Language of document : ECLI:EU:T:2014:254

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 maggio 2014 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato del carburo di calcio e del magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Capacità contributiva»

Nella causa T‑406/09,

Donau Chemie AG, con sede a Vienna (Austria), rappresentata da S. Polster, W. Brugger e M. Brodey, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da N. von Lingen e M. Kellerbauer, in qualità di agenti, assistiti da T. Eilmansberger, professore, e successivamente da von Lingen e Kellerbauer,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’articolo 2 della decisione C (2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas), nella parte in cui riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta con tale decisione,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz, presidente, I. Labucka e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con la sua decisione C (2009) 5791 definitivo, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha ritenuto che i principali fornitori di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas avessero violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando, dal 7 aprile 2004 al 16 gennaio 2007, a un’infrazione unica e continuata, consistente in una ripartizione dei mercati, in una fissazione di quote, in una ripartizione dei clienti, in una fissazione dei prezzi e in uno scambio di informazioni commerciali sensibili relative ai prezzi, ai clienti e ai volumi di vendita nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda, della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito.

2        Il procedimento è stato avviato a seguito di una domanda di immunità, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), depositata il 20 novembre 2006 dalla Akzo Nobel NV.

3        La ricorrente, Donau Chemie AG, ha depositato il 25 gennaio 2007 una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale (punto 342 della decisione impugnata), ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (in prosieguo: la «domanda di trattamento favorevole della ricorrente»).

4        Con la decisione impugnata [articolo 1, lettera c)], la Commissione ha ritenuto che la ricorrente avesse partecipato all’infrazione dal 7 aprile 2004 al 16 gennaio 2007. In particolare, dai punti 57, da 64 a 92, 114 e 214 della decisione impugnata risulta che, secondo la Commissione, durante il suddetto periodo, la ricorrente è stata coinvolta, da alcuni membri della sua direzione o del suo personale, nelle parti degli accordi o delle pratiche concordate relative al carburo di calcio in polvere e in granuli. Per contro, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente non fosse stata coinvolta nell’altra parte, relativa al magnesio, di tali accordi e pratiche concordate.

5        All’articolo 2, lettera c), della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 5 milioni per l’infrazione sopra menzionata.

6        Al fine di determinare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente e agli altri destinatari della decisione impugnata, la Commissione ha applicato la metodologia descritta nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»).

7        Tale metodologia prevede due fasi. In primo luogo, la Commissione stabilisce un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese, sulla base del valore delle vendite di beni o servizi effettuate dall’impresa interessata, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, nell’area geografica in questione. L’importo di base dell’ammenda è legato a una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione stessa. Peraltro, conformemente al punto 25 degli orientamenti, indipendentemente dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma, denominata «diritto di ingresso», compresa tra il 15% e il 25% del valore delle vendite, al fine di dissuadere le imprese dal partecipare ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di limitazione della produzione. In secondo luogo, la Commissione può modificare l’importo di base dell’ammenda, fissato nella prima fase, aumentandolo o diminuendolo, per tener conto di circostanze aggravanti o attenuanti.

8        Nel caso di specie, la Commissione ha fissato al 17% la proporzione del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione, di cui occorreva tener conto ai fini sia dell’importo di base dell’ammenda che del diritto di ingresso (punti 301 e 306 della decisione impugnata). Inoltre, dalla tabella presente al punto 288 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che il valore delle vendite di carburo di calcio, sia in polvere che in granuli, effettuate dalla ricorrente, di cui occorreva tener conto ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda, era compreso, per ciascuno di tali due prodotti, tra EUR 5 milioni ed EUR 10 milioni.

9        Risulta peraltro, rispettivamente dai punti da 55 a 91 e da 92 a 112 della decisione impugnata, che la partecipazione della ricorrente alla parte dell’intesa relativa al carburo di calcio in polvere è durata dal 22 aprile 2004 al 16 gennaio 2007 (vale a dire due anni, otto mesi e 24 giorni) e che la sua partecipazione alla parte dell’intesa relativa al carburo di calcio in granuli è durata dal 7 aprile 2004 al 16 gennaio 2007 (due anni, nove mesi e nove giorni). Su tale base, dalla tabella presente al punto 304 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che occorresse moltiplicare per 2,5 la proporzione (fissata al 17%) del valore delle vendite di carburo di calcio in polvere effettuate dalla ricorrente, per determinare la componente relativa a tale prodotto dell’importo di base dell’ammenda. Per quanto riguarda il carburo di calcio in granuli, dalla stessa tabella risulta che la Commissione ha scelto un moltiplicatore pari a 3.

10      L’importo di base dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, quale risulta dalla tabella presente al punto 308 della decisione impugnata, ammontava quindi a EUR 7,7 milioni. Tuttavia, per i motivi esposti ai punti da 342 a 346 della decisione impugnata, la Commissione ha deciso di concedere alla ricorrente una riduzione del 35% dell’importo di base dell’ammenda in considerazione della sua cooperazione durante il procedimento amministrativo, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (v. supra, punto 3).

11      Peraltro, ai punti da 362 a 378 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato le domande di diversi partecipanti all’intesa volte ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti. La Commissione ha respinto la domanda presentata in tal senso dalla ricorrente (punti 373 e 374 della decisione impugnata). Essa ha invece concesso a un altro partecipante all’intesa, l’Almamet GmbH, una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda (punto 372 della decisione impugnata).

12      È sulla base delle considerazioni riassunte ai precedenti punti 9 e 10 che la Commissione ha fissato a EUR 5 milioni l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore inizialmente designato è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa. In ragione del rinnovo parziale del Tribunale, la presente causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore, appartenente alla stessa sezione.

15      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento prevista dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato la Commissione a fornire determinati documenti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

16      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 16 ottobre 2013.

17      In udienza, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a depositare estratti della dichiarazione che aveva presentato alla Commissione nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole. La Commissione si è opposta al deposito del documento in questione. Il Tribunale ha respinto l’offerta della ricorrente per i motivi esposti ai seguenti punti da 212 a 214.

18       La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 2 della decisione impugnata, nella parte che la riguarda;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale nella decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

19       La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

20      La ricorrente ha precisato che il proprio ricorso riguardava unicamente la fissazione dell’importo dell’ammenda inflittale. A tal riguardo, essa denuncia una violazione sotto vari profili, da parte della Commissione, del diritto dell’Unione, nonché degli orientamenti e della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, nella determinazione dell’importo dell’ammenda inflittale. Essa sostiene che la Commissione ha ignorato le circostanze essenziali del caso di specie che le erano favorevoli e ha inoltre valutato e applicato in modo scorretto i criteri utilizzati, sia in diritto che in fatto, il che costituisce, a suo avviso, una violazione del diritto dell’Unione. La Commissione avrebbe inoltre oltrepassato illegittimamente il margine di discrezionalità di cui dispone.

21      Benché la ricorrente non abbia formalmente suddiviso in motivi la propria argomentazione, dal ricorso risulta che essa deduce, in sostanza, cinque motivi, vertenti, il primo, sulla determinazione erronea dell’importo di base dell’ammenda; il secondo, sull’omissione illegittima della presa in considerazione, a suo vantaggio, delle circostanze attenuanti; il terzo, sulla violazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002; il quarto, sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità e, il quinto, sull’omissione illegittima, da parte della Commissione, della concessione ad essa di una riduzione dell’importo dell’ammenda in ragione della sua mancanza di capacità contributiva e delle particolarità del caso di specie. Nel prosieguo tali motivi sono esaminati in successione. Occorre rilevare, inoltre, che la ricorrente ha dedicato una sezione, alla fine del ricorso, alla denuncia di una violazione di forme sostanziali a causa di vari difetti di motivazione ravvisati nella decisione impugnata. Tuttavia, tale parte del ricorso non mira a sviluppare un motivo autonomo, ma ricorda che varie censure relative ad asseriti difetti di motivazione della decisione impugnata sono sollevate nel contesto dei cinque motivi predetti. Dette censure saranno pertanto esaminate insieme al resto dell’argomentazione relativa a ciascuno di tali cinque motivi.

 Sul primo motivo, vertente sulla determinazione erronea dell’importo di base dell’ammenda

22      La ricorrente sostiene che l’importo di base dell’ammenda che le stata inflitta, fissato a EUR 7,7 milioni nel punto 308 della decisione impugnata, è eccessivo. L’argomentazione esposta dalla ricorrente a tal riguardo si articola in sei parti, vertenti, la prima, su una valutazione erronea della quota di mercato aggregata dei partecipanti all’intesa, risultante da un errore nella definizione dei mercati interessati; la seconda, sull’omessa presa in considerazione, da parte della Commissione, della mancanza di impatto dell’infrazione sul mercato; la terza, sulla valutazione erronea dell’importanza economica del mercato interessato; la quarta, sulla valutazione erronea della gravità relativa della partecipazione della ricorrente all’infrazione; la quinta, sull’omessa presa in considerazione, da parte della Commissione, del fatto che la ricorrente ha partecipato soltanto ad alcune parti dell’infrazione e, la sesta, su un errore di diritto e sulla violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione del diritto di ingresso.

 Osservazioni introduttive

23      Come è stato rilevato al precedente punto 7, secondo la metodologia prevista negli orientamenti e applicata nella fattispecie dalla Commissione, l’importo di base dell’ammenda da infliggere a ciascun partecipante all’infrazione è calcolato sulla base di una proporzione del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione stessa, moltiplicata per il numero di anni di quest’ultima (punto 19 degli orientamenti).

24      A termini del punto 21 degli orientamenti, «[i]n linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite». A tal riguardo, il punto 22 prevede quanto segue: «Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite». Secondo il punto 23, «[p]er la loro stessa natura, gli accordi (...) orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza[; n]ell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati[; i]n generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

25      Il diritto di ingresso previsto al punto 25 degli orientamenti (v. supra, punto 7) si aggiunge all’importo così determinato e la somma costituisce l’importo di base dell’ammenda. Come si è già osservato, la percentuale scelta dalla Commissione nel caso di specie, ai fini dell’applicazione sia dei punti da 19 a 24 che del punto 25 degli orientamenti, era pari al 17% per tutti i partecipanti all’intesa.

26      In via preliminare, occorre constatare che, nel caso di specie, benché la natura dell’infrazione avrebbe giustificato, a termini del punto 23 degli orientamenti, l’applicazione di una percentuale delle vendite scelta tra i valori più alti previsti (che arrivano fino al 30%), la percentuale del 17%, scelta dalla Commissione si situa pressappoco a metà della forcella di valori in questione. Per quanto riguarda la determinazione del diritto di ingresso, questa stessa percentuale è molto vicina al limite inferiore (15%) della forcella prevista dal punto 25 degli orientamenti. Occorre tener conto di tale constatazione nel corso dell’analisi delle diverse parti dell’argomentazione formulata dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo.

 Sulla prima parte, vertente su una valutazione erronea della quota di mercato aggregata dei partecipanti all’intesa, risultante da un errore nella definizione dei mercati interessati

27      La ricorrente contesta alla Commissione, da una parte, da un punto di vista formale, un difetto o un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata e, dall’altra, nel merito, alcuni errori di diritto e di fatto nella determinazione della quota di mercato aggregata dei partecipanti all’intesa. Essa ritiene che, se la Commissione avesse compiuto una valutazione corretta dei mercati interessati dall’intesa, ciò l’avrebbe indotta a considerare che la gravità dell’infrazione controversa era minore e a fissare un importo di base dell’ammenda inferiore.

28      Preliminarmente, va ricordato che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 253 CE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenze della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 67; del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, Racc. pag. I‑2481, punto 35, e del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 146).

29      Dalla giurisprudenza si evince inoltre che la motivazione richiesta dall’articolo 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (v. sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. al punto 28 supra, punto 63 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale del 4 luglio 2006, Hoek Loos/Commissione, T‑304/02, Racc. pag. II‑1887, punto 58).

30      Inoltre, l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 253 CE richiede che l’iter logico sul quale si fonda una decisione sia chiaro e inequivocabile. Pertanto, la motivazione di un atto deve essere logica, e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono tale atto (sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit. al punto 28 supra, punto 151).

31      In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, poiché il punto 297 menziona una «quota di mercato aggregata globale delle imprese per le quali l’infrazione è accertata nell’area geografica considerata (...) inferiore all’80%». La ricorrente osserva che tale constatazione è priva di senso, in quanto può riferirsi a tutte le quote di mercato possibili fino all’80%.

32      Questo argomento non può essere accolto. A tal riguardo, occorre tener conto della nota a piè di pagina n. 620, a cui rinvia il punto 297 della decisione impugnata. Detta nota è formulata come segue: «Stima basata sul valore delle vendite fornito dalle parti [v. punto 288 e nota a piè di pagina n. 604 in particolare] e sui dati utilizzati per la tabella del punto 46».

33      Infatti, il punto 46 della decisione impugnata contiene una tabella che indica la quota di mercato relativa a ciascuno dei tre prodotti interessati dall’intesa, detenuta nel 2006 da ciascuna delle imprese che hanno partecipato a tale intesa. La medesima tabella mostra inoltre, in una riga separata, la quota di mercato aggregata detenuta dalle «altre», ossia dalle imprese, operanti sullo stesso mercato, che non avevano partecipato all’intesa. Da questa tabella risulta che le vendite aggregate effettuate nel 2006 dai partecipanti all’intesa rappresentavano tra l’80 e l’85% delle vendite totali di polvere di carburo di calcio nell’area geografica interessata, tra il 65 e il 70% delle vendite totali di granuli di carburo di calcio e il 70% delle vendite di granuli di magnesio. Il valore in EUR delle vendite effettuate, durante il medesimo periodo, da ciascuno dei partecipanti all’intesa, come determinato sulla base delle informazioni fornite dalle stesse imprese interessate, è peraltro indicato in una tabella presente nel punto 288 della decisione impugnata.

34      Ne consegue che, ricollocata nel suo contesto, l’indicazione «inferiore all’80%», contenuta nel punto 297 della decisione impugnata, può essere agevolmente compresa, come osserva giustamente la Commissione, nel senso che la quota di mercato aggregata dei partecipanti all’intesa è abbastanza vicina a detta percentuale, senza tuttavia superarla, cosicché la decisione impugnata è sufficientemente motivata a tal riguardo.

35      In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione un difetto di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la delimitazione dei mercati dei prodotti interessati dall’intesa. La ricorrente sostiene, a tal riguardo, che la Commissione ha evocato, ai punti 3 e seguenti della decisione impugnata, le differenze di utilizzo tra la polvere e i granuli di magnesio nonché, ai punti 40 e seguenti, la differenza tra questi due prodotti dal lato della domanda. Peraltro, la tabella relativa alle quote di mercato, presente nel punto 46 della decisione impugnata, distinguerebbe tra la polvere e i granuli di carburo di calcio. Orbene, mentre tali indicazioni farebbero pensare che questi due ultimi prodotti appartengono a due mercati distinti, le indicazioni presenti nei punti 182 e 183 della decisione impugnata, relative alle proprietà simili di tali due prodotti nonché all’evoluzione dei loro prezzi e delle loro strutture di costo, porterebbero a concludere che la Commissione li ha considerati come appartenenti allo stesso mercato. Analogamente, per quanto riguarda il rapporto tra la polvere di carburo di calcio e i granuli di magnesio, le indicazioni presenti nel punto 184 della decisione impugnata, benché equivoche, andrebbero nel senso che la Commissione ha considerato tali due prodotti come appartenenti a un unico mercato. In tale contesto, l’affermazione, contenuta nel punto 177 della decisione impugnata, secondo cui «gli eventi che sono oggetto della presente decisione si sono verificati su quelli che possono considerarsi come due mercati diversi, e riguardano tre prodotti», sarebbe semplicemente incomprensibile. In sintesi, la ricorrente ritiene che le constatazioni della Commissione nella decisione impugnata, riguardanti i mercati interessati dall’intesa, siano inconcludenti, contraddittorie e incomprensibili, il che vizia la decisione impugnata di un difetto di motivazione e di un’illegittimità.

