Presentazione

Il Trattato di Nizza ha previsto nel 2003 la possibilità di creare Tribunali specializzati a livello dell’Unione europea; pertanto il Consiglio dell’UE ha deciso, il 2 novembre 2004, di istituire il Tribunale della funzione pubblica, la cui missione, sino allora garantita dal Tribunale dell’Unione europea, consisteva nel decidere sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti. Nel 2015, tenuto conto dell’aumento del contenzioso e dell’eccessiva durata della trattazione delle cause dinanzi al Tribunale dell’UE, il legislatore dell’Unione ha deciso di aumentare progressivamente sino a 56 il numero dei giudici del Tribunale dell’UE e di integrare le competenze del Tribunale della funzione pubblica in quelle del Tribunale. Il Tribunale della funzione pubblica è stato sciolto il 1° settembre 2016.

Il Tribunale della funzione pubblica era composto di sette giudici designati dal Consiglio, per un periodo rinnovabile di sei anni, previo invito a presentare candidature e parere di un comitato costituito a tal fine. In sede di nomina dei giudici, il Consiglio vigilava per garantire una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica su una base geografica il più possibile ampia ed in maniera che i sistemi giuridici nazionali fossero rappresentati nel modo più ampio possibile. I giudici del Tribunale della funzione pubblica designavano tra loro il proprio presidente, per un periodo rinnovabile di tre anni. Il Tribunale della funzione pubblica si riuniva in sezioni composte di tre giudici o, qualora ciò fosse giustificato dalla difficoltà o dall’importanza delle questioni di diritto, in seduta plenaria. I giudici nominavano un cancelliere per un mandato di sei anni.

Il Tribunale della funzione pubblica era competente a pronunciarsi in prima istanza sul contenzioso della funzione pubblica europea, rappresentato da circa 150 cause l’anno, per un personale che, per il complesso delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’Unione, rasenta le 40 000 persone. Le cause trattate dal Tribunale della funzione pubblica riguardavano non solo le questioni concernenti i rapporti di lavoro propriamente detti (retribuzione, evoluzione della carriera, assunzione, provvedimenti disciplinari ecc.), ma altresì il regime di previdenza sociale (malattia, vecchiaia, invalidità, infortuni sul lavoro, assegni familiari ecc.). Esso era altresì competente per le controversie relative a gruppi specifici di personale, in particolare il personale di Eurojust, Europol, della Banca centrale europea, dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e del Servizio europeo per l’azione esterna. Le decisioni emanate dal Tribunale della funzione pubblica potevano essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un’impugnazione dinanzi al Tribunale dell’UE limitata alle questioni di diritto. Le decisioni del Tribunale rese in sede di impugnazione potevano a loro volta essere oggetto di un riesame dinanzi alla Corte di giustizia a particolari condizioni.

Nel corso della sua esistenza il Tribunale della funzione pubblica ha accolto, oltre al cancelliere di nazionalità tedesca, in tutto 14 giudici, provenienti da 14 Stati membri diversi, e ha emesso 1549 sentenze.

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