Statistiche giudiziarie del Tribunale

V. le statistiche dettagliate del Tribunale PDF  

Statistiche commentate dell’attività del Tribunale nel 2022

di Emmanuel Coulon, cancelliere del Tribunale

 

Le statistiche relative all’attività giurisdizionale del Tribunale rappresentano, nel contempo, uno strumento essenziale di indirizzo dell’attività giudiziaria e un ausilio ai fini della valutazione degli effetti delle scelte giurisdizionali operate, oltre a riflettere, a livello di contenzioso, l’attività legislativa, regolamentare e decisionale delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea. L’analisi di queste cifre, elaborate dalla cancelleria dell’organo giurisdizionale, rientra nell’obbligo di rendere conto pubblicamente del lavoro compiuto dal Tribunale e delle tendenze osservate nell’evoluzione del contenzioso. Si tratta pertanto di un’attività essenziale.

Nel 2022, il Tribunale ha portato avanti la sua politica di gestione dinamica delle cause e ha adottato i provvedimenti necessari alla ripresa dei procedimenti nei grandi gruppi di cause che erano state sospese in attesa della definizione delle cause identificate come pilota. Tali cambiamenti hanno portato a un’intensificazione dell’attività giudiziaria, come emerge chiaramente dalla lettura delle cifre relative all’attività della cancelleria. Allo stesso tempo, è rimasto ben saldo il legame tra l’organo giurisdizionale e l’attualità economica, sociale, ambientale e geopolitica dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Dopo le cause legate alla crisi sanitaria (cause in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici, politica commerciale, salute pubblica, accesso ai documenti e funzione pubblica) che hanno contrassegnato il 2021, uno dei fatti caratterizzanti il 2022 è lo sviluppo del contenzioso relativo alle misure restrittive adottate dall’Unione europea nel contesto del conflitto tra la Russia e l’Ucraina.

In termini molto generali, si constata che, con 904 cause promosse e 858 cause definite, il numero delle cause pendenti è meccanicamente aumentato arrivando a 1 474.

La nozione di cause pendenti comprende le cause promosse che il presidente del Tribunale non ha ancora assegnato a un collegio giudicante, le cause in corso di istruttoria e le cause che sono state sospese in applicazione del regolamento di procedura.

 

Cause promosse: compendio delle principali materie trattate

Il numero di cause promosse supera quello dei due anni precedenti (882 nel 2021 e 847 nel 2020), ma resta inferiore a quello degli anni anteriori (939 nel 2019, 917 nel 2017, 974 nel 2016 e 912 nel 2014). Posto che il Tribunale è competente a pronunciarsi, in primo grado, sui ricorsi diretti proposti dagli Stati membri e dalle persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per quelli riservati alla Corte di giustizia, la sua attività dipende in ampia misura dagli atti adottati dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione europea e dalla misura in cui la legittimità di tali atti è oggetto di contestazione.

Della quarantina di materie in cui sono proposti ricorsi, meritano particolare attenzione gli ambiti dell’azione esterna dell’Unione europea (misure restrittive) e delle regole della concorrenza applicabili agli Stati (aiuti di Stato).

Il contenzioso vertente sulle misure restrittive, di cui si rileva la stretta connessione con le evoluzioni geopolitiche, ha rappresentato, con 103 nuove cause, l’11,4% del totale delle cause promosse nel 2022 (a fronte del 4,8% nel 2021 e del 3% nel 2020). Dal febbraio 2022 l’Unione europea ha adottato una serie di misure restrittive nei confronti di persone fisiche ed entità nel quadro del conflitto tra Russia e Ucraina. La legittimità dei numerosi atti che hanno imposto tali misure, che hanno riguardato centinaia di cittadini e di entità, ha dato luogo a 75 ricorsi depositati tra il 30 marzo e il 31 dicembre. Va osservato che, tra tali ricorsi, quello proposto l’8 marzo 2022 contro il Consiglio dell’Unione europea dalla società RT France, una società con sede in Francia la cui attività consiste nell’edizione di canali televisivi a struttura tematica, era diretto ad ottenere l’annullamento del divieto temporaneo di diffusione di contenuti. Tale causa (T‑125/22), in cui il Tribunale si è dovuto pronunciare segnatamente sul rispetto dei diritti della difesa e sull’asserita violazione della libertà di espressione e di informazione, è stata definita dalla Grande Sezione del Tribunale (composta da 15 giudici) a seguito di un procedimento accelerato della durata di quattro mesi e 19 giorni.