36      Neanche tale argomentazione, fondata su una lettura parziale e fuori contesto della decisione impugnata, può essere accolta.

37      Ai punti da 3 a 5 e 7 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato quanto segue in merito ai prodotti interessati dall’intesa:

«(3)      Il carburo di calcio (CaC2) è un composto chimico prodotto in un forno a carburo mediante un processo di riduzione ad alta temperatura. Si presenta in forma di blocchi di colore bianco grigiastro, che sono frantumati, passati al setaccio, triturati e confezionati secondo le specifiche di ciascun cliente (...) Il carburo di calcio può essere utilizzato in varie applicazioni (...)

(4)      In forma cubica basica (granuli), il carburo di calcio è utilizzato nell’industria del gas per la produzione di acetilene. La saldatura e il taglio con l’acetilene sono tecniche relativamente poco sofisticate, ma restano le più utilizzate al mondo per assemblare materiali. Nella decisione, si farà riferimento a questo tipo di applicazione come granuli di carburo di calcio.

(5)      In forma di polvere, il carburo di calcio è utilizzato nell’industria siderurgica per decontaminare e purificare l’acciaio fuso dall’ossigeno (deossidazione) e dallo zolfo (desolforazione). Per la desolforazione, il carburo di calcio è miscelato con piccole quantità di ingredienti attivi quali polvere di carbone, fondenti e magnesio, al fine di rafforzare le sue proprietà (...) Nella decisione, si farà riferimento a questo tipo di applicazione come polvere di carburo di calcio (...)

(7)      Per la desolforazione nell’industria siderurgica, il carburo di calcio è in concorrenza con i reagenti a base di magnesio. Il magnesio è più costoso, ma richiede meno volume e agisce più rapidamente (...) Nella decisione, si farà riferimento all’utilizzo di reagenti a base di magnesio per la desolforazione nell’industria siderurgica come granuli di magnesio».

38      Per quanto riguarda la domanda per i tre prodotti oggetto dell’intesa, la Commissione ha fornito le seguenti spiegazioni nei punti da 40 a 43 della decisione impugnata:

«(40) I clienti dai quali proviene la domanda di carburo di calcio possono essere divisi in due categorie: quelli operanti nell’industria siderurgica (i consumatori di polvere di carburo di calcio) e quelli operanti nell’industria del gas (i consumatori di granuli di carburo di calcio). Per entrambe le categorie, il numero di clienti era limitato, e ciascuno di essi possedeva più siti all’interno del SEE.

(41)      I clienti che necessitavano di polvere di carburo di calcio acquistavano generalmente il prodotto presso diversi fornitori. Nelle regioni in cui era presente un solo produttore (come il Nord Europa), il cliente si riforniva principalmente presso il fornitore presente nel suo mercato nazionale.

(42)      Per quanto riguarda l’industria del gas, il mercato era più stabile; infatti, per motivi tecnici, una fabbrica di gas si serve normalmente di un solo fornitore di carburo di calcio (...)

(43)      La domanda di carburo di calcio è diminuita costantemente a causa di sviluppi economici e tecnici (...) L’aumento del costo del coke e dell’elettricità ha inoltre reso più conveniente il magnesio. Alcuni clienti potevano passare facilmente dall’utilizzo della polvere di carburo di calcio a quello dei granuli di magnesio, seguendo così la tendenza. Peraltro, il consolidamento nell’ambito dell’industria europea siderurgica e del gas ha determinato un aumento del potere dei clienti sul mercato».

39      I punti da 168 a 194 della decisione impugnata, che includono i punti 177 e da 182 a 184, evocati dalla ricorrente nella sua argomentazione, trattano la questione se gli accordi e le pratiche concordate accertati in tale decisione costituiscano un’infrazione unica e continuata. Come è stato rilevato supra al punto 1, la Commissione ha risposto affermativamente a tale questione.

40      In particolare, i punti da 181 a 184 della decisione impugnata sono formulati come segue:

«(181) Dal punto di vista della domanda, i clienti dell’industria siderurgica possono utilizzare i granuli di magnesio come prodotto alternativo al carburo di calcio (...) Entrambi sono agenti desolforanti destinati all’industria siderurgica, ed era quindi logico, per i fornitori di reagenti a base di carburo di calcio, estendere la collusione ai reagenti a base di magnesio per le imprese operanti nella vendita di questi due tipi di reagenti, beneficiando così della collusione relativa alla polvere di carburo di calcio anche per i granuli di magnesio.

(182)          Il carburo di calcio in forma di granuli ha forse un utilizzo diverso dal carburo di calcio in forma di polvere (industria del gas/industria siderurgica), ma, dal punto di vista dell’offerta, i prodotti sono molto simili (...) Solo l’operazione di finitura è diversa. Il prodotto non trattato rimane lo stesso (...) e ha lo stesso prezzo, a prescindere dall’utilizzo a cui è destinato. Di conseguenza, l’evoluzione del prezzo del prodotto in forma di granuli è simile, fino a un certo punto, all’evoluzione del prezzo del prodotto in forma di polvere, con un necessario allineamento finale dei prezzi per entrambi i prodotti (...) È in gran parte a causa di tale struttura di costo identica per il prodotto non trattato e della similitudine dei prezzi sul mercato, che era del tutto logico per le imprese interessate beneficiare, per i granuli di carburo di calcio, della collusione relativa alla polvere di carburo di calcio.

(183)          Inoltre, gli accordi/le pratiche concordate relativi alla polvere di carburo di calcio per l’industria siderurgica hanno avuto un impatto sul comportamento commerciale delle imprese interessate per i granuli di carburo di calcio destinati al mercato del gas, e viceversa. Nel corso di incontri bilaterali e di contatti telefonici, i fornitori hanno discusso dei volumi, dei clienti e dei prezzi per il mercato siderurgico e del gas allo stesso tempo (...)

(184)          Gli accordi/le pratiche concordate relativi alla polvere di carburo di calcio per l’industria siderurgica hanno avuto un impatto anche sul comportamento commerciale delle imprese interessate per i granuli di magnesio, e viceversa (...) A quanto pare, la minaccia concorrenziale d[ei] prodott[i] alternativ[i] magnesio e calce era stata presa in considerazione ai fini della determinazione di un aumento di prezzo realistico per la polvere di carburo di calcio (...)».

41      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le considerazioni della decisione impugnata citate ai precedenti punti 37, 38 e 40 sono chiare e per niente contraddittorie. Infatti, dalle spiegazioni fornite ai punti da 3 a 5, 40, 41 e 182 della decisione impugnata risulta che la polvere e i granuli di carburo di calcio sono due forme di presentazione diverse di quello che, dal punto di vista della composizione chimica e del processo di produzione, è lo stesso prodotto. Come rileva la Commissione al punto 182 della decisione impugnata, soltanto l’operazione di finitura dei blocchi di carburo di calcio (menzionati al punto 3 della decisione impugnata) distingue i due tipi di carburo di calcio menzionati nella decisione impugnata. Questi due tipi di prodotti rispondono alle esigenze di due industrie diverse. Per le esigenze dell’industria del gas, i blocchi di carburo di calcio sono divisi in granuli cubici (v. punto 4 della decisione impugnata), mentre, per le esigenze dell’industria siderurgica, gli stessi blocchi sono macinati in polvere (punto 5). Poiché si tratta della commercializzazione, in due forme di presentazione diverse, di quello che è, in sostanza, lo stesso prodotto, la considerazione, espressa nel punto 182 della decisione impugnata, secondo cui l’evoluzione dei prezzi rispettivi di queste due forme di prodotto è simile, è perfettamente logica e comprensibile.

42      Per quanto riguarda i granuli di magnesio, dai punti 7, 43 e 184 della decisione impugnata risulta chiaramente che si tratta di un prodotto del tutto diverso dal punto di vista chimico, destinato tuttavia agli stessi utilizzatori della polvere di carburo di calcio (ossia all’industria siderurgica), alla quale può sostituirsi.

43      Ricollocata in tale contesto, l’affermazione di cui al punto 177 della decisione impugnata, secondo cui le infrazioni di cui trattasi in detta decisione hanno avuto luogo «su quelli che possono considerarsi come due mercati diversi», non può che essere compresa nel senso che i mercati in questione sono quelli dei reagenti destinati, rispettivamente, all’industria del gas (granuli di carburo di calcio) e all’industria siderurgica (polvere di carburo di calcio, granuli di magnesio). Tale conclusione è peraltro confermata dal titolo della decisione impugnata (v. supra, punto 1). Nondimeno, la Commissione ha avuto cura di presentare in maniera distinta, nelle tabelle presenti nei punti 46 e 288 della decisione impugnata, le vendite di ciascuno di questi tre prodotti, benché due di essi appartengano allo stesso mercato.

44      Ne consegue che la decisione impugnata non è viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la delimitazione dei mercati dei prodotti interessati dall’intesa.

45      In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione una delimitazione erronea dei mercati in questione, che avrebbe avuto come conseguenza il fatto che le quote di mercato menzionate nella decisione impugnata sono inesatte e non consentono una valutazione corretta dei fattori presi in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda, quali figurano al punto 22 degli orientamenti.

46      In tale contesto, la ricorrente rimprovera alla Commissione di aver erroneamente definito il mercato interessato come quello del carburo di calcio, senza distinguere tra i granuli e la polvere di tale prodotto. Orbene, questo argomento deve essere respinto in quanto fondato su una premessa erronea, poiché, come risulta dai precedenti punti da 41 a 43, la Commissione ha in effetti distinto, nella decisione impugnata, tra il mercato dei reagenti per l’industria del gas (granuli di carburo di calcio) e quello dei reagenti per l’industria siderurgica (a cui appartiene la polvere di carburo di calcio).

47      La ricorrente sostiene, inoltre, che il mercato a cui appartiene la polvere di carburo di calcio comprende, oltre ai granuli di magnesio, anche la calce. Quest’ultima sarebbe considerata del pari dai clienti come un prodotto sostituibile alla polvere di carburo di calcio e ai granuli di magnesio, in quanto presenterebbe caratteristiche simili a quelle di tali due prodotti e sarebbe venduta a prezzi simili.

48      Come sottolinea la ricorrente, essa aveva già dedotto tale argomento nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Esso è stato esaminato e respinto nel punto 298 della decisione impugnata, che recita come segue:

«Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Donau Chemie deduce l’argomento secondo cui la calce rappresenta un’altra alternativa al carburo di calcio e al magnesio per la desolforazione nell’industria siderurgica (...) Il mercato corrispondente sarebbe quindi più ampio e la quota di mercato aggregata dei partecipanti all’intesa sarebbe così più ridotta. È vero che la calce (viva) è un prodotto tradizionalmente aggiunto ai reagenti a base di magnesio e/o di carburo di calcio per la desolforazione. Come prodotto isolato, essa non è tuttavia utilizzata correntemente in Europa come alternativa ai reagenti a base di magnesio e/o di carburo di calcio, poiché fa avanzare il processo di desolforazione molto lentamente (...) Non vi è alcuna indicazione che dimostri che la calce fosse inclusa negli accordi dell’intesa. Peraltro, anche se la calce dovesse essere presa in considerazione per il mercato del prodotto, i cambiamenti conseguenti nelle quote di mercato non avrebbero, nella fattispecie, alcuna influenza sul modo in cui la Commissione tiene conto di tale fattore per valutare la gravità dell’infrazione nella presente decisione».

49      Occorre rilevare che la ricorrente non ha addotto, nel ricorso, alcun argomento specifico per dimostrare in cosa le predette considerazioni della decisione impugnata siano erronee. Nella replica, essa ha denunciato una contraddizione tra i punti 298 e 184 della decisione impugnata. Mentre il primo negherebbe l’utilizzo della calce come prodotto sostituibile alla polvere di carburo di calcio, il secondo la qualificherebbe espressamente come tale. Tale argomento non può tuttavia essere accolto.

50      È vero che il punto 184 della decisione impugnata menziona «la minaccia concorrenziale d[ei] prodott[i] alternativ[i] magnesio e calce», che sarebbe stata «presa in considerazione ai fini della determinazione di un aumento di prezzo realistico per la polvere di carburo di calcio». Tuttavia, tale affermazione non è in contraddizione con le spiegazioni fornite nel punto 298 della decisione impugnata, secondo cui, in sostanza, la calce non è correntemente utilizzata in Europa come alternativa alla polvere di carburo di calcio e ai granuli di magnesio. Infatti, la calce poteva ugualmente costituire una «minaccia concorrenziale», nel senso che un aumento molto consistente del prezzo della polvere di carburo di calcio avrebbe potuto indurre i produttori dell’industria siderurgica a modificare la loro pratica e a rivolgersi verso la calce, come reagente a fini di desolforazione.

51      Del resto, la ricorrente ha menzionato, anche nella replica, i «recenti sviluppi» sul mercato dei reagenti di desolforazione per l’industria siderurgica. Essa ha così affermato che il fabbisogno totale di polvere di carburo di calcio a fini di desolforazione era diminuito da 140 000 tonnellate nel 2000 a sole 90 000 tonnellate. Ha fornito inoltre alcuni esempi di impianti siderurgici in Europa, appartenenti a diverse imprese, che avrebbero sostituito l’utilizzo della polvere di carburo di calcio con la calce.

52      Ora, se è vero che la stessa Commissione ha ammesso, al punto 43 della decisione impugnata (riprodotto supra al punto 38), la costante diminuzione della domanda di carburo di calcio, è anche vero che la ricorrente non ha fornito il benché minimo elemento di prova a sostegno della propria affermazione secondo cui tale diminuzione sarebbe dovuta alla sostituzione del carburo di calcio con la calce. Essa non ha fornito elementi di prova neanche a sostegno delle sue affermazioni relative alla sostituzione della polvere di carburo di calcio con la calce in diverse fabbriche in Europa. In tali circostanze, non si può ritenere che la Commissione abbia viziato di un errore la propria decisione non prendendo in considerazione le vendite di calce al fine di determinare la quota di mercato aggregata dei partecipanti all’intesa.

53      La ricorrente sostiene, inoltre, che il mercato dei granuli di carburo di calcio comprende anche il mercato dell’acetilene petrolchimico. Essa spiega che, come illustra il punto 4 della decisione impugnata, i granuli di carburo di calcio sono utilizzati nell’industria del gas per la produzione dell’acetilene, impiegato nei lavori di saldatura. Orbene, la Commissione non avrebbe tenuto conto della possibilità di utilizzare, agli stessi fini, acetilene ottenuto per via petrolchimica. L’acetilene petrolchimico presenterebbe le medesime funzionalità e struttura di prezzo dell’acetilene ottenuto dai granuli di carburo di calcio, e i due prodotti sarebbero sostituibili, come dimostrerebbe il caso di un cliente della ricorrente che avrebbe recentemente cessato la produzione e il confezionamento dell’acetilene ottenuto dal carburo di calcio e si rifornirebbe ormai di acetilene petrolchimico.

54      Come sottolinea correttamente la Commissione, analogamente alle affermazioni della ricorrente relative alla calce, anche quelle riguardanti la presunta sostituibilità tra l’acetilene ottenuto dal carburo di calcio e quello ottenuto per via petrolchimica non sono supportate da alcuna prova. Esse non sono quindi sufficienti per contestare alla Commissione un errore nella determinazione dei mercati interessati dall’intesa e della quota di mercato aggregata delle imprese che hanno partecipato alla stessa.

