Il Tribunale conferma una direttiva del Consiglio diretta a vietare la somministrazione delle sostanze ß-agoniste ad animali destinati all'alimentazione umana
La società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH (BI Vetmedica) produce medicinali veterinari contenenti clenbuterol, una sostanza ß-agonista. Nel 1995, il suo fatturato per la vendita di tali prodotti negli Stati membri dell'Unione ammontava a più di 13 milioni di DM.
Le ß-agoniste sono sostanze impiegate per il trattamento delle disfunzioni respiratorie, sia per gli esseri umani, sia per gli animali. Tuttavia, le sostanze ß-agoniste hanno anche effetti anabolizzanti prossimi a quelli causati dagli ormoni per la crescita. Somministrati in dosi nettamente superiori a quelle indicate per trattamenti terapeutici, esse provocano un "effetto di ridistribuzione" che permette di aumentare il rapporto carne/grassi degli animali: così si ritiene che la concentrazione di carne di un animale possa aumentare dal 10 al 26%, mentre la sua concentrazione di grassi diminuisce in pari tempo dal 10 al 30%.
Le sostanze ß-agoniste autorizzate nella Comunità europea sono prodotti ritenuti sicuri quando sono utilizzati a scopi terapeutici. Tuttavia, il loro impiego in quanto fattore di crescita (per l'ingrassamento artificiale degli animali) può comportare rischi per la salute umana i quali si manifestano attraverso un'accelerazione del battito cardiaco ed emicranie nonché attraverso una diminuzione della pressione arteriosa...
In seguito al verificarsi di un certo numero di casi d'intossicazione alimentare osservati negli Stati membri, il Consiglio ha adottato, nel 1996, una direttiva intesa al divieto di somministrazione delle sostanze ß-agoniste agli animali destinati all'alimentazione umana, divieto accompagnato da eccezioni terapeutiche perfettamente definite.
La CH Boehringer Sohn che controlla la BI Vetmedica e quest'ultima chiedono al Tribunale di annullare le disposizioni sul divieto generale che implicano per le stesse gravi conseguenze economiche.
Il Tribunale controlla, segnatamente, l'osservanza del principio di proporzionalità. Secondo tale principio, gli atti delle istituzioni comunitarie non devono superare i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi. Esso ricorda che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.
Nel presente fascicolo, a giudizio del Tribunale, l'importanza degli obiettivi perseguiti dalla direttiva - la tutela della sanità pubblica ed il ripristino della fiducia dei consumatori - sono tali da giustificare conseguenze economiche negative per determinati operatori. Considerata la crescente utilizzazione delle sostanze ß-agoniste a fini di ingrassamento artificiale del bestiame, da un lato, e la difficoltà nel distinguere, in occasione dei controlli, tra una siffatta utilizzazione abusiva ed una legittima utilizzazione a scopi terapeutici, dall'altro, le autorità comunitarie non hanno commesso un errore manifesto di valutazione considerando che il divieto generale di tali sostanze fosse la soluzione più appropriata dal punto di vista della tutela della sanità pubblica. Il Tribunale sottolinea che il mantenimento della sanità pubblica deve prevalere su qualunque altra considerazione e conferma quindi la legittimità della direttiva.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: tutte
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Estella Cigna, tel. (00352) 4303-2582-fax (00352) 4303-2500