Nel settore degli aiuti di Stato, sono state promosse ben 68 cause (a fronte di 46 nel 2021 e 42 nel 2020), di cui 50 da parte di persone fisiche e giuridiche che contestano la decisione della Commissione relativa al regime di aiuti concesso dal Portogallo a favore della zona franca di Madeira.

Contrariamente all’incremento in questi due settori, una diminuzione del numero di nuovi ricorsi è stata registrata nei settori della proprietà intellettuale (270 contro 308 nel 2021 e 282 nel 2020) e della funzione pubblica (66 contro 81 nel 2021 e 120 nel 2020).

Infine, benché l’incremento del numero di ricorsi proposti nel settore bancario e finanziario non sia notorio, va osservato che esso aumenta ogni anno di qualche unità. Nel 2022 sono stati registrati 49 nuovi ricorsi, di cui 37 presentati da banche e istituti finanziari contro il Comitato di risoluzione unico, un’agenzia dell’Unione europea incaricata di gestire il Fondo di risoluzione unico e di preparare ed effettuare la risoluzione delle banche stabilite negli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico.

E per sottolineare come la normativa sulla protezione dei dati personali sia un tema di grande attualità, si richiama l’attenzione sul ricorso di annullamento presentato nel 2022 dalla Meta Platforms Ireland contro una decisione del Comitato europeo per la protezione dei dati (causa T‑682/22). Si tratta del secondo ricorso proposto contro le decisioni di detto Comitato, dopo il primo depositato dalla WhatsApp Ireland nel 2021 (causa T‑709/21) e respinto in quanto irricevibile dal Tribunale nel 2022.

2022: un anno di partenze e di assunzione delle funzioni da parte di vari giudici

Con 858 cause definite, il Tribunale ha statuito su un numero di cause meno elevato rispetto al 2021 (951). Tale contrazione del 9,8% è, in ampia misura, imputabile a ragioni di carattere congiunturale. La composizione del Tribunale è stata, infatti, oggetto di un’importante modifica in ragione, da un lato, dell’assunzione di funzioni da parte di nuovi giudici nel corso dell’anno e, dall’altra, in ragione delle partenze e degli arrivi di giudici nel quadro del rinnovo parziale triennale del Tribunale. Tali spostamenti hanno ovviamente avuto un impatto sull’organizzazione e sul funzionamento dell’organo giurisdizionale e della sua cancelleria che è utile illustrare.

Al di là del rinnovo triennale, numerosi giudici hanno assunto le proprie funzioni nel corso del 2022 e sono così succeduti a giudici le cui posizioni erano state dichiarate vacanti a seguito della loro nomina in seno alla Corte di giustizia nell’ottobre 2021 [Gratsias (Grecia) nominato giudice e Collins (Irlanda) nominato avvocato generale] e a un giudice deceduto nel 2021 [il giudice Berke (Ungheria)]. Il giudice Kingston (Irlanda) e il giudice Dimitrakopoulos (Grecia) hanno così prestato giuramento il 13 gennaio 2022 e il giudice Tóth (Ungheria) il 6 luglio 2022.

Due nuovi giudici, nominati in applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU 2015, L 341, pag. 14), hanno anch’essi assunto le proprie funzioni nel gennaio 2022 [il giudice Kukovec (Slovenia)] e nel luglio 2022 [la giudice Ricziová (Slovacchia)], consentendo così al Tribunale di raggiungere, per la prima volta, il numero di 54 giudici a seguito della conclusione della riforma diretta a dotarlo di due giudici per Stato membro.

In occasione dell’operazione di rinnovo parziale del Tribunale del settembre 2022, hanno assunto le loro funzioni tre nuovi giudici [la giudice Tichy-Fisslberger (Austria), il giudice Valasidis (Grecia) e il giudice Verschuur (Paesi Bassi)].

Nel 2022 il Tribunale ha quindi accolto otto nuovi giudici.

Inoltre, come sempre accade ogni tre anni, immediatamente dopo il rinnovo parziale, i giudici hanno eletto il presidente, il vicepresidente e i presidenti di sezione del Tribunale.