55      Va inoltre rilevato che la ricorrente si limita ad affermare che, se la Commissione avesse correttamente delimitato i mercati in questione, la quota di mercato aggregata sarebbe stata «notevolmente inferiore» a quella constatata nella decisione impugnata, il che avrebbe attenuato la gravità dell’infrazione e giustificato la fissazione di un importo di base dell’ammenda meno elevato.

56      Si deve tuttavia rilevare che si tratta di un’argomentazione vaga e generica, che non è sufficiente per concludere che la valutazione della gravità dell’infrazione nella decisione impugnata è viziata da errori. Infatti, la ricorrente non ha indicato i principali fornitori di calce e di acetilene petrolchimico per l’industria, rispettivamente, siderurgica e del gas nell’area geografica interessata dall’intesa, né il volume delle loro vendite. Essa non ha fornito neanche calcoli, nemmeno approssimativi, delle quote nei mercati ridefiniti secondo la propria concezione detenute, rispettivamente, dai partecipanti all’intesa e dalle altre imprese. Orbene, in mancanza di tali indicazioni, l’affermazione della ricorrente secondo cui la corretta delimitazione dei mercati in questione avrebbe attenuato in modo significativo la gravità dell’infrazione rimane allo stato di mera asserzione e non può essere accolta.

57      Ne consegue che la decisione impugnata non è viziata da alcun difetto o insufficienza di motivazione, per quanto riguarda la quota di mercato aggregata detenuta dai partecipanti all’intesa o la delimitazione dei mercati interessati da quest’ultima. Si deve, inoltre, concludere che la ricorrente non è riuscita a dimostrare alcun errore di diritto o di fatto commesso dalla Commissione a tal riguardo, cosicché non può essere contestata a quest’ultima alcuna illegittimità nella determinazione della gravità dell’infrazione e dell’importo di base dell’ammenda.

58      In ogni caso, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), in materia di ammende per infrazione alle regole della concorrenza, il Tribunale ha competenza giurisdizionale anche di merito e può quindi sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, estinguere, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda o della penalità di mora inflitta (sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, Racc. pag. I‑13125, punto 130).

59      Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale non è vincolato dagli orientamenti, i quali non anticipano il giudizio sull’ammenda da parte del giudice dell’Unione (sentenze del Tribunale del 27 luglio 2005, Brasserie nationale e a./Commissione, da T‑49/02 a T‑51/02, Racc. pag. II‑3033, punto 169, e del 12 dicembre 2007, BASF e UCB/Commissione, T‑101/05 e T‑111/05, Racc. pag. II‑4949, punto 213). Infatti, benché la Commissione sia tenuta a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento quando applica le regole che essa si è imposta, quali gli orientamenti, tale principio non può vincolare negli stessi termini i giudici dell’Unione, in quanto essi non si propongono di applicare uno specifico metodo di calcolo delle ammende nell’esercizio della loro competenza estesa al merito, ma esaminano caso per caso le situazioni loro sottoposte tenendo conto di tutte le relative circostanze di fatto e di diritto (sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione, C‑70/12 P, punto 53).

60      Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta anche che l’esercizio di una competenza estesa al merito non può comportare, nella determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo contrario alle norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione. Se il Tribunale intende discostarsi specificamente, per una di queste imprese, dal metodo di calcolo seguito dalla Commissione e che non ha messo in discussione, è necessario che fornisca una spiegazione al riguardo nella sua sentenza (sentenza Quinn Barlo e a./Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 46).

61      Nel caso di specie, non vi è alcun motivo per discostarsi dal metodo di determinazione dell’importo dell’ammenda stabilito dalla Commissione negli orientamenti. Di conseguenza, attenendosi a tale metodo, il Tribunale può, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, sostituire la propria valutazione della gravità dell’infrazione controversa a quella della Commissione e, se del caso, modificare la percentuale adottata da quest’ultima ai fini dell’applicazione dei punti 19 e 25 degli orientamenti.

62      Orbene, le violazioni riguardanti la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, elementi presenti nel caso di specie, sono state costantemente qualificate «intrinsecamente gravi» dalla giurisprudenza (sentenze della Corte del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc. pag. I‑11177, punto 80, e del 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commissione, C‑554/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 44; v., inoltre, sentenza del Tribunale del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione, T‑410/03, Racc. pag. II‑881, punto 325 e giurisprudenza ivi citata).

63      In tali circostanze, anche ammettendo che, come sostiene la ricorrente, la quota di mercato aggregata delle imprese che hanno partecipato all’intesa fosse considerevolmente meno elevata di quella considerata dalla Commissione nella decisione impugnata, la percentuale del 17% del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione, adottata dalla Commissione ai fini della fissazione dell’importo di base dell’ammenda e del diritto di ingresso, non eccede comunque, tenuto conto anche dell’osservazione generale di cui al precedente punto 26, ciò che sarebbe stato appropriato nel caso di specie. Non occorre pertanto, nell’esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, adottare una percentuale inferiore.

64      Infine, deve essere respinto in quanto inconferente l’argomento della ricorrente relativo a un difetto o a un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata consistente nel fatto che la Commissione non avrebbe indicato, al punto 298 di tale decisione, alcun motivo comprensibile per cui una diversa delimitazione del mercato interessato dall’infrazione non avrebbe avuto alcuna influenza sulla valutazione della gravità dell’infrazione. Infatti, tale argomento della ricorrente si riferisce a un motivo ad abundantiam, in quanto la conclusione secondo cui non occorreva tener conto delle vendite di calce al fine di determinare la quota di mercato aggregata dei partecipanti all’intesa era fondata, in modo giuridicamente valido, sull’affermazione che la calce non era correntemente utilizzata in Europa al posto della polvere di carburo di calcio e dei granuli di magnesio, affermazione che la ricorrente non è riuscita a confutare. Peraltro, la considerazione di cui al punto precedente consente inoltre di concludere che, anche se questo argomento della ricorrente fosse fondato, esso non puó giustificare una riduzione della percentuale delle vendite effettuate in relazione all’infrazione, adottata nella decisione impugnata al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda (compreso il diritto di ingresso).

65      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

 Sulla seconda parte, vertente sull’omessa presa in considerazione, da parte della Commissione, della mancanza di impatto dell’infrazione sul mercato

66      La ricorrente contesta alla Commissione una valutazione erronea del criterio dell’attuazione e degli effetti dell’infrazione sul mercato, di cui occorreva tener conto nel fissare l’importo di base dell’ammenda. Nella sua argomentazione, essa invoca il punto 22 degli orientamenti, che elenca l’«attuazione o meno alle pratiche illecite» tra i criteri di cui occorre tener conto nel fissare la proporzione delle vendite da utilizzare per la determinazione dell’importo di base dell’ammenda. Essa sostiene inoltre che dalla sentenza del Tribunale del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione (T‑279/02, Racc. pag. II‑897, punto 247), nonché dalla prassi decisionale della Commissione risulta che la questione se un’infrazione abbia prodotto effetti concreti sul mercato è pertinente ai fini della valutazione della gravità di tale infrazione.

67      Secondo la ricorrente, dalla sentenza Degussa/Commissione, cit. al punto 66 supra (punto 231), risulta che gli effetti concreti di un’intesa sul mercato devono essere considerati come sufficientemente dimostrati se la Commissione è in grado di fornire indizi concreti e credibili che indichino, con ragionevole probabilità, che l’intesa ha avuto un impatto sul mercato. Peraltro, nella sua sentenza del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione (T‑30/05, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale avrebbe richiesto che la Commissione fornisse qualcosa di più della semplice prova dell’attuazione dell’intesa, per dimostrare che quest’ultima ha effettivamente avuto un impatto sul mercato.

68      Nel caso di specie, secondo la ricorrente, è vero che le infrazioni controverse sono state attuate, almeno in parte. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo, essa avrebbe dimostrato che i clienti non hanno subito danni a causa dell’attuazione dell’infrazione, e ciò per diverse ragioni: essi non dipenderebbero dalla fornitura da parte delle imprese che hanno partecipato all’intesa, i loro utili avrebbero raggiunto cifre record durante il periodo dell’infrazione, vi sarebbero stati frequenti «imbrogli» nell’attuazione dell’infrazione e, infine, il potere contrattuale dei clienti sarebbe notevole e non consentirebbe quasi alcun aumento di prezzo. Ne consegue, secondo la ricorrente, che gli effetti dell’intesa sul mercato sono stati in ogni caso minimi. In particolare, i punti della decisione impugnata a cui rinviano il punto 300 e la nota a piè di pagina n. 624 potrebbero, tutt’al più, dimostrare un’attuazione parziale dell’intesa, ma non dimostrerebbero affatto che quest’ultima abbia prodotto un impatto sul mercato.

69      A proposito di questo argomento della ricorrente, occorre innanzitutto precisare che esiste in effetti una distinzione tra il criterio relativo all’attuazione o meno dell’infrazione e quello riguardante l’impatto concreto di quest’ultima sul mercato. Nel caso di un’infrazione come quella in esame, consistente in una spartizione dei mercati, una fissazione di quote, una ripartizione dei clienti, una fissazione dei prezzi e uno scambio di informazioni commerciali sensibili, il primo di questi due criteri deve considerarsi soddisfatto se si dimostri che ciò che era stato convenuto tra i partecipanti a un’intesa è stato effettivamente attuato nella loro pratica commerciale, cioè che i membri dell’intesa hanno adottato provvedimenti per applicare, ad esempio, i prezzi concordati, annunciandoli ai clienti, dando ai propri dipendenti istruzione di utilizzarli come base delle trattative e vigilando sull’applicazione degli stessi da parte dei propri concorrenti e dei propri servizi di vendita (sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc. pag. II‑5169, punto 285). Orbene, la ricorrente ammette che la Commissione ha constatato correttamente, nella decisione impugnata, che tale criterio era soddisfatto nel caso dell’infrazione controversa.

70      Per quanto riguarda il criterio relativo all’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, esso pone la questione dell’incidenza effettiva dell’infrazione attuata sul gioco della concorrenza nel mercato interessato. Se è certamente vero che l’attuazione dell’infrazione costituisce un elemento pertinente che, tenuto conto delle circostanze particolari di ciascun caso, può rivelarsi sufficiente per concludere che l’infrazione in questione ha avuto un impatto concreto sul mercato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc. pag. II‑4407, punto 148, e Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, punti da 283 a 288), è anche vero che l’attuazione di un accordo non implica necessariamente che esso produca effetti reali (sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 67 supra, punto 110; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc. pag. II‑3435, punto 157). I criteri relativi, rispettivamente, all’attuazione o meno dell’infrazione e al suo impatto concreto sul mercato sono dunque ben distinti e non può presumersi che, in caso di soddisfazione del primo, anche il secondo sia automaticamente soddisfatto.

71      Orbene, si deve rilevare che il punto 22 degli orientamenti riguarda espressamente il primo di questi due criteri, tra gli elementi che la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione al fine di decidere se la proporzione del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione da considerare ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda dovrà situarsi sui valori minimi o massimi della forcella di cui al punto 21 degli orientamenti stessi, che arriva fino al 30%. Gli orientamenti non prevedono, invece, la presa in considerazione dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda. Il punto 5 di detti orientamenti, secondo cui la «[durata dell’infrazione] necessariamente ha un impatto sulle conseguenze potenziali dell’infrazione sul mercato», non può condurre a una diversa conclusione poiché, come giustamente osserva la Commissione, esso mira soltanto a giustificare il fatto che la proporzione del valore delle vendite adottata conformemente ai punti da 19 a 23 degli orientamenti è, in applicazione del punto 24, moltiplicata per il numero di anni di partecipazione all’infrazione.

72      Ne consegue che non può essere contestata alla Commissione una violazione degli orientamenti per il fatto che essa non ha analizzato, nella decisione impugnata, l’eventuale impatto concreto dell’infrazione controversa sul mercato e non ha tenuto conto di tale analisi nel determinare l’importo di base dell’ammenda.

73      A tal riguardo, la Commissione ricorda giustamente che gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998») prevedevano espressamente, al punto 1 A, primo comma, che essa dovesse, nel contesto della valutazione della gravità dell’infrazione, procedere a un esame dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, quando tale impatto sembrasse misurabile. La giurisprudenza citata dalla ricorrente nella sua argomentazione riguarda casi in cui erano stati applicati gli orientamenti del 1998 (sentenze Degussa/Commissione, cit. al punto 66 supra, punto 214, e Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 67 supra, punto 108).

74      A tal proposito, va rilevato che, se da un lato la Commissione non può discostarsi dalle regole che essa si è imposta, a meno di fornire motivazioni compatibili con il principio della parità di trattamento, dall’altro essa è però libera di modificare tali regole o di sostituirle. In un caso che rientra nell’ambito di applicazione delle nuove regole, come quello dell’infrazione controversa che rientra, ratione temporis, nell’ambito di applicazione degli orientamenti, come risulta dal punto 38 degli stessi, non si può contestare alla Commissione di non aver analizzato, al fine di determinare la gravità dell’infrazione, un criterio non previsto da tali nuove regole, per la sola ragione che l’analisi di detto criterio era prevista nelle regole precedenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012, Novácke chemické závody/Commissione, T‑352/09, punto 93).

75      Tuttavia, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto procedere a una valutazione giuridica ed economica globale di tutte le circostanze pertinenti ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione e, in tale contesto, avrebbe dovuto inoltre analizzare gli effetti concreti dell’infrazione controversa sui mercati interessati e basarsi su questi ultimi per determinare l’importo di base dell’ammenda.

76      A tal riguardo, da una giurisprudenza costante risulta che la gravità delle infrazioni deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, punto 238 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il fatto che, con gli orientamenti, la Commissione abbia precisato l’approccio da seguire per valutare la gravità di un’infrazione non le impedisce di analizzare detta gravità in maniera globale, in funzione di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, compresi elementi che non sono espressamente menzionati negli orientamenti (sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, punto 237).

77      Ne consegue che il fatto che gli orientamenti non prevedano espressamente, ai fini della determinazione della gravità dell’infrazione in vista della fissazione dell’importo di base dell’ammenda, l’analisi dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato non impediva alla Commissione di esaminare anche tale fattore nel caso di specie.

78      Tuttavia, un ricorrente non può, a sostegno delle sue affermazioni dirette a contestare l’importo dell’ammenda inflittagli per violazione delle regole della concorrenza, limitarsi ad affermare che la Commissione avrebbe dovuto, ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, analizzare anche un qualsiasi fattore la cui analisi non era prevista dagli orientamenti. Occorre che egli dimostri inoltre in che cosa tale analisi avrebbe modificato la valutazione della gravità dell’infrazione considerata dalla Commissione e giustificato l’irrogazione di un’ammenda di importo inferiore.

79      Nel caso di specie, si deve constatare che la ricorrente non ha fornito una tale dimostrazione. La sua breve e generica argomentazione a tal riguardo (v. supra, punto 68) rimane allo stato di mera asserzione. Occorre rilevare, a tal proposito, che la ricorrente non ha esplicitato gli argomenti con i quali essa sostiene di aver dimostrato, nel procedimento amministrativo, che i clienti nei mercati interessati dall’intesa non avevano subito danni a causa dell’accertata attuazione di quest’ultima, né ha prodotto in giudizio un qualsiasi elemento di prova a tal riguardo.

