prigioniere di guerra" in quanto combattenti, e ciò in ragione della storia di questo secolo della Germania.

A parere dell'Avvocato generale, una deroga al principio fondamentale della parità di trattamento non può basarsi su considerazioni generiche di ordine sociale e politico, quali quelle addotte dal governo tedesco. Egli aggiunge altresì che, sulla base della giurisprudenza della Corte, una deroga così ampia non è legittima, mentre un'eccezione al suddetto principio può condividersi per specifiche attività professionali per le quali il sesso costituisca un'esigenza decisiva.

In effetti, l'esclusione delle donne dalla Bundeswehr non si limita a specifici reparti, ma coinvolge indistintamente tutti i settori (diversi dalla sanità e dalla musica militare) ed è quindi generica. Essa potrebbe essere giustificata solo qualora si potesse dimostrare, cosa che il governo tedesco non ha fatto, che il sesso maschile costituisca una condizione decisiva per tutti i reparti combattenti.

Di conseguenza, l'Avvocato generale suggerisce alla Corte di dichiarare che la direttiva sulla parità di trattamento è contraria ad una normativa, quale quella tedesca, che preclude alle donne l'arruolamento in tutti i reparti combattenti delle forze armate.

Se peraltro, la Corte dovesse ritenere che la normativa tedesca è compatibile con la direttiva, spetterebbe al giudice nazionale accertare se il rifiuto che la signora Kreil si è vista opporre possa effettivamente dirsi giustificato e conforme al principio di proporzionalità. In proposito, l'Avvocato generale nutre dei dubbi sul fatto che l'esclusione delle donne dall'esercito valga a garantire che in nessun caso le donne siano esposte al fuoco nemico in qualità di combattenti. Egli, tra l'altro, fa cenno del fatto che le forze armate federali sono dotate di una struttura amministrativa, di natura civile, di 142.000 persone, fra cui si contano ben 49.500 donne, le quali sono presumibilmente destinate, in diverse occasioni, a lavorare a fianco dei militari. All'Avvocato generale pare inoltre che l'esclusione delle donne, motivata da intenti protettivi, possa porsi in contraddizione con l'impiego delle medesime nelle forze di polizia e nei pompieri.

NB : L'opinione dell'Avvocato generale non è vincolante per la Corte di giustizia. Il suo ruolo consiste nel proporre alla Corte di giustizia, in totale indipendenza, una soluzione giuridica per la causa.

La Divisione Stampa e Informazione segnala inoltre che in data odierna è stata pronunciata la sentenza nel procedimento pregiudiziale C-273/97, Sirdar/The Army Board e secretary of State for Defence, introdotto dall'Industrial Tribunal di Bury St. Edmunds. La signora Sirdar, cuoca dell'esercito britannico dal 1983, nel 1994 ha chiesto di essere trasferita presso i Royal Marines. La sua domanda è stata respinta.

La Corte ha giudicato che la direttiva sulla parità di trattamento si applica al settore delle forze armate e che non esiste alcuna deroga generale; l'esclusione delle donne è peraltro ammissibile in situazioni affatto determinate, per unità combattenti speciali quali i Royal Marines.

Per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a leggere il comunicato stampa relativo.

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