Questi cambiamenti nella composizione del Tribunale hanno richiesto l’adozione di numerose misure di organizzazione interna. Tra queste misure, si osserva che il Tribunale ha deciso di istituire due sezioni di sei giudici in aggiunta alle otto sezioni di cinque giudici e di confermare la specializzazione parziale delle sezioni, ribadendo la regola secondo cui, da un lato, quattro sezioni trattano le cause in materia di funzione pubblica e sei sezioni trattano quelle in materia di proprietà di intellettuale, mentre, dall’altro, gli altri contenziosi sono ripartiti tra tutte le sezioni. Inoltre, il numero di collegi giudicanti che si pronunciano in composizione di tre giudici è stato portato a 68, cui si aggiungono i dieci collegi giudicanti a cinque giudici e la Grande Sezione composta da quindici giudici nonché, in senso opposto, il collegio in composizione monocratica. La gestione di questa organizzazione del Tribunale con 54 giudici richiede rigore e precisione.

L’attuazione di misure di accompagnamento delle successive assunzioni delle funzioni, avvenute a gennaio, luglio e settembre, ha richiesto, ogni volta, l’adozione di nuove decisioni da parte del Tribunale (sulla composizione della Grande Sezione, sui criteri di attribuzione delle cause alle sezioni, sui criteri di designazione del giudice che sostituisce un giudice colpito da impedimento, sulla costituzione delle sezioni e sull’assegnazione dei giudici ad esse), pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e accessibili alla voce «Il procedimento» del Tribunale.

La cancelleria è stata coinvolta in maniera molto intensa nell’accoglienza dei nuovi giudici e nelle attività di ideazione e di esecuzione delle modalità di organizzazione del lavoro dell’organo giurisdizionale. A tal riguardo, è importante sottolineare che l’assunzione delle funzioni da parte di nuovi giudici e la nuova assegnazione dei giudici alle sezioni autorizzano a procedere all’attribuzione e alla riattribuzione di un ampio numero di cause. L’esecuzione e la notifica delle attribuzioni e delle riattribuzioni, che incombono alla cancelleria, hanno riguardato 938 cause.

Alcune cifre chiave

Si osserva che:

  • l’82% delle cause è stato definito da collegi di tre giudici (84% nel 2021 e 75% nel 2020) e quasi il 12% da collegi ampliati a cinque giudici (contro il 9% nel 2021 e il 15% nel 2020);
  • una causa è stata definita dal Tribunale che si è pronunciato in Grande Sezione (causa RT France/Consiglio);
  • due cause sono state definite dal Tribunale in composizione monocratica (tre nel 2021 e una nel 2020);
  • il 57% delle cause è stato definito con sentenza (60% nel 2021 e 55% nel 2020) e il 43% mediante ordinanza (40% nel 2021 e il 45% nel 2020), considerando tutti i contenziosi e tutte le materie;
  • per il 55% delle cause definite con sentenza si è tenuta l’udienza di discussione (63% nel 2021 e 62% nel 2020).

Il numero di udienze di discussione è, con la differenza di un’unità, identico a quello del 2021 (241 udienze, contro 240 nel 2021 e 227 nel 2020), per 303 cause discusse (290 nel 2021 e 335 nel 2020) (questo scostamento tra numero di udienze e numero di cause discusse si spiega in ragione dell’organizzazione di una sola udienza nelle cause riunite). Si osservi che l’udienza nella causa Google e Alphabet/Commissione (Google AdSense for Search) (causa T‑334/19), tenutasi dal 2 al 4 maggio 2022, ha, come molte altre, richiesto l’adozione di misure coordinate dalla cancelleria al fine di assicurarne il perfetto svolgimento.

La proporzione di udienze tenute in videoconferenza, che era quasi raddoppiata in valore assoluto dal 2020 al 2021 (da 38 a 72), si è ridotta fortemente: il 4,6% delle udienze (ossia 11 udienze su 241) è stato svolto facendo ricorso a detto strumento, contro il 30% nel 2020 (72 udienze su 240). Si tratta di un’evoluzione logica. Si ricorderà che l’utilizzo della videoconferenza, reso possibile a partire dal 2020, è stato subordinato all’impossibilità per la parte, principale o interveniente, di recarsi in Lussemburgo a causa della crisi sanitaria legata alla pandemia di COVID‑19 e al consenso da parte di quest’ultima di fare ricorso a tale modalità. Tale modalità è stata inoltre tecnicamente subordinata al rispetto di alcuni prerequisiti volti a garantire che il dibattito si svolgesse nel rispetto del principio dell’equo processo e consistenti nel verificare, prima dell’udienza, la qualità della trasmissione sicura e l’assenza di problemi relativi all’interpretazione simultanea.

Orbene, vista la fine della pandemia, la situazione del 2022 non è più stata quella del 2021.