80      Inoltre, le affermazioni non dimostrate formulate dalla ricorrente non sono sufficienti ad escludere la possibilità di un impatto concreto sul mercato dell’intesa controversa. In effetti, il fatto che gli utili dei clienti dei partecipanti all’intesa avessero asseritamente raggiunto livelli record durante il periodo interessato dall’intesa non esclude che quest’ultima abbia influenzato i prezzi pagati da tali clienti. Al contrario, il fatto che questi clienti beneficiassero, per motivi indipendenti, legati alla congiuntura generale, di elevati rendimenti durante il periodo dell’infrazione avrebbe potuto indurli a mostrarsi piuttosto indifferenti ai prezzi che pagavano per i reagenti interessati dall’intesa e a non avvalersi del loro potere contrattuale e della loro mancanza di dipendenza nei confronti dei membri dell’intesa, per ottenere prezzi più favorevoli. Per quanto riguarda inoltre il riferimento della ricorrente a frequenti «imbrogli», va ricordato che, nonostante eventuali imbrogli, per nulla inconsueti nelle infrazioni di questo tipo, la stessa ricorrente ammette che l’infrazione controversa è stata sostanzialmente attuata.

81      Va inoltre osservato che, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 62, l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio determinante nella valutazione dell’importo adeguato dell’ammenda. Determinati elementi attinenti all’intenzionalità della condotta possono assumere un rilievo maggiore di quello rappresentato dai detti effetti anticoncorrenziali, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, comportamenti, questi ultimi, riscontrati nel caso di specie.

82      Da tutte queste considerazioni risulta che l’argomentazione formulata dalla ricorrente nel quadro della presente parte del motivo non è sufficiente a dimostrare che la valutazione, operata dalla Commissione, della gravità dell’infrazione controversa è viziata da un qualsiasi errore. Inoltre, per gli stessi motivi e tenuto conto anche dell’osservazione generale di cui al precedente punto 26, occorre considerare, in vista di un eventuale esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, che tale argomentazione della ricorrente non consente di concludere che l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta, determinato dalla Commissione conformemente al metodo enunciato negli orientamenti, supera la misura appropriata.

83      Di conseguenza, si deve respingere anche la seconda parte del primo motivo.

 Sulla terza parte, vertente sulla valutazione erronea dell’importanza economica del mercato interessato

84      La ricorrente invoca una decisione della Commissione in un altro caso di violazione delle regole della concorrenza, in cui la Commissione aveva concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda per il fatto che l’infrazione concerneva un mercato di dimensioni piuttosto ridotte. Essa sostiene, sulla base di riferimenti numerici al valore globale delle transazioni sui mercati interessati dall’infrazione controversa e su altri mercati del settore dei prodotti chimici, che nel caso di specie si tratta di mercati economicamente insignificanti. La ricorrente contesta alla Commissione di avere illegittimamente omesso di tener conto di tale aspetto dell’infrazione per ridurre l’importo dell’ammenda.

85      A tal riguardo, va ricordato che, secondo il metodo enunciato negli orientamenti per la fissazione dell’importo di base dell’ammenda (v. supra, punto 7), detto importo è costituito da una percentuale del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione, moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione e aumentato del diritto di ingresso, a sua volta costituito da una percentuale del valore delle vendite in questione.

86      Ne consegue, come sostiene correttamente la Commissione, che il metodo applicato nel caso di specie per la fissazione dell’importo di base dell’ammenda tiene conto, in modo quasi automatico, dell’importanza economica più o meno significativa del mercato interessato dall’infrazione rispetto ad altri mercati, in quanto l’importanza economica si traduce necessariamente in un volume di vendite effettuate in relazione all’infrazione e, di conseguenza, in un importo di base dell’ammenda più o meno elevato. In tali circostanze, non sembra affatto necessario, in un caso in cui è stato applicato detto metodo, concedere un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda, al fine di tener conto dell’importanza asseritamente minore del mercato interessato dall’infrazione, anche a prescindere dalla questione se la presa in considerazione di tale elemento sia giustificata od opportuna.

87      Per quanto riguarda la precedente decisione della Commissione invocata dalla ricorrente, si tratta della decisione della Commissione del 9 dicembre 2004, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 [SEE] (caso COMP/E-2/37.533 – Cloruro di colina) (GU 2005, L 190, pag. 22). Poiché tale decisione è datata 2004, ne consegue che gli importi delle ammende inflitte da essa sono stati determinati con un metodo diverso da quello enunciato negli orientamenti, che sono datati 2006. Di conseguenza, da detta decisione non può essere tratto alcun insegnamento utile per la legittimità e l’adeguatezza dell’ammenda inflitta alla ricorrente nel caso di specie. In ogni caso, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo applicabile alle ammende in materia di diritto della concorrenza (sentenze della Corte del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punto 205, e del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 233).

88      Peraltro, va rilevato che, come ricorda giustamente la Commissione, nella sua sentenza dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commissione (T‑44/00, Racc. pag. II‑2223, punto 229), il Tribunale ha espressamente respinto la tesi secondo cui le ammende dovrebbero essere fissate direttamente in funzione delle dimensioni del mercato interessato. Il Tribunale ha rilevato che tale fattore è solo uno dei vari elementi pertinenti e che, conformemente alle disposizioni pertinenti, come interpretate dalla giurisprudenza, l’ammenda inflitta a un’impresa a causa di un’infrazione in materia di concorrenza deve essere proporzionata all’infrazione, valutata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della gravità di questa, che occorre valutare in funzione di un gran numero di fattori, come rileva la giurisprudenza citata supra al punto 76.

89      La ricorrente ha invocato inoltre, a sostegno delle sue affermazioni, la sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 70 supra (punto 191). Orbene, in tale sentenza si dichiara che il valore assoluto delle vendite in questione costituisce anche un indice pertinente della gravità dell’infrazione, in quanto rispecchia fedelmente l’importanza economica delle operazioni che l’infrazione mira a sottrarre al normale gioco della concorrenza. Detta considerazione non soltanto non supporta affatto l’argomentazione formulata dalla ricorrente nell’ambito della presente parte, ma conferma altresì l’adeguatezza del metodo enunciato negli orientamenti per la fissazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione.

90      Tenuto conto di tutte queste considerazioni, occorre concludere che non può essere contestato alla Commissione di non aver ridotto, nel caso di specie, l’importo dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, quale calcolato con il metodo enunciato negli orientamenti, per tener conto dell’importanza economica asseritamente ridotta dei mercati interessati dall’infrazione controversa. Inoltre, tenuto conto della competenza estesa al merito di cui dispone il Tribunale in materia di ammende, si deve considerare che, nell’argomentazione formulata dalla ricorrente nell’ambito della presente parte, nulla consente di concludere che l’importo dell’ammenda, quale fissato nella decisione impugnata, supera la misura appropriata. Occorre pertanto respingere anche la terza parte.

 Sulla quarta parte, vertente sulla valutazione erronea della gravità relativa della partecipazione della ricorrente all’infrazione

91      La ricorrente ricorda che, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse. Ora, nella fattispecie vi sarebbero diversi elementi, noti alla Commissione, che dimostrerebbero che la partecipazione della ricorrente all’infrazione è stata di importanza minima. In primo luogo, l’infrazione sarebbe stata avviata e proseguita su iniziativa di un’altra impresa, e precisamente l’Almamet. La ricorrente avrebbe certamente partecipato all’intesa, ma non ne sarebbe stata un leader. In secondo luogo, essa sarebbe stata la più piccola partecipante all’intesa, dal punto di vista del fatturato interessato da quest’ultima, preso in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda. Inoltre, essa sarebbe stata costretta dagli altri partecipanti all’intesa a rifornirsi di magnesio presso un’altra impresa partecipante all’intesa, ossia il gruppo Ecka. Ne conseguirebbe che la ricorrente era solo un membro insignificante dell’intesa, sul quale gli altri membri avrebbero esercitato una pressione economica in occasione delle riunioni. In terzo luogo, infine, la ricorrente rileva che, dal punto di vista delle sue dimensioni globali, essa è un’impresa molto più piccola della maggior parte degli altri membri dell’intesa. Secondo la ricorrente, tutti questi elementi avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella decisione impugnata al fine di valutare come meno grave la sua partecipazione all’infrazione e di ridurre di conseguenza l’importo di base dell’ammenda fissato nei suoi confronti.

92      Riguardo a tale argomentazione, va rilevato, in via preliminare, che da una giurisprudenza costante risulta che, come afferma la ricorrente, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, ai fini della fissazione dell’importo delle ammende occorre determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse, il che implica, in particolare, l’accertamento dei ruoli rispettivamente svolti nell’infrazione durante il periodo della loro partecipazione. Tale conclusione costituisce la logica conseguenza del principio del carattere personale delle pene e delle sanzioni, in virtù del quale un’impresa può essere sanzionata solo per i fatti che le vengono contestati individualmente, principio applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa sfociare in sanzioni in forza delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione (v. sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 70 supra, punti 277 e 278 e giurisprudenza ivi citata).

93      Tuttavia, come rileva correttamente la Commissione, è proprio per rispettare tali princìpi che gli orientamenti prevedono, ai punti 28 e 29, una modulazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di determinate circostanze, rispettivamente, aggravanti o attenuanti, che sono proprie a ciascuna impresa interessata. Del resto, non vi è alcunché di criticabile nel metodo scelto dalla Commissione negli orientamenti, consistente nella fissazione, ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda, di una medesima percentuale delle vendite effettuate in relazione all’infrazione per tutti i partecipanti a quest’ultima, nonché nell’adeguamento, a seconda dei casi, verso l’alto o verso il basso, dell’importo di base così determinato per ciascun partecipante, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti che gli sono proprie, per riflettere la gravità relativa della sua partecipazione all’intesa (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commissione, T‑73/04, Racc. pag. II‑2661, punto 100, e Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 58).

94      Orbene, occorre esaminare se le circostanze asserite dalla ricorrente nell’ambito della sua argomentazione relativa alla presente parte giustifichino l’inflizione ad essa di un’ammenda di importo meno elevato rispetto a quello dell’ammenda inflittale dalla decisione impugnata. In definitiva, poco importa che tale riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente sia dovuta risultare dalla riduzione, nel suo caso, dell’importo di base dell’ammenda o dal riconoscimento di circostanze attenuanti che la riguardano.

95      In primo luogo, per quanto concerne il ruolo di capo dell’infrazione asseritamente svolto dall’Almamet, occorre rilevare che, ai sensi del punto 28, ultimo trattino, degli orientamenti, il ruolo di capofila o di istigatore dell’infrazione costituisce una circostanza aggravante, che può giustificare un aumento dell’importo di base dell’ammenda. In altri termini, tale asserzione della ricorrente, quand’anche risultasse fondata, giustificherebbe una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda nei confronti dell’Almamet, piuttosto che una riduzione di detto importo nei confronti della ricorrente. Tuttavia, tale constatazione non è sufficiente per respingere immediatamente questa censura della ricorrente come inconferente. Infatti, a seconda delle circostanze di ciascun caso, il sistema più idoneo per porre rimedio alla disparità di trattamento tra diversi partecipanti a un’infrazione, consistente nel fatto che la gravità del comportamento illecito degli uni è stata sottovalutata rispetto alla gravità del comportamento illecito degli altri, può consistere in una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a questi ultimi (v., in tal senso, sentenza Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punti 55 e 56 e giurisprudenza ivi citata).

96      Però, senza che sia necessario chiedersi se la giurisprudenza citata al punto precedente possa applicarsi nel caso della ricorrente, occorre respingere comunque la censura in esame in quanto infondata.

97      Infatti, a sostegno della sua affermazione secondo cui l’Almamet sarebbe un capo dell’intesa, la ricorrente adduce soltanto la circostanza che quasi tutte le riunioni dell’intesa sono state organizzate da tale impresa. La ricorrente cita a tal riguardo i punti 64 e 67 della decisione impugnata, secondo i quali le prime due riunioni dell’intesa si sono tenute nei locali dell’Almamet e sono state organizzate da un responsabile di quest’ultima.

98      Innanzitutto, occorre rilevare che, sebbene da tali due punti della decisione impugnata risulti effettivamente che le riunioni del 22 aprile e del 7 settembre 2004, relative alla polvere di carburo di calcio, si sono tenute nei locali dell’Almamet, è tuttavia inesatto affermare che tutte le riunioni dell’intesa sono state organizzate da quest’ultima impresa.

99      Dal punto 69 della decisione impugnata risulta che, nel corso della riunione del 7 settembre 2004, i partecipanti, tra cui la ricorrente, hanno deciso di organizzare regolarmente analoghe riunioni e di assumere a turno la responsabilità della loro organizzazione. La decisione impugnata fa riferimento in seguito, ai punti da 70 a 89, ad altre nove riunioni relative alla polvere di carburo di calcio, organizzate da diversi partecipanti all’intesa. Il punto 78 della decisione impugnata afferma che la stessa ricorrente ha organizzato la settima riunione, che ha avuto luogo a Vienna (Austria) il 22 novembre 2005, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente. Inoltre, secondo il punto 90 della decisione impugnata, nel corso dell’undicesima ed ultima riunione relativa al medesimo prodotto, si era deciso che la ricorrente sarebbe stata responsabile dell’organizzazione di un’ulteriore riunione (successivamente annullata, come risulta dal punto 91 della decisione stessa), che avrebbe dovuto tenersi a Vienna il 9 gennaio 2007. A tal fine, la ricorrente aveva già effettuato una prenotazione in un albergo.

100    Per quanto riguarda il carburo di calcio in granuli, la Commissione, al punto 98 della decisione impugnata, ha rilevato che la prima riunione si è tenuta il 7 aprile 2004, in un albergo in Slovenia, e che essa è stata organizzata dalla TDR‑Metalurgija d.d. La ricorrente e la Novácke chemické závody a.s erano le altre sole imprese ad aver partecipato a tale riunione. Al punto 99 della decisione impugnata, la Commissione fa riferimento ad altre due riunioni tenutesi a Bratislava (Slovacchia) tra gli stessi tre produttori di tale prodotto. Essa aggiunge, tuttavia, che le questioni relative al carburo di calcio in granuli erano state altresì esaminate nell’ambito delle riunioni relative al carburo di calcio in polvere o nel corso delle riunioni speciali che s’inserivano nel prolungamento delle prime (v. punti 101 e 108 della decisione impugnata).

101    Per quanto riguarda le riunioni della parte dell’intesa relativa al magnesio, alla quale la ricorrente non ha partecipato, la Commissione rileva, al punto 115 della decisione impugnata, che le tre imprese che partecipavano a tali riunioni, tra cui l’Almamet, assumevano a turno la responsabilità della loro organizzazione nonché i relativi costi.

102    Per quanto concerne l’argomento secondo cui l’Almamet sarebbe il capo o l’istigatore dell’infrazione in quanto ha organizzato le prime due riunioni, va ricordato che il Tribunale ha avuto occasione di analizzare e di respingere un argomento analogo nella sua sentenza Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra (punti da 77 a 79), emessa a seguito di un ricorso proposto avverso la decisione impugnata da un altro partecipante alla stessa intesa.

103    Il Tribunale ha constatato che dal punto 54 della decisione impugnata risultava che, secondo la Commissione, l’accordo relativo al carburo di calcio in polvere ha trovato la sua origine nella tendenza negativa manifestata dal prezzo di tale prodotto dall’inizio del XXI secolo, unitamente ad un aumento del costo di produzione e ad un calo della domanda. Secondo il punto 104 della decisione impugnata, un’analoga sensazione era diffusa sul mercato del carburo di calcio in granuli. Questo ultimo punto cita un «dipendente dell’Akzo Nobel», il quale avrebbe asserito che, per tutti i fornitori del prodotto in questione, «sembravano necessari aumenti di prezzo». Per quanto riguarda il magnesio, anch’esso destinato all’industria siderurgica e sostituibile al carburo di calcio in polvere, la Commissione riconosce, al punto 113 della decisione impugnata, che la domanda di tale prodotto progrediva, ma aggiunge che «i fornitori erano pure coscienti dell’aumento della forza dei loro clienti sul mercato» ed erano, inoltre, sotto una pressione sempre maggiore a seguito dell’arrivo, sul mercato, di nuovi concorrenti cinesi.

