Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 87/99

28 ottobre 1999

Sentenza della Corte nella causa C-6/98

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) / PRO Sieben Media AG (PRO Sieben), sostenuta da SAT 1 Satellitenfernsehen GmbH (SAT) e Kabel 1, K 1 Fernsehen GmbH (Kabel 1)

UNO STATO MEMBRO PUO' ADOTTARE UNA NORMATIVA CHE LIMITA IL NUMERO DI INTERRUZIONI PUBBLICITARIE NEI FILM TRASMESSI IN TELEVISIONE


La Corte si pronuncia sull'applicazione del principio del lordo e del principio del netto

La ARD è composta da undici emittenti televisive di diritto pubblico dei Länder tedeschi. Esse sono congiuntamente responsabili della programmazione televisiva della ARD. PRO Sieben, SAT 1 e Kabel 1 sono emittenti televisive private in Germania.

La ARD si oppone a queste società circa il calcolo del numero di interruzioni pubblicitarie autorizzato in forza della normativa tedesca (Rundfunkstaatsvertrag - trattato di Stato relativo alle trasmissioni radiotelevisive nella Germania unita -) nei lungometraggi trasmessi dalle emittenti televisive private.

Sono state fatte valere due interpretazioni: il "principio del lordo" e il "principio del netto". Secondo il principio del lordo, sostenuto da PRO Sieben, SAT 1 e Kabel 1, la durata della pubblicità deve essere compresa nel periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il numero di interruzioni autorizzato. Secondo il principio del netto, sostenuto dalla ARD, solo la durata delle opere deve servire come base di calcolo. In talune circostanze, l'applicazione del principio del lordo consente un maggior numero di interruzioni pubblicitarie di quante non ne consenta il principio del netto.

Con sentenza 10 ottobre 1996, il Landgericht di Stoccarda ha intimato alla PRO Sieben, su domanda della ARD, di astenersi dall'interrompere con la pubblicità la trasmissione di opere audiovisive quali i lungometraggi e film prodotti per la televisione la cui durata, ad esclusione dei periodi di pubblicità inserita (principio del netto), non è superiore a 45 minuti, o dall'interrompere con la pubblicità, più di una volta per periodo completo di 45 minuti, trasmissioni di opere televisive di durata maggiore.

La PRO Sieben ha sostenuto in appello dinanzi all'Oberlandesgericht che, anche se, in forza della normativa tedesca, si doveva applicare il principio del netto, quest'ultimo era incompatibile con il diritto comunitario (in particolare con la direttiva relativa all'esercizio delle attività televisive e con numerose disposizioni del trattato CE). L'Oberlandesgericht di Stoccarda ha sottoposto alla Corte di giustizia alcune questioni sull'interpretazione del diritto comunitario in materia.

Si può indicare che i governi lussemburghese, olandese, portoghese, svedese, britannico, francese e italiano hanno presentato osservazioni nel corso di questo procedimento. La Corte di giustizia ha dichiarato che benché la direttiva comunitaria preveda l'applicazione del principio del lordo (inclusione della durata della pubblicità nel periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il numero di interruzioni), essa autorizza gli Stati Membri a prevedere, per le emittenti televisive che rientrano nella loro competenza, il principio del netto: esclusione della durata della pubblicità per calcolare il periodo di riferimento che serve come base per il numero di interruzioni autorizzate.

La Corte constata infine che una normativa nazionale che prevede l'applicazione del principio del netto alle emittenti televisive che rientrano nella competenza dello Stato Membro interessato non è incompatibile con disposizioni comunitarie quali in particolare quelle relative alla libera prestazione dei servizi.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali

Per il testo integrale della sentenza, consultare il nostro sito Internet ww.curia.eu.int verso le ore 15 in data odierna.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. Estella Cigna, tel. (00352) 43 03 25 82 , fax (00352) 43 03 25 00.