Per il futuro, sarà interessante seguire l’evoluzione della situazione dopo che la nuova disposizione del regolamento di procedura, proposta dal Tribunale e accettata dal Consiglio dell’Unione europea, sarà entrata in vigore. Il regime dell’utilizzo della videoconferenza, previsto in un nuovo articolo 107 bis del regolamento di procedura, precisa, in particolare, le condizioni giuridiche in cui vi si può ricorrere e la competenza a pronunciarsi sulle eventuali domande, prevedendo al contempo che le condizioni tecniche siano stabilite nelle Norme pratiche di attuazione del regolamento di procedura del Tribunale.

Desiderosi di concretizzare la politica di accessibilità dell’Istituzione per le persone disabili, si sottolinea che, per la prima volta nella storia dell’Istituzione, sono state soddisfatte le condizioni per consentire a una persona affetta da deficit uditivo di assistere a un’udienza di discussione dinanzi al Tribunale.

La durata media del procedimento è molto soddisfacente. Essa è quantificata in 16,2 mesi per le cause definite con sentenza o con ordinanza (contro 17,3 mesi nel 2021 e 15,4 mesi nel 2020) ed è pari a 20,4 mesi se si prendono in considerazione le sole cause definite mediante sentenza, durata che oscilla tra la durata media di 13,4 mesi per le cause in materia di proprietà intellettuale e di 43,7 mesi per le cause, voluminose e complesse, in materia di diritto della concorrenza [rientrano tra queste ultime le cause Intel Corporation/Commissione (T‑286/09 RENV), Qualcomm/Commissione (Qualcomm – Premi di esclusiva) (T‑235/18), Google e Alphabet/Commissione (Google Android) (T‑604/18), e tredici cause vertenti su accordi e pratiche concordate su varie componenti dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci].

Per quanto attiene alle cause definite mediante ordinanza, la durata media del procedimento di 8,9 mesi è la più breve mai registrata.

Come indicato sopra, al 31 dicembre 2022 erano pendenti dinanzi al Tribunale 1 474 cause (ossia 46 in più rispetto al 31 dicembre 2021, ma 23 in meno rispetto alla fine del 2020). Tra queste, il 6,5% e il 20,3% erano, rispettivamente, cause in materia di funzione pubblica e di proprietà intellettuale. Quasi il 27% delle cause pendenti rientrava quindi nei settori in cui il Tribunale ha deciso di specializzare le proprie sezioni.

I dati statistici che precedono non tengono conto né delle domande di provvedimenti provvisori di competenza del presidente del Tribunale (o del vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento), né delle istanze di procedimento accelerato che rientrano nella competenza del collegio giudicante cui la causa è assegnata. Pertanto, questa esposizione sarebbe incompleta se non contenesse uno specifico punto dedicato a detti procedimenti d’urgenza rispetto ai quali la cancelleria deve dimostrare di disporre di assoluta prontezza sia nel trattare gli atti depositati, sia nel dare esecuzione alle decisioni adottate dal presidente o dal Tribunale.

Il procedimento sommario consente di chiedere al presidente del Tribunale (o, qualora egli sia colpito da impedimento, al vicepresidente) di sospendere l’esecuzione di un atto o di adottare una qualsiasi altra misura provvisoria volta a proteggere il richiedente, sino a che il Tribunale si sia pronunciato nel merito della controversia. Talune domande di provvedimenti provvisori sono accompagnate dalla richiesta di adottare la decisione con estrema urgenza.

Il ricorso al procedimento accelerato può essere disposto su istanza di una parte principale del procedimento o d’ufficio dal Tribunale. Se si decide di statuire mediante procedimento accelerato, trovano applicazione regole di procedura speciali al fine di consentire al Tribunale di pronunciarsi rapidamente sul ricorso.

 

Il numero di domande di provvedimenti provvisori si è ridotto del 22% nel 2022 rispetto al 2021 [37 (di cui 9 nel settore delle misure restrittive) contro 45] al pari di quello dei procedimenti sommari conclusi (37 contro 45).

Il numero di domande di procedimento accelerato è stato pari a 20 (contro 38 nel 2021 e 22 nel 2020), di cui tredici vertenti su cause volte a contestare la legittimità delle misure restrittive adottate dall’Unione europea nel quadro del conflitto tra Russia e Ucraina. Una sola di tali domande è stata accolta nell’ambito di una domanda di annullamento di una decisione della Commissione relativa al recupero di importi indebitamente versati. Da parte sua, il Tribunale si è avvalso in cinque occasioni della possibilità prevista dall’articolo 151 del regolamento di procedura di disporre d’ufficio il ricorso al procedimento accelerato (ivi compresa la causa RT France/Consiglio).