104    Il Tribunale ha considerato che, in un contesto siffatto, poco importa chi abbia assunto l’iniziativa di organizzare una prima riunione, poiché tale iniziativa non faceva che tradurre le sensazioni comuni di più fabbricanti del prodotto in questione. Esso ha quindi respinto l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe omesso erroneamente di constatare una circostanza aggravante nei confronti di alcuni altri partecipanti, tra cui l’Almamet, in quanto questi erano i leader o gli istigatori dell’infrazione.

105    Tali considerazioni, per nulla messe in discussione dall’argomentazione formulata dalla ricorrente, consentono di respingere in quanto infondata anche la relativa censura sollevata da quest’ultima nell’ambito della presente causa.

106    In secondo luogo, il fatto, dedotto dalla ricorrente, che la stessa sia il partecipante più piccolo dell’intesa, dal punto di vista del fatturato realizzato con i prodotti interessati da quest’ultima, è preso in considerazione a sufficienza nel quadro del metodo di calcolo dell’importo di base adottato negli orientamenti, che consiste nel calcolo di detto importo in funzione del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione. Ovviamente, un fatturato inferiore sul mercato interessato implica la fissazione di un importo base inferiore.

107    Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la ricorrente sarebbe un «partecipante insignificante» dell’intesa, va rilevato che il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione era espressamente previsto come circostanza attenuante nel punto 3, primo trattino, degli orientamenti del 1998, ma che esso non è stato incluso nell’elenco non esaustivo delle circostanze attenuanti di cui al punto 29 degli orientamenti.

108    In ogni caso, la ricorrente non soddisfaceva le condizioni per il riconoscimento di una tale circostanza attenuante, ammesso che ciò fosse stato possibile nella vigenza degli orientamenti. Come ha dichiarato il Tribunale nella sua sentenza del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione (T‑220/00, Racc. pag. II‑2473, punti 167 e 168), un tale ruolo passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione implica che l’impresa interessata tenga un «profilo basso», ossia non partecipi attivamente all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali. Tra gli elementi atti a evidenziare il ruolo passivo di un’impresa nell’ambito di un’intesa, possono annoverarsi il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione ad essa, o anche l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione.

109    Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha partecipato a tutte le riunioni dell’intesa relative ai due prodotti che essa commercializzava, ossia la polvere e i granuli di carburo di calcio (v. rispettivamente i punti da 64 a 88, 98 e 99 della decisione impugnata). Essa ha anche organizzato una riunione e ha accettato la responsabilità di organizzarne un’altra (v. supra, punto 99). Inoltre, dalla decisione impugnata risulta che il suo contributo alle riunioni a cui era presente era analogo a quello degli altri partecipanti. Infatti, gli anzidetti punti della decisione impugnata rilevano che i partecipanti alle varie riunioni comunicavano informazioni sui loro volumi di vendita e che, in seguito, veniva aggiornata la tabella della ripartizione del mercato. Inoltre, i prezzi da applicare erano discussi e occasionalmente erano decisi aumenti di prezzo (v., ad esempio, i punti 67 e 68 della decisione impugnata). Peraltro, dal punto 83 della decisione impugnata risulta che un altro membro dell’intesa, che non poteva partecipare alla riunione del 25 aprile 2006, aveva preliminarmente trasmesso alla ricorrente le cifre che lo riguardavano affinché quest’ultima le comunicasse ai membri dell’intesa durante tale riunione. Pertanto, nulla consente di concludere che il comportamento della ricorrente fosse passivo e che il suo ruolo nell’infrazione fosse «insignificante» o, più in generale, diverso da quello svolto dagli altri partecipanti.

110    Per quanto riguarda, infine, l’affermazione della ricorrente secondo cui essa sarebbe stata «costretta» dagli altri membri dell’intesa a rifornirsi di magnesio presso un altro partecipante all’infrazione, al di là del fatto che la ricorrente non spiega come, e con quali mezzi, gli altri membri dell’intesa abbiano potuto imporle un tale obbligo, quest’ultimo, quand’anche dimostrato, non inciderebbe negativamente sulla gravità relativa della sua partecipazione all’infrazione. Peraltro, come ricorda giustamente la Commissione, il Tribunale ha già statuito che un’impresa che subisca pressioni per aderire a un’intesa può informarne le autorità competenti, anziché aderire all’intesa, e pertanto non può invocare tali pressioni per ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta (sentenza del Tribunale del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc. pag. II‑1181, punto 344).

111    In terzo luogo, non può essere accolto neanche l’argomento della ricorrente relativo al fatto che essa sarebbe, dal punto di vista delle sue dimensioni globali, un’impresa molto più piccola della maggior parte degli altri membri dell’intesa. Da una parte, occorre rilevare che, ai sensi del punto 30 degli orientamenti, la Commissione presterà particolare attenzione all’esigenza di garantire l’effetto sufficientemente dissuasivo delle ammende e, a tal fine, può aumentare l’ammenda da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande al di là delle vendite dei beni e servizi ai quali l’infrazione si riferisce. D’altra parte, a norma del punto 35 degli orientamenti, in circostanze eccezionali, la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. Pertanto, gli orientamenti prevedono, a determinate condizioni, la possibilità di tener conto, in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda, delle notevoli dimensioni globali di un’impresa che abbia partecipato a un’infrazione alle regole della concorrenza o, al contrario, della capacità contributiva ridotta di un’impresa in tale situazione.

112    Però, al di là di dette possibilità, un’impresa non può pretendere una riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale per il solo fatto che le sue dimensioni globali sono molto inferiori a quelle di altri partecipanti alla stessa infrazione. Infatti, nella sua sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 312), la Corte ha statuito che la Commissione non era tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo.

113    Poiché la ricorrente si è limitata a invocare, al fine di ottenere una riduzione dell’importo di base dell’ammenda inflittale, le sue dimensioni globali asseritamente inferiori a quelle di altri partecipanti alla stessa intesa, occorre respingere quest’ultimo argomento e, di conseguenza, la quarta parte nella sua interezza. Inoltre, per gli stessi motivi e tenuto conto anche dell’osservazione generale di cui al precedente punto 26, occorre considerare, in vista di un eventuale esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, che tale argomento della ricorrente non consente di concludere che l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta, determinato dalla Commissione conformemente al metodo enunciato negli orientamenti, supera la misura appropriata.

 Sulla quinta parte, vertente sull’omessa presa in considerazione, da parte della Commissione, del fatto che la ricorrente ha partecipato soltanto ad alcune parti dell’infrazione

114    La ricorrente rileva che la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, che gli accordi e le pratiche concordate di cui trattasi costituivano un’infrazione unica e continuata. Però, essa avrebbe partecipato all’infrazione solo per due dei tre prodotti interessati, vale a dire la polvere e i granuli di carburo di calcio, come avrebbe ammesso la stessa Commissione. La giurisprudenza imporrebbe di tener conto di tale partecipazione parziale in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e di determinazione dell’importo dell’ammenda, ma la Commissione avrebbe omesso di farlo nel caso di specie. Secondo la ricorrente, nel suo caso, la Commissione avrebbe dovuto ridurre l’importo di base dell’ammenda per tener conto del fatto che la prima ha partecipato all’infrazione solo per due dei tre prodotti interessati. Inoltre, la fissazione del medesimo importo di base per tutte le imprese partecipanti all’infrazione sarebbe illegittima, in quanto l’importo di base dell’ammenda da infliggere a ciascun partecipante all’infrazione dovrebbe riflettere le differenze nella misura della partecipazione di ciascuno di essi all’infrazione e, conseguentemente, nel livello di gravità dell’infrazione che sia loro imputabile.

115    È certamente vero che, se, da un lato, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua, dall’altro, occorre prendere in considerazione tale elemento in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, se del caso, di determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 86).

116    Orbene, si deve rilevare che il metodo di determinazione dell’ammenda descritto negli orientamenti e riassunto supra al punto 7 soddisfa pienamente i requisiti individuati da tale giurisprudenza. Infatti, come ha in sostanza rilevato la Commissione al punto 296 della decisione impugnata, l’importo di base dell’ammenda è determinato sulla base delle vendite effettuate dall’impresa interessata in relazione all’infrazione, il che significa che sono prese in considerazione solo le vendite dei prodotti per i quali l’impresa in questione ha partecipato all’infrazione. In concreto, nel caso della ricorrente, sono state prese in considerazione soltanto le vendite che essa ha effettuato con la polvere e i granuli di carburo di calcio, come conferma il punto 288 della decisione impugnata.

117    Del resto, è inesatta l’affermazione della ricorrente, secondo cui per tutte le imprese partecipanti all’infrazione sarebbe stato fissato il medesimo importo di base. Tale importo è determinato, per ciascuna impresa, sulla base delle vendite che la stessa ha effettuato in relazione all’infrazione. Di conseguenza, per ciascun partecipante all’infrazione è fissato un importo di base diverso. Che ciò sia effettivamente avvenuto nel caso di specie è confermato, del resto, dal punto 308 della decisione impugnata, che include una tabella contenente gli importi di base dell’ammenda fissati per ciascuna delle imprese partecipanti all’infrazione controversa.

118    Ne consegue che la quinta parte è infondata e deve essere respinta. Inoltre, tenuto conto anche dell’osservazione generale di cui al precedente punto 26, occorre rilevare, in vista di un eventuale esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, che tale argomento della ricorrente non consente di concludere che l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta, determinato dalla Commissione conformemente al metodo enunciato negli orientamenti, supera la misura appropriata.

 Sulla sesta parte, vertente su un errore di diritto e sulla violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione del diritto di ingresso

119    In primo luogo, la ricorrente denuncia una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe motivato a sufficienza la fissazione al 17% della percentuale applicabile per la determinazione del diritto di ingresso. Essa ritiene che la Commissione abbia violato l’obbligo di motivazione, quale definito dalla giurisprudenza, poiché avrebbe utilizzato formule stereotipate e non si sarebbe espressa sull’aspetto determinante per la fissazione del diritto di ingresso, vale a dire l’effetto dissuasivo menzionato nel punto 25 degli orientamenti, nonché sui motivi che l’hanno indotta a fissare al 17% la percentuale necessaria per ottenere l’effetto dissuasivo voluto.

120    La portata dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 253 CE è stata richiamata supra ai punti da 28 a 30. Per quanto riguarda, in particolare, la portata di tale obbligo in relazione al calcolo dell’importo di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza, da una costante giurisprudenza risulta che i requisiti della forma sostanziale che detto obbligo di motivazione costituisce sono soddisfatti quando la Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione, nonché gli elementi di valutazione di cui ha tenuto conto a tali fini in applicazione delle regole indicative contenute nei suoi orientamenti (v. sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2005, Brouwerij Haacht/Commissione, T‑48/02, Racc. pag. II‑5259, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

121    Nella fattispecie, ai punti 291 e seguenti della decisione impugnata, la Commissione ha esposto, sotto il titolo «Determinazione dell’importo di base dell’ammenda», gli elementi di cui ha tenuto conto per determinare l’importo di base dell’ammenda applicabile a ciascun partecipante all’infrazione, compreso il diritto di ingresso. In particolare, ai punti da 292 a 296 della decisione impugnata, essa ha analizzato la gravità dell’infrazione ed ha segnatamente osservato, al punto 294, che un’infrazione come quella di cui trattasi «costituisce, per la sua stessa natura, una delle più gravi restrizioni della concorrenza». Ai punti 297 e 298 della decisione impugnata, essa ha fatto riferimento alla quota di mercato aggregata dei partecipanti all’infrazione (v. anche supra, punti da 28 a 34). Infine, ai punti 299 e 300 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato, rispettivamente, l’estensione geografica dell’intesa, che è quella indicata supra al punto 1, e il fatto che gli accordi illeciti «erano generalmente attuati e la loro applicazione era controllata».

122    Dopo aver esposto tali considerazioni, la Commissione ne ha tratto le conseguenze, al punto 301 della decisione impugnata, ai fini della fissazione della percentuale da utilizzare per determinare l’importo di base dell’ammenda. Per quanto riguarda la percentuale da utilizzare per la determinazione del diritto di ingresso, essa ha rilevato, al punto 306 della decisione impugnata, quanto segue:

«Date le circostanze particolari del caso e tenuto conto dei criteri precedentemente esaminati, relativi alla natura dell’infrazione e all’estensione geografica della stessa, la percentuale da applicare per l’importo supplementare è fissata al 17%».

123    Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione ha esposto, nella decisione impugnata, una motivazione sufficiente a giustificare la propria scelta della percentuale del 17% ai fini della determinazione del diritto di ingresso. Essa non si è limitata a «formule stereotipate», ma ha rinviato alle considerazioni precedentemente esposte, relative alla gravità dell’infrazione (punti da 292 a 296), secondo le quali si trattava di un’infrazione da annoverare, per sua natura, tra le più gravi, nonché a quelle relative all’estensione geografica dell’infrazione. I criteri utilizzati sono stati pertanto indicati con sufficiente precisione, e occorre quindi respingere la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione.

124    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, se la Commissione avesse effettuato una valutazione corretta, avrebbe dovuto tener conto dei suoi argomenti dedotti nel corso del procedimento amministrativo e, di conseguenza, avrebbe dovuto fissare un diritto di ingresso meno elevato o addirittura rinunciare a includere tale diritto nell’importo di base dell’ammenda che sarebbe stata inflitta alla ricorrente. A tal riguardo, la ricorrente menziona la creazione di un programma interno di formazione relativo alle infrazioni al diritto della concorrenza, nonché la situazione di crisi in cui si sarebbe trovata durante il periodo dell’infrazione. Essa sottolinea, inoltre, di essere stata l’unica impresa partecipante all’infrazione ad aver espresso il proprio pentimento per avervi partecipato.

125    Riguardo a tale argomento, va rilevato innanzitutto che, a termini del punto 25 degli orientamenti, la Commissione «inserirà nell’importo di base» il diritto di ingresso. In altri termini, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, la Commissione non avrebbe dovuto decidere se occorresse o meno includere il diritto di ingresso nell’importo di base dell’ammenda che avrebbe inflitto alla ricorrente. Il metodo descritto negli orientamenti, a cui la Commissione si è attenuta, prevede l’inclusione di tale somma nell’importo di base.

126    Inoltre, rispettivamente dai punti 324 e 329 della decisione impugnata, risulta che la Commissione ha preso in considerazione le affermazioni della ricorrente relative all’introduzione di un programma interno di formazione e alla sua situazione di crisi economica durante il periodo dell’infrazione, nel contesto dell’esame delle eventuali circostanze attenuanti da constatare per ciascun partecipante all’intesa.

127    A tal riguardo, si deve ricordare che il diritto di ingresso di cui al punto 25 degli orientamenti fa parte dell’importo di base dell’ammenda che, come risulta dal punto 19 dei medesimi orientamenti, deve riflettere la gravità dell’infrazione e non la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese interessate. Secondo la giurisprudenza, tale ultima questione deve essere esaminata nel contesto dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti. La Commissione ha pertanto la facoltà di fissare la percentuale del valore delle vendite menzionata al punto 25 degli orientamenti, come del resto quella menzionata al punto 21 degli stessi orientamenti, al medesimo livello per tutti i partecipanti all’intesa (v. sentenza Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

128    Ne consegue che alla Commissione non può essere contestato un errore di diritto o una violazione dei propri orientamenti in quanto non avrebbe fissato, nei confronti della ricorrente, ai fini della determinazione del diritto di ingresso, una percentuale del valore delle vendite inferiore al 17%, in considerazione delle asserite circostanze particolari del suo caso, quali riassunte supra al punto 124. Queste ultime avrebbero dovuto essere considerate nel quadro dell’esame delle eventuali circostanze attenuanti da applicare a favore della ricorrente, e, come già rilevato supra al punto 126, due di esse sono menzionate in tale contesto nella decisione impugnata.

129    È certamente vero che la Commissione non ha applicato alcuna circostanza attenuante a favore della ricorrente. Tuttavia, la questione se tale valutazione sia erronea, in quanto le predette affermazioni della ricorrente giustificherebbero il riconoscimento di dette circostanze, deve essere analizzata nel quadro del secondo motivo, con il quale la ricorrente contesta alla Commissione un errore di diritto proprio per tale ragione. Peraltro, nell’ambito dell’argomentazione formulata a sostegno di tale motivo, la ricorrente ribadisce e amplifica le anzidette affermazioni.

130    In terzo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione la violazione dei princìpi della parità di trattamento e di proporzionalità, in quanto essa ha fissato «il medesimo [diritto di ingresso] per tutte le imprese partecipanti all’infrazione». Da un parte, la ricorrente sostiene che l’esigenza della dissuasione è maggiore nei confronti delle imprese che in passato hanno già partecipato più volte a intese, come sarebbe il caso di alcuni partecipanti all’intesa controversa, vale a dire l’Akzo Nobel e la Degussa AG. Dal canto suo, essa non sarebbe mai stata, in passato, destinataria di una decisione della Commissione per violazione dell’articolo 81 CE. Per tale ragione, in particolare, i princìpi della parità di trattamento e di proporzionalità avrebbero dovuto indurre la Commissione a fissare, nel suo caso, un diritto di ingresso molto inferiore che nel caso dell’Akzo Nobel e della Degussa. D’altra parte, la ricorrente sostiene che, ai fini della fissazione del diritto di ingresso, occorre tener conto anche delle dimensioni relative delle diverse imprese coinvolte nell’infrazione. In particolare, la giurisprudenza ammetterebbe la pertinenza del fatturato globale di un’impresa ai fini della determinazione della capacità finanziaria dei membri di un’intesa. Orbene, le dimensioni della ricorrente e il suo fatturato globale costituirebbero solo una frazione di quelli delle altre imprese partecipanti all’infrazione, segnatamente di quelli dell’Akzo Nobel e della Degussa. La Commissione avrebbe ignorato tale importante differenza in sede di fissazione del diritto di ingresso. Una corretta valutazione avrebbe dovuto indurla a fissare, nei confronti della ricorrente, una percentuale ben inferiore al 17%.

131    Neppure questi argomenti possono essere accolti. Innanzitutto, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non ha fissato il medesimo diritto di ingresso per ciascun partecipante all’intesa. Essa ha certamente fissato, per tutti i partecipanti, la medesima percentuale (17%) da utilizzare per il calcolo di tale diritto. Tuttavia, poiché la somma denominata «diritto di ingresso» consiste in una percentuale del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione da ciascun partecipante all’intesa, essa varia per ciascuno di tali partecipanti, in funzione delle differenze nel valore delle vendite da essi effettuate (sentenza Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 58).

132    Inoltre, per quanto riguarda la qualità di recidive dell’Akzo Nobel e della Degussa, va rilevato che le considerazioni esposte supra al punto 127 giustificano altresì che le circostanze aggravanti, come la recidiva, da constatare nei confronti dell’uno o dell’altro partecipante a un’infrazione, siano prese in considerazione in una fase successiva della determinazione dell’importo dell’ammenda, dopo la fissazione dell’importo di base di cui fa parte il diritto di ingresso. Infatti, come si è rilevato supra al punto 7, gli orientamenti della Commissione prevedono, in particolare, un adeguamento verso l’alto dell’importo di base per tener conto di circostanze aggravanti. La recidiva è compresa tra le circostanze aggravanti menzionate, a titolo indicativo, al punto 28, primo trattino, degli orientamenti.

133    Così, nel caso di specie, come risulta dai punti 309 e 310 della decisione impugnata, la Commissione ha effettivamente applicato tale circostanza aggravante all’Akzo Nobel e alla Degussa, aumentando nei loro confronti l’importo di base dell’ammenda rispettivamente del 100% e del 50% per tenerne conto.

134    Non può, pertanto, essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui, nel suo caso, avrebbe dovuto essere applicata, per il calcolo del diritto di ingresso, una percentuale inferiore a quella applicata nei confronti degli altri partecipanti all’intesa e, in particolare, delle due imprese recidive anzidette.

135    Infine, per le ragioni esposte supra ai punti da 111 a 113, si deve concludere che le asserite differenze di dimensioni e di fatturato globale tra la ricorrente e altri partecipanti all’intesa, quand’anche fossero dimostrate, non imporrebbero comunque la scelta, ai fini della determinazione del diritto di ingresso, di una percentuale inferiore nel caso della ricorrente.

136    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la sesta parte. Inoltre, tenuto conto anche dell’osservazione generale di cui al precedente punto 26, occorre rilevare, in vista di un eventuale esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, che tale argomento della ricorrente non consente di concludere che l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta, determinato dalla Commissione conformemente al metodo enunciato negli orientamenti, supera la misura appropriata. Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto integralmente.

 Sul secondo motivo, vertente sull’omissione illegittima, da parte della Commissione, della presa in considerazione, a favore della ricorrente, delle circostanze attenuanti

137    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è illegittima, in quanto la Commissione non ha tenuto conto, a suo favore, di importanti circostanze attenuanti. Tale motivo si articola in cinque parti, vertenti, la prima, sull’assenza di attuazione degli accordi controversi, di arricchimento per la ricorrente e di danno per i consumatori, la seconda, sulla mancata considerazione della cooperazione effettiva della ricorrente, la terza, sulla mancata considerazione della confessione e del pentimento della ricorrente, la quarta, sulla mancata considerazione delle misure di messa in conformità introdotte dalla ricorrente e, la quinta, sulla mancata considerazione della situazione di crisi del settore della produzione del carburo di calcio e della stessa ricorrente.

 Osservazioni preliminari

138    Come si è già rilevato al precedente punto 92, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, nel fissare l’importo delle ammende occorre determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse.

139    Conformemente a tale considerazione, gli orientamenti prevedono, al punto 29, una variazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di determinate circostanze attenuanti proprie a ciascuna impresa interessata. Tale punto contiene, in particolare, un elenco non esaustivo di circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione. Tuttavia, la presa in considerazione, ai fini della riduzione dell’importo dell’ammenda, di altre circostanze non incluse nell’elenco indicativo di cui al punto 29 degli orientamenti non è esclusa, purché siano idonee ad attenuare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione della persona fisica o giuridica interessata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2012, Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, T‑400/09, punto 61).

140    Occorre tener conto di tali osservazioni preliminari nel corso dell’analisi delle varie parti del presente motivo.

 Sulla prima parte, vertente sull’assenza di attuazione degli accordi controversi, di arricchimento per la ricorrente e di danno per i consumatori

141    Nel contesto della prima parte, la ricorrente ripete, in sostanza, gli argomenti riassunti supra ai punti da 66 a 68, che dimostrano, secondo lei, che gli accordi controversi sono stati attuati solo parzialmente e che l’infrazione non ha prodotto alcun effetto sul mercato, non ha arrecato alcun danno ai clienti e non ha consentito ai partecipanti di trarne un profitto indebito. Essa ritiene che tali asserite circostanze avrebbero dovuto essere prese in considerazione dalla Commissione, in quanto circostanze attenuanti, ai fini della riduzione dell’importo dell’ammenda.

142    A tal riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, ai punti 318 e 319 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato quanto segue:

«(318) Come indicato al punto 193, gli accordi tra i fornitori di carburo di calcio e di magnesio sono stati effettivamente attuati. Per tutta la durata dell’intesa, le parti si sono scambiate informazioni commerciali sensibili, si sono ripartite i clienti, hanno deciso di applicare gli aumenti di prezzo concordati e hanno discusso dell’attuazione degli accordi sulle quote aggiornando le loro tabelle di ripartizione del mercato. Gli accordi non escludevano il perseguimento della concorrenza tra i partecipanti, ma l’esistenza di rivalità e di imbrogli non inficia in alcun modo la conclusione secondo cui gli accordi erano attuati e comportavano una restrizione della concorrenza tra i fornitori di carburo di calcio e di granuli di magnesio.

(319)          Inoltre, nessuno dei partecipanti ha dichiarato di aver evitato una qualsiasi misura destinata ad applicare gli accordi illeciti. Più in particolare, nessun partecipante ha prodotto prove che indichino che egli si fosse effettivamente sottratto alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, almeno, che avesse violato chiaramente e in modo considerevole gli obblighi finalizzati all’attuazione dell’intesa in oggetto, al punto di aver perturbato il funzionamento stesso di quest’ultima (...) Gli imbrogli non hanno mai portato a un rifiuto degli accordi conclusi, ma sono sempre partiti dalla presa in considerazione delle intese adottate. Essi erano oggetto di discussioni accese durante le riunioni dell’intesa e, se necessario, venivano compensati».

143    Ne consegue che la Commissione ha ritenuto che gli accordi controversi fossero stati effettivamente attuati. Essa ha correttamente considerato, in sostanza, ai fini della valutazione di eventuali circostanze attenuanti, che il fatto che detti accordi non escludessero totalmente la concorrenza tra i partecipanti, e l’esistenza di rivalità e di imbrogli tra di essi, non inficiassero in alcun modo la realtà dell’infrazione. Infatti, dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa Commissione, al citato punto 318 della decisione impugnata, risulta in sostanza che un’impresa che, malgrado la concertazione con le proprie concorrenti, persegua una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente tentare di utilizzare l’intesa a proprio vantaggio, e sarebbe troppo facile per le imprese minimizzare il rischio di dover pagare un’ammenda ingente qualora potessero approfittare di un’intesa illecita e beneficiare in seguito di una riduzione dell’ammenda per il fatto di aver svolto solo un ruolo limitato nell’attuazione dell’infrazione, mentre il loro atteggiamento ha istigato altre imprese a comportarsi in maniera più dannosa per la concorrenza (v. sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, punto 491 e giurisprudenza ivi citata). Come la Corte ha confermato nella sua sentenza KME Germany e a., cit. al punto 58 supra (punti da 94 a 96), una tale interpretazione restrittiva delle condizioni richieste per beneficiare della circostanza attenuante relativa alla non applicazione degli accordi illeciti non costituisce affatto un errore di diritto.

144    Come rilevato, in sostanza, nel punto 319 della decisione impugnata, una circostanza attenuante avrebbe potuto essere riconosciuta alla ricorrente o ad un altro partecipante all’intesa soltanto nel caso, previsto dal punto 29, terzo trattino, degli orientamenti, in cui l’impresa interessata avesse fornito la prova che la propria partecipazione all’infrazione era sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (v., in tal senso, sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). È necessario constatare che la ricorrente non ha affatto fornito tale prova.

145    Per quanto riguarda, inoltre, l’affermazione della ricorrente secondo cui essa non avrebbe tratto alcun profitto dalla sua partecipazione all’infrazione, tale fatto, anche a ritenerlo dimostrato, non può costituire una circostanza attenuante. Come risulta da una giurisprudenza costante, parimenti richiamata al punto 320 della decisione impugnata, il fatto che un’impresa non abbia ricavato alcun utile dall’infrazione non può impedire l’imposizione di un’ammenda, se non si vuole che quest’ultima perda il proprio carattere dissuasivo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, a prendere in considerazione l’assenza di utili derivanti dall’infrazione in questione (v. sentenza del Tribunale del 25 giugno 2010, Imperial Chemical Industries/Commissione, T‑66/01, Racc. pag. II‑2631, punto 443 e giurisprudenza ivi citata).

146    La ricorrente ritiene inoltre che occorresse tener conto, a titolo di circostanza attenuante, dell’assenza di effetti dell’infrazione sul mercato. Ora, a tal riguardo, è sufficiente rinviare alle considerazioni espresse supra ai punti da 78 a 80, secondo le quali le affermazioni della ricorrente, relative all’assenza di effetti dell’infrazione controversa sul mercato, non sono state supportate da alcuna prova. In ogni caso, dalla considerazione espressa supra al punto 81 risulta che, quand’anche fosse stata fornita la prova di tali affermazioni, tenuto conto della natura intrinsecamente grave dell’infrazione controversa, il riconoscimento di una circostanza attenuante consistente nell’asserita mancanza di effetti dell’infrazione sul mercato non sarebbe stata giustificata.

147    Di conseguenza, occorre respingere la prima parte.

 Sulla seconda parte, vertente sulla mancata considerazione della cooperazione effettiva della ricorrente

148    La ricorrente contesta alla Commissione di aver illegittimamente omesso di tener conto della sua collaborazione effettiva a titolo di circostanza attenuante idonea a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda. Tale parte sarà esaminata insieme al terzo motivo, a cui è strettamente legata, anche perché la stessa ricorrente rinvia all’argomentazione dedotta a sostegno di quest’ultimo motivo.

 Sulla terza parte, vertente sulla mancata considerazione della confessione e del pentimento della ricorrente

149    La ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, la Commissione può concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda se un’impresa confessa la propria partecipazione a un’infrazione. Essa sottolinea di avere immediatamente confessato l’intera infrazione che le era contestata e ritiene che di ciò si sarebbe dovuto tener conto, a titolo di circostanza attenuante, nel fissare l’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta. La ricorrente aggiunge di essere stata l’unica partecipante all’intesa ad aver espresso chiaramente il proprio pentimento per l’infrazione che aveva commesso. Essa fa riferimento alle dichiarazioni espresse in tal senso dal suo proprietario durante l’audizione nell’ambito del procedimento amministrativo e ritiene di aver meritato, anche per questa ragione, il riconoscimento di una circostanza attenuante.

150    A tal riguardo, va rilevato che la mera assenza di contestazione dei fatti da parte dell’impresa interessata non è compresa tra le circostanze attenuanti elencate a titolo indicativo nel punto 29 degli orientamenti. La comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4) prevedeva effettivamente, al punto D, paragrafo 2, una riduzione dell’importo dell’ammenda in caso di cooperazione, per un’impresa che, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, informasse la Commissione di non contestare i fatti materiali sui quali erano basate le sue accuse. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente riguarda casi in cui era applicabile tale comunicazione. Tuttavia, la comunicazione in questione non era applicabile ai fatti del caso di specie, essendo stata sostituita dalla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, che non prevedeva una riduzione analoga.

151    A questo proposito, va osservato che, come è stato rilevato supra al punto 74, sebbene la Commissione non possa discostarsi dalle regole che si è imposta senza fornire motivazioni compatibili con il principio della parità di trattamento, essa è invece libera di modificare o di sostituire tali regole e non le può essere contestato, in un caso che rientri nell’ambito di applicazione delle nuove regole, di non aver tenuto conto di una circostanza attenuante che non sia prevista da queste ultime, per il solo motivo che la stessa era prevista dalle regole precedenti.

152    Ne consegue che il solo fatto che, in precedenti decisioni adottate in conformità a regole e a una prassi successivamente modificate, la Commissione avesse tenuto conto, ai fini della riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa partecipante a un’intesa, dell’assenza di contestazione, da parte di quest’ultima, dei fatti che le erano contestati, non significa che essa fosse tenuta, nel caso di specie, a concedere alla ricorrente una riduzione dell’importo dell’ammenda per lo stesso motivo (v., in tal senso, sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 60).

153    Pertanto, ai fini dell’analisi del presente motivo, occorre esaminare se l’assenza di contestazione, da parte della ricorrente, dei fatti che le erano addebitati nonché il fatto che essa abbia espresso il proprio pentimento fossero idonei ad attenuare la gravità relativa della sua partecipazione all’intesa e a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta (v., in tal senso, sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 61).