Primo piano sull’attività della cancelleria del Tribunale

Infine, un’attenzione particolare va riconosciuta all’attività molto intensa della cancelleria del Tribunale nel corso del 2022. Oltre al coinvolgimento del cancelliere e del suo ufficio nell’amministrazione dell’organo giurisdizionale, nelle modifiche delle regole di procedura e nei progetti giurisdizionali e istituzionali in corso, l’intero personale di detto servizio, composto di 71 funzionari e agenti, ha contribuito ad accompagnare l’organo giurisdizionale nel perseguimento dei suoi obiettivi. La cancelleria è stata altresì coinvolta in maniera intensa nella gestione proattiva delle cause, voluta e perseguita dall’organo giurisdizionale.

Molte soglie sono state superate per la prima volta:

  • quella dei 60 000 atti iscritti nel registro tenuto dalla cancelleria (60 691 contro 56 827 nel 2021 e 51 399 nel 2020). Un’analisi più approfondita rivela che l’ultimo trimestre è stato straordinariamente intenso, in particolare a causa delle attribuzioni e riattribuzioni delle cause a seguito della riorganizzazione dei collegi giudicanti nel settembre 2022, nonché dei depositi e delle notifiche delle cause rientranti in gruppi di cause (il 14% del totale delle iscrizioni effettuate nel corso dell’ultimo trimestre è collegato alle serie di cause che coinvolgono il Comitato di risoluzione unico);
  • quella dei 10 000 atti di procedura depositati nella cancelleria dagli avvocati e dagli agenti (10 412 contro 9 728 nel 2021 e 9 572 nel 2020);
  • quella delle 14 600 schede di trasmissione digitali, che la cancelleria redige e scambia con i gabinetti dei giudici nell’ambito dei procedimenti (14 631 schede contro 14 314 nel 2021 e 12 636 nel 2020).

La cancelleria ha altresì prestato i propri servizi in occasione di 352 riunioni di sezione (riunioni in cui i giudici discutono delle cause e adottano misure volte a consentirne la trattazione) (338 nel 2021 e 325 nel 2020) e in occasione delle 241 udienze di discussione.

Infine, la cancelleria ha, ancora una volta, potuto trarre il massimo beneficio dall’applicazione e-Curia, il cui utilizzo è stato reso obbligatorio il 1° dicembre 2018 con alcune eccezioni. La percentuale degli atti depositati per via elettronica nella cancelleria del Tribunale è stata così del 94% nel 2022, pari a un volume di quasi un milione di pagine (979 676 pagine). Dal 2018, sono state depositate complessivamente 4 588 664 pagine di documenti, trattate poi dalla cancelleria del Tribunale, il che dà un’idea del volume di taluni fascicoli che l’organo giurisdizionale è chiamato a istruire.

Tali dati non rendono conto di due cambiamenti importanti verificatisi nel 2022. Il primo ha avuto l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati sensibili in seno all’organo giurisdizionale e all’istituzione. Il secondo, che traduce la costante ricerca di modernità da parte del Tribunale, è il ricorso alla firma elettronica qualificata delle sentenze, delle ordinanze e dei verbali delle udienze di discussione del Tribunale. La cancelleria ha fatto la propria parte per adeguare le procedure interne e cercare di creare un sistema che risponda ai requisiti giuridici previsti e consenta una stabile archiviazione elettronica.

Ancora una volta, il Tribunale dell’Unione europea e la sua cancelleria si sono quindi adattati alla realtà delle circostanze per rispondere al meglio alle legittime aspettative del cittadino. Le regole di procedura dell’organo giurisdizionale sono state oggetto di un continuo adeguamento per consentire un’efficace istruzione delle cause tenendo conto delle esigenze emergenti e delle nuove realtà. Infine, sulla scia delle misure adottate nel corso degli anni precedenti, sono proseguiti gli sforzi per digitalizzare tutti i passaggi del procedimento giudiziario, dal deposito degli atti attraverso l’applicazione e-Curia, alla notifica con tale medesima modalità delle decisioni firmate elettronicamente e per contribuire così alla necessaria modernizzazione del servizio pubblico della giustizia.

 


Anche le statistiche giudiziarie di vari anni precedenti possono essere consultate sul sito Curia, nella parte "Riferimenti storici".