154    A tal riguardo, va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell’impresa in questione abbia consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi fine (v. sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

155    Nel caso di specie, occorre ricordare che la Commissione ha contestato alla ricorrente una partecipazione alle parti dell’intesa relative alla polvere e ai granuli di carburo di calcio. Per quanto riguarda la prima di queste due parti, va ricordato che l’esistenza dell’intesa controversa è stata portata a conoscenza della Commissione dall’Akzo Nobel, come evidenziato dal punto 335 della decisione impugnata. Peraltro, come risulta dalla nota a piè di pagina n. 143 del punto 64 e dal punto 348 della decisione impugnata, la Commissione aveva sequestrato, nei locali di un’altra impresa partecipante all’intesa, vale a dire la TDR Metalurgija, prove costituite da documenti della medesima parte dell’intesa e, più in particolare, della prima riunione relativa al prodotto in questione, tenutasi il 22 aprile 2004.

156    Alla luce di tali elementi, si deve constatare che la Commissione disponeva di un numero notevole di prove dei fatti addebitati alla ricorrente per quanto riguarda la sua partecipazione alla parte dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio. In tali circostanze, e in assenza di argomenti della ricorrente idonei a dimostrare il contrario, si deve concludere che la Commissione era comunque in grado di provare i fatti addebitati alla ricorrente per quanto riguarda tale parte dell’intesa. Pertanto, l’assenza di contestazione di tali fatti da parte della ricorrente non può essere considerata come una collaborazione effettiva durante il procedimento amministrativo, ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti e della giurisprudenza citata supra al punto 154, e non può quindi giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

157    Per quanto riguarda la parte dell’intesa relativa ai granuli di carburo di calcio, va ricordato che, come risulta dai punti da 342 a 346 della decisione impugnata, è stata la ricorrente a fornire alla Commissione, nel contesto di una domanda ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, prove che hanno contribuito all’accertamento di tale parte dell’infrazione. Per tale ragione, alla ricorrente è stata concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda pari al 35%, in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (punto 346 della decisione impugnata).

158    Indipendentemente dalla questione se detta percentuale di riduzione fosse adeguata, il che viene contestato dalla ricorrente con il suo terzo motivo, esaminato in prosieguo, non può comunque ammettersi che la Commissione dovesse concedere alla ricorrente una riduzione distinta dell’importo dell’ammenda, per il fatto di non aver contestato la propria partecipazione a una parte dell’intesa che essa stessa ha aiutato la Commissione a provare.

159    Infine, per quanto riguarda il fatto che la ricorrente abbia espresso il proprio pentimento per aver partecipato all’intesa, per quanto sia lodevole, esso non può incidere sulla realtà dell’infrazione accertata e, pertanto, non può costituire una circostanza attenuante che giustifichi una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta (v., per analogia, sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 79).

160    Dall’insieme delle considerazioni che precedono, risulta che la terza parte è infondata e deve essere respinta.

 Sulla quarta parte, vertente sulla mancata considerazione delle misure di messa in conformità introdotte dalla ricorrente

161    La ricorrente sostiene che sia la Commissione, in una decisione riguardante una diversa infrazione, sia il Tribunale, nella sua sentenza del 14 luglio 1994, Parker Pen/Commissione (T‑77/92, Racc. pag. II‑549, punto 93), hanno considerato come una circostanza attenuante, giustificante una riduzione dell’importo dell’ammenda, l’introduzione di misure di messa in conformità da parte di un’impresa sottoposta a un procedimento per infrazione alle regole della concorrenza del diritto dell’Unione. Poiché la ricorrente ha introdotto misure del genere, dopo l’apertura del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, essa ritiene che avrebbe dovuto beneficiare, per tale motivo, di una riduzione dell’importo dell’ammenda.

162    A tal riguardo, va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, se è certo importante il fatto che un’impresa abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione da parte di membri del suo personale, tale circostanza non altera in alcun modo la realtà dell’infrazione rilevata. Ne consegue che il solo fatto che, in alcuni casi, la Commissione abbia preso in considerazione, nella sua prassi decisionale anteriore, l’attuazione di un programma di adeguamento alla stregua di una circostanza attenuante non fa sorgere a suo carico l’obbligo di procedere allo stesso modo in un caso determinato (v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, T‑224/00, Racc. pag. II‑2597, punto 280 e giurisprudenza ivi citata). È, peraltro, ciò che ha rilevato la Commissione, al punto 325 della decisione impugnata, per respingere tale domanda della ricorrente.

163    La sentenza Parker Pen/Commissione, cit. supra al punto 161, invocata dalla ricorrente a sostegno della sua argomentazione, non può condurre a una conclusione diversa.

164    Da una parte, al punto 93 di tale sentenza, il Tribunale si è limitato a constatare che la Commissione aveva preso in considerazione, nella sua decisione in oggetto, circostanze attenuanti che militavano a favore della ricorrente nel caso in questione, in particolare il fatto che essa aveva attuato un programma di adeguamento inteso ad assicurare il rispetto, da parte dei suoi distributori e delle sue controllate, delle norme sulla concorrenza. Il Tribunale non doveva pronunciarsi, e non si è pronunciato, sulla questione se la Commissione fosse tenuta a tener conto di questo fatto a titolo di circostanza attenuante. Al contrario, il Tribunale ha dichiarato che, nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti, l’ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente nella causa in questione non era adeguata, in considerazione in particolare dell’esiguo fatturato cui si riferiva l’infrazione e, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ne ha ridotto l’importo (sentenza Parker Pen/Commissione, cit. al punto 161 supra, punto 95).

165    D’altra parte, al punto 24 della sua decisione 92/426/CEE, del 15 luglio 1992, relativa ad un procedimento in forza dell’articolo [81 CE] (IV/32.725 – Viho/Parker Pen) (GU L 233, pag. 27), oggetto della causa in questione, la Commissione ha osservato che durante il periodo dell’infrazione erano state applicate misure di messa in conformità, che tuttavia non hanno potuto impedire la commissione dell’infrazione, ma che, dopo la scoperta di quest’ultima da parte della Commissione, e su sua richiesta espressa, la ricorrente in detta causa aveva posto fine all’infrazione. In altri termini, nella causa anzidetta, ad esser considerata come circostanza attenuante non è stata soltanto l’adozione, nello stesso periodo in cui l’infrazione in questione veniva commessa, di misure volte ad assicurare il rispetto delle regole della concorrenza, ma anche il comportamento dell’impresa interessata dopo l’intervento della Commissione.

166    Inoltre, anche ammettendo che, come sostiene la ricorrente, in varie decisioni precedenti la Commissione abbia tenuto conto, a titolo di circostanza attenuante, del fatto che un’infrazione fosse stata commessa malgrado l’adozione, da parte dell’impresa interessata, di misure volte ad impedire infrazioni analoghe, dalla giurisprudenza citata supra al punto 162 risulta che neanche tale argomento può essere accolto. La Commissione non è quindi tenuta a considerare un tale elemento alla stregua di circostanza attenuante purché si conformi al principio della parità di trattamento, il quale implica che non si proceda ad una valutazione diversa su tale punto tra le imprese destinatarie di una stessa decisione (sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 162 supra, punto 281). Orbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché una circostanza attenuante siffatta non è stata riconosciuta nei confronti di alcuno dei partecipanti all’intesa.

167    Va inoltre rilevato che la ricorrente sostiene che la giurisprudenza citata supra al punto 162 è troppo restrittiva, data la necessità di tener conto di elementi di prevenzione speciale nel determinare l’importo dell’ammenda, degli inconvenienti derivanti dalla mancata presa in considerazione dei programmi di messa in conformità per le imprese che chiedono un trattamento favorevole da parte della Commissione e del fatto che le infrazioni alle regole della concorrenza devono essere state commesse quantomeno per negligenza. Essa ritiene pertanto che l’introduzione del proprio programma rigoroso di conformità dovrebbe essere presa in considerazione come circostanza attenuante.

168    Tali argomenti non convincono.

169    Dagli orientamenti si evince che la Commissione è cosciente della necessità di assicurare non solo il carattere dissuasivo, sul piano generale, della sua azione in materia di infrazioni al diritto della concorrenza, ma, in particolare, l’effetto dissuasivo specifico dell’ammenda che essa infligge a un’impresa che abbia commesso una tale infrazione. Ciò è confermato dal punto 4 degli orientamenti, il quale tra l’altro recita: «Le ammende devono avere un effetto sufficientemente dissuasivo, allo scopo (...) di sanzionare le imprese in causa (effetto dissuasivo specifico)». Tuttavia, la semplice adozione, da parte di un’impresa, di un programma di adeguamento alle regole della concorrenza non può costituire una garanzia valida e sicura del futuro e durevole rispetto, da parte di quest’ultima, di dette regole, cosicché un siffatto programma non può obbligare la Commissione ad una riduzione dell’ammenda per il motivo che lo scopo di prevenzione che essa persegue sarebbe già, almeno in parte, raggiunto (sentenza Degussa/Commissione, cit. al punto 66 supra, punto 361). La ricorrente non ha peraltro addotto alcun elemento concreto che dimostri che l’effetto dissuasivo specifico richiesto avrebbe potuto essere raggiunto con un’ammenda di importo inferiore, nel caso di imprese che avevano adottato misure di messa in conformità. Se l’adozione di tali misure è quindi nello stesso interesse dell’impresa, nel tentativo di prevenire future infrazioni alle regole di concorrenza e di evitare così le sanzioni conseguenti a dette infrazioni, non può pretendersi che la Commissione o il Tribunale, quando esercita la sua competenza estesa al merito in materia di ammende, ricompensi automaticamente e sistematicamente, con una riduzione dell’importo dell’ammenda, l’adozione delle misure anzidette.

170    Deve essere respinto anche l’argomento della ricorrente relativo ai presunti inconvenienti che risulterebbero dalla mancata presa in considerazione di una tale circostanza attenuante, per le imprese che chiedono un trattamento favorevole da parte della Commissione. A tal riguardo, in udienza, la ricorrente ha precisato che tali inconvenienti deriverebbero dal fatto che, in mancanza di un programma di messa in conformità, sarebbe più difficile, per le imprese interessate, scoprire mediante indagini interne la partecipazione di alcuni dei loro dipendenti a un’infrazione alle regole della concorrenza, al fine di informarne tempestivamente la Commissione e di chiedere, per questo motivo, l’applicazione nel loro caso di un trattamento favorevole. È sufficiente rilevare che una tale argomentazione non dimostra affatto la necessità di una ricompensa automatica per l’introduzione di misure di messa in conformità, in quanto le ricompense previste dalla Commissione nelle sue diverse comunicazioni relative al trattamento favorevole, tra cui quella del 2002, applicabile ai fatti del caso di specie, costituiscono un incentivo largamente sufficiente a tal fine.

171    Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che le infrazioni alle regole della concorrenza devono essere state commesse quantomeno per negligenza, è sufficiente richiamare la giurisprudenza costante secondo cui, affinché una violazione delle regole della concorrenza possa considerarsi come commessa intenzionalmente e non per negligenza, non è necessario che l’impresa interessata abbia avuto consapevolezza di contravvenire a tali regole; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato comune (v. sentenza della Corte dell’11 luglio 1989, Belasco e a./Commissione, 246/86, Racc. pag. 2117, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, punto 205 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che la conoscenza, da parte dei responsabili di un’impresa, dell’esatto contenuto delle regole della concorrenza, che può essere acquisita a seguito di un programma di formazione e di messa in conformità, non è un requisito necessario per l’accertamento di un’infrazione a tali regole. Al contrario, dalla giurisprudenza sopra richiamata risulta che, malgrado l’assenza di una tale conoscenza, è possibile accertare un’infrazione a dette regole commessa non solo per negligenza, ma anche intenzionalmente.

172    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la presente parte è infondata e deve pertanto essere respinta.

 Sulla quinta parte, vertente sulla mancata considerazione della situazione di crisi del settore della produzione del carburo di calcio e della stessa ricorrente

173    La ricorrente sostiene che in passato, in una serie di casi, la Commissione ha concesso notevoli riduzioni dell’importo dell’ammenda in presenza di una situazione di crisi dell’intero settore interessato. Peraltro, anche il giudice dell’Unione avrebbe spesso riconosciuto la situazione difficile di un settore come una circostanza attenuante tale da giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda. Ora, benché la ricorrente abbia dimostrato, nel corso del procedimento amministrativo, che l’intero settore della produzione del carburo di calcio, ed essa stessa in particolare, si trovavano in una situazione di crisi sia prima che durante il periodo dell’infrazione, la Commissione avrebbe erroneamente rifiutato di riconoscere una circostanza attenuante a tale titolo. La ricorrente ribadisce, a tal riguardo, il proprio argomento già dedotto nella fase del procedimento amministrativo per dimostrare la situazione di crisi affermata.

174    La Commissione ha respinto l’argomento dedotto in tal senso dalla ricorrente e da altri partecipanti all’intesa durante il procedimento amministrativo, rilevando a tal proposito, al punto 330 della decisione impugnata, quanto segue: «Tali argomenti possono certamente spiegare perché i fornitori di carburo di calcio e di granuli di magnesio abbiano preferito limitare la concorrenza, ma non possono giustificare le pratiche di intesa». In risposta a un argomento secondo cui essa aveva in passato, in circostanze analoghe, concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui essa non era vincolata dalla sua precedente prassi decisionale (v. supra, punto 87) e ha aggiunto quanto segue: «Peraltro, il Tribunale (...) ha confermato che la Commissione non era tenuta a considerare come circostanza attenuante la cattiva condizione economica del settore in questione».

175    Infatti, secondo giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta a considerare come circostanza attenuante la cattiva situazione finanziaria del settore in questione. Il fatto che, in casi precedenti, la Commissione abbia tenuto conto della situazione economica del settore come circostanza attenuante non implica che essa debba necessariamente continuare ad osservare tale prassi. A tal riguardo, va rilevato che, generalmente, i cartelli nascono nel momento in cui un settore incontra delle difficoltà (v. sentenze del Tribunale Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 69 supra, punto 510, e del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione, T‑39/06, Racc. pag. II‑6831, punto 352 e giurisprudenza ivi citata).

176    La ricorrente invoca proprio tale giurisprudenza per affermare che il giudice dell’Unione ha spesso riconosciuto come circostanza attenuante la situazione di crisi di un determinato settore, ed è evidente che essa ne compie una lettura erronea.

177    Del resto, si deve constatare che l’argomento dedotto dalla ricorrente, relativo alla situazione di crisi economica in cui si troverebbe sia l’intero settore interessato che essa stessa in particolare, costituisce la mera ripetizione degli analoghi argomenti dalla stessa dedotti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Orbene, dalla giurisprudenza citata supra al punto 175, risulta che la Commissione ha respinto correttamente tale argomento, e ciò tanto più in quanto la ricorrente non ha prodotto al Tribunale alcun elemento aggiuntivo in grado di inficiare la valutazione della Commissione, come espressa nella decisione impugnata.

178    Occorre pertanto respingere la quinta parte e, di conseguenza, il secondo motivo, con riserva di esaminare la sua seconda parte contestualmente al terzo motivo. Peraltro, poiché tutti gli argomenti della ricorrente esaminati supra devono essere respinti, occorre rilevare che tali argomenti non giustificano l’esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, al fine di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

179    La ricorrente sostiene che la riduzione dell’importo dell’ammenda che le ha concesso la Commissione quale ricompensa per la sua cooperazione durante il procedimento amministrativo (v. supra, punto 10) è troppo esigua e, quindi, illegittima.

 Comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

180    La sezione B, punti da 20 a 23, della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 è così formulata:

«B. RIDUZIONE DELL’IMPORTO DI UN’AMMENDA

20.       Le imprese che non soddisfano i requisiti indicati nella sezione A [IMMUNITÀ DALLE AMMENDE] possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta.

21.       Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova.

22.       Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto.

23.       In ogni decisione finale adottata al termine del procedimento amministrativo, la Commissione determinerà:

a)      se gli elementi di prova forniti da un’impresa hanno rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione in quello stesso momento;

b)      il livello della riduzione di cui un’impresa beneficerà, che verrà stabilito come indicato di seguito in relazione all’importo delle ammende che la Commissione avrebbe altrimenti inflitto:

–        Prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30-50%,

–        Seconda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20-30%,

–        Altre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%.

Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo.

Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

 Decisione impugnata

181    Ai punti da 342 a 346 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato quanto segue, in merito all’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 alla ricorrente:

«(342) La Donau Chemie ha depositato una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda il 25 gennaio 2007, una settimana dopo le ispezioni, supportandola con prove in relazione al carburo di calcio (in polvere e in granuli). [...L]a Commissione disponeva già di prove provenienti dall’Akzo [Nobel] e dalle ispezioni relative alla polvere di carburo di calcio. Tuttavia, la domanda forniva alla Commissione dettagli specifici sugli eventi sopravvenuti concernenti i granuli di carburo di calcio. In quel momento, le prove in possesso della Commissione riguardanti detto segmento di prodotto erano limitate (i) alle dichiarazioni di un dipendente dell’Akzo [Nobel] che aveva una conoscenza secondaria di tale parte del cartello, e (ii) ai documenti dell’ispezione contenenti informazioni sporadiche. Tali prove corroboranti, fornite dalla Donau Chemie, hanno contribuito all’accertamento dell’infrazione.

(343)          La Donau Chemie è stata la prima impresa a fornire alla Commissione le date e i dettagli dei contenuti delle riunioni relative a tale segmento di prodotto. Questi elementi, per la loro stessa natura e per il loro grado di precisione, hanno rafforzato la capacità della Commissione di provare i fatti in questione.

(344)          La Donau Chemie è stata anche la prima impresa a segnalare che la collusione relativa al carburo di calcio faceva parte di un piano anticoncorrenziale più ampio, che includeva i granuli di magnesio. Detta impresa ha posto fine alla propria partecipazione alla presunta infrazione prima di depositare la propria domanda. Essa ha continuato a collaborare sottoponendosi alle domande di informazioni, ma non ha fornito prove supplementari di propria iniziativa.

(345)          Ai sensi del punto 23 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, la Commissione, al fine di determinare la percentuale di riduzione che può essere concessa alla Donau Chemie all’interno di una forcella che va dal 30% al 50%, tiene conto del fatto che la riduzione concessa alla Donau Chemie avrà un effetto sull’ammenda relativa ai granuli e alla polvere di carburo di calcio. La Donau Chemie ha fornito elementi che presentano un valore aggiunto significativo soltanto per i granuli di calcio, uno dei due prodotti rispetto ai quali è inflitta l’ammenda. La Commissione osserva che la Donau Chemie ha segnalato la possibile esistenza di un piano anticoncorrenziale più ampio, che includeva i granuli di magnesio.

(346)          In conclusione, tenuto conto di tali elementi, la Commissione concede alla Donau Chemie una riduzione del 35% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata normalmente inflitta».

 Osservazioni introduttive

182    La ricorrente sostiene che la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata concessa si colloca nella parte inferiore della forcella dal 30% al 50% prevista alla sezione B, punto 23, primo comma, lettera b), primo trattino, della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Essa considera che, se la Commissione avesse valutato correttamente la portata e il valore della sua cooperazione, avrebbe dovuto concederle una riduzione più elevata, vicina al massimo del 50%. In tale contesto, essa deduce argomenti relativi alla data in cui ha comunicato elementi di prova alla Commissione nonché al valore aggiunto significativo che tali elementi rappresentavano per quanto riguarda i granuli di carburo di calcio, la polvere di carburo di calcio e i granuli di magnesio. Nel prosieguo detti argomenti saranno esaminati in successione.

183    A seguito di tale esame, e in funzione delle conclusioni tratte, si dovrà valutare se la riduzione dell’importo dell’ammenda, concessa alla ricorrente, sia adeguata o meno. In effetti, la sezione B, punto 23, secondo comma, della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 prevede, ai fini della definizione del livello della riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere, all’interno delle forcelle previste, la presa in considerazione del grado di valore aggiunto che gli elementi forniti dall’impresa interessata hanno rappresentato. È pertanto necessario, per ciascun elemento esaminato, determinare se occorra tenerne conto favorevolmente o sfavorevolmente, ai fini della determinazione di tale grado.

184    La ricorrente sostiene inoltre, in subordine, che, qualora gli elementi invocati nella sua argomentazione non siano idonei a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda più elevata di quella concessa nella decisione impugnata, il fatto di aver fornito tali elementi deve essere considerato come una collaborazione effettiva con la Commissione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole, ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti, e giustificare il riconoscimento di una circostanza attenuante a suo favore. Tale argomento sarà esaminato per ultimo.

 Sulla data di comunicazione degli elementi di prova da parte della ricorrente alla Commissione

185    La ricorrente osserva di aver depositato la propria domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda, supportata dalle prove di un valore aggiunto elevato, il 25 gennaio 2007, vale a dire solamente una settimana dopo le verifiche effettuate dalla Commissione e ben prima che quest’ultima le inviasse una richiesta di informazioni.

186    La Commissione rileva di non condividere «di per sé» la tesi secondo cui il deposito della domanda della ricorrente deve essere considerato particolarmente rapido. Essa aggiunge, tuttavia, di aver comunque espresso, nella decisione impugnata, una valutazione positiva sulla data di presentazione della domanda di trattamento favorevole della ricorrente. Tale elemento, considerato assieme al valore aggiunto delle informazioni fornite da quest’ultima, avrebbe condotto a fissare al 35% la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda.

187    Alla luce di tali spiegazioni della Commissione e in assenza di una specifica argomentazione di quest’ultima, tendente a dimostrare che la presentazione della domanda di trattamento favorevole della ricorrente avrebbe potuto o dovuto intervenire in una data anteriore, occorre, come ha fatto la Commissione, tener conto favorevolmente di detto elemento ai fini della determinazione del grado di valore aggiunto rappresentato dagli elementi forniti dalla ricorrente.

 Sul valore aggiunto degli elementi forniti dalla ricorrente per quanto riguarda i granuli di carburo di calcio

188    La ricorrente espone una presentazione dettagliata degli elementi che ha fornito alla Commissione per quanto riguarda i granuli di carburo di calcio e il valore aggiunto che gli stessi rappresentavano, a suo avviso, per la Commissione. Essa conclude che tali elementi erano i primi ad aver consentito alla Commissione di accertare l’infrazione in questo ambito. Secondo la ricorrente, prima della sua dichiarazione, la Commissione disponeva soltanto di allusioni di un collaboratore dell’Akzo a tale parte dell’intesa, estremamente vaghe e prive di valore probatorio solido.

189    La Commissione non contesta che, per quanto riguarda i granuli di carburo di calcio, le informazioni fornite dalla ricorrente le siano state utili e, per la loro stessa natura e per il loro grado di precisione, l’abbiano aiutata a dimostrare l’infrazione. Essa sottolinea, tuttavia, di non aver dovuto basarsi unicamente su tali informazioni per accertare l’esistenza dell’infrazione nel campo dei granuli di carburo di calcio, in quanto disponeva non solo della dichiarazione dell’Akzo Nobel, ma anche di informazioni raccolte nel corso delle ispezioni che aveva effettuato presso diversi partecipanti all’intesa.

190    Alla luce delle considerazioni di cui al punto 343 della decisione impugnata e delle spiegazioni della Commissione dinanzi al Tribunale, si deve constatare che il valore aggiunto degli elementi forniti dalla ricorrente con la sua dichiarazione, per quanto riguarda i granuli di carburo di calcio, era significativo. Si tratta di un elemento di cui occorre tener conto favorevolmente ai fini della determinazione del grado di valore aggiunto rappresentato dagli elementi forniti dalla ricorrente. L’affermazione della Commissione, secondo cui essa disponeva già, al momento della presentazione della domanda della ricorrente, di alcune informazioni e di elementi di prova per quanto riguarda tale parte dell’infrazione, non può condurre a una conclusione diversa, poiché la stessa Commissione ha ammesso che sono stati gli elementi forniti dalla ricorrente ad aver rafforzato la propria capacità di dimostrare tale parte dell’infrazione.

 Sul valore aggiunto degli elementi forniti dalla ricorrente per quanto riguarda la polvere di carburo di calcio

191    La ricorrente sostiene di avere fornito prove che hanno facilitato in modo determinante l’accertamento dell’infrazione anche per quanto concerne la polvere di carburo di calcio. Tali prove avrebbero riguardato la durata dell’infrazione e avrebbero inoltre consentito alla Commissione di accertare l’identità dei partecipanti all’intesa e il contenuto delle discussioni svoltesi durante le varie riunioni relative a tale parte dell’infrazione.

192    La Commissione contesta tali affermazioni. Essa sostiene che, per determinare il valore aggiunto delle informazioni fornite dalla ricorrente, si deve tener conto dell’insieme degli elementi di cui essa disponeva nel momento in cui la ricorrente ha presentato la propria dichiarazione, e non della sola dichiarazione dell’Akzo Nobel. Orbene, in quel momento, la Commissione avrebbe già avuto a disposizione elementi di prova sufficienti per quanto riguarda la parte dell’infrazione relativa alla polvere di carburo di calcio, cosicché il contributo della ricorrente non avrebbe presentato un valore aggiunto significativo per quanto concerne tale prodotto. Gli elementi evocati a tal riguardo dalla ricorrente nella sua argomentazione non potrebbero giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda superiore a quella concessa nella decisione impugnata.

193    La ricorrente si basa su tre argomenti per affermare che gli elementi che aveva fornito con la propria dichiarazione presentavano un valore aggiunto significativo, anche per quanto riguarda la parte dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio. In primo luogo, essa sostiene di essere stata la prima a fornire alla Commissione informazioni sulle riunioni del 22 novembre 2005 e del 25 aprile 2006, menzionate, rispettivamente, ai punti 78 e 83 della decisione impugnata, in quanto l’Akzo Nobel, secondo la sua stessa dichiarazione, non aveva partecipato a tali due riunioni.

194    Questo argomento non può essere accolto. Il semplice fatto che l’Akzo Nobel non avesse partecipato a tali due riunioni non significa che essa non potesse fornire informazioni a tal riguardo alla Commissione. Infatti, le note a piè di pagina, rispettivamente, n. 188 e n. 207, a cui rinviano i predetti punti della decisione impugnata, menzionano, tra gli elementi di prova invocati dalla Commissione per quanto riguarda tali due riunioni, la dichiarazione dell’Akzo Nobel. Esse menzionano, inoltre, vari documenti sequestrati dalla Commissione nel corso delle ispezioni effettuate presso diversi partecipanti all’intesa. Poiché tali ispezioni hanno avuto luogo prima della presentazione della domanda di trattamento favorevole della ricorrente, si tratta di elementi già in possesso della Commissione al momento di tale presentazione. Pertanto, in mancanza di contestazione circostanziata, da parte della ricorrente, della pertinenza dell’insieme di tali elementi, non può ammettersi che quest’ultima sia stata la prima impresa a fornire alla Commissione elementi di prova pertinenti riguardo a dette riunioni, indipendentemente dalla questione se tale circostanza, anche a supporla dimostrata, sarebbe stata sufficiente per concludere che la ricorrente aveva fornito elementi dal valore aggiunto significativo anche per quanto riguarda la polvere di carburo di calcio.

195    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, a differenza dell’Akzo Nobel, essa ha indicato dettagliatamente, nella propria domanda di trattamento favorevole, quali fossero i partecipanti a ciascuna riunione dell’intesa. In particolare, l’Akzo Nobel non avrebbe menzionato, nella propria dichiarazione del 4 dicembre 2006, la partecipazione della Novácke chemické závody all’intesa. Soltanto le informazioni della ricorrente avrebbero consentito alla Commissione di accertare l’intera estensione dell’intesa, ed essa le avrebbe effettivamente sfruttate. La ricorrente rinvia, a tal riguardo, alla nota a piè di pagina n. 154 della decisione impugnata.

196    Anche tale argomento deve essere respinto. È il punto 67 della decisione impugnata che rinvia alla nota a piè di pagina n. 154 menzionata dalla ricorrente. Tale punto riguarda la seconda riunione della parte dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio, che ha avuto luogo il 7 settembre 2004. La Novácke chemické závody figura tra i partecipanti a tale riunione, menzionati al punto citato. Le prove invocate dalla Commissione sono indicate nella nota a piè di pagina n. 153. La nota a piè di pagina n. 154, citata dalla ricorrente, riguarda in particolare l’elenco dei partecipanti a tale riunione, ma essa indica semplicemente «Idem», rinviando così alla nota a piè di pagina n. 153. Quest’ultima nota elenca diversi elementi di prova, tra cui due dichiarazioni dell’Akzo Nobel, del 29 novembre e del 22 dicembre 2006, nonché diversi documenti sequestrati nei locali dei vari partecipanti all’intesa nel corso delle ispezioni effettuate dalla Commissione. Tra questi, figurano in particolare documenti sequestrati presso la stessa Novácke chemické závody. Come già rilevato, tali ispezioni sono state effettuate prima della presentazione della domanda di trattamento favorevole della ricorrente. In tali circostanze, e in mancanza di argomenti circostanziati dedotti dalla ricorrente per rimettere in discussione l’insieme di detti elementi, il suo argomento, secondo cui essa è stata la prima impresa ad indicare alla Commissione quali fossero i partecipanti alla parte dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio, deve essere parimenti respinto.

197    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che è stata la sua domanda di trattamento favorevole a consentire alla Commissione di determinare la natura degli accordi conclusi nel corso della stessa riunione. A tal riguardo, la ricorrente rinvia alla nota a piè di pagina n. 160 nonché, «in generale», alla nota a piè di pagina n. 136 della decisione impugnata. Essa aggiunge di aver fornito alla Commissione un elenco dettagliato dei clienti interessati.

198    Per quanto riguarda la nota a piè di pagina n. 136, si deve rilevare che è il punto 62 della decisione impugnata che vi rinvia, al fine di suffragare l’affermazione secondo cui «[n]el corso delle varie riunioni, oltre alla ripartizione del mercato, i partecipanti discutevano e si accordavano su aumenti di prezzo generalizzati per la polvere di carburo di calcio». È vero che tale nota a piè di pagina rinvia alle domande di trattamento favorevole delle diverse imprese, tra cui quella della ricorrente, che è la prima, tra le dichiarazioni menzionate, ad essere stata presentata alla Commissione.

199    Tuttavia, non si può concludere che è stato grazie alla dichiarazione della ricorrente che la Commissione ha appreso per la prima volta che la parte dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio riguardava, in particolare, l’aumento dei prezzi praticati dai partecipanti. Infatti, lo stesso punto 62 della decisione impugnata prosegue nei termini seguenti: «La Commissione possiede prove che dimostrano che i prezzi e gli aumenti di prezzo sono stati discussi e/o concordati nel corso di almeno sei riunioni su dodici». Gli elementi in possesso della Commissione sono elencati nella nota a piè di pagina n. 137 e includono le due dichiarazioni dell’Akzo Nobel menzionate supra al punto 196, nonché documenti sequestrati nel corso delle ispezioni effettuate dalla Commissione presso Novácke chemické závody e presso TDR Metalurgija prima della presentazione della domanda di trattamento favorevole della ricorrente.

200    Per quanto riguarda la nota a piè di pagina n. 160 della decisione impugnata, essa menziona la dichiarazione della ricorrente per suffragare l’affermazione, contenuta nel punto 68 della decisione impugnata, secondo cui, nel corso della riunione del 7 settembre 2004, «su richiesta [di un’altra impresa partecipante all’intesa] (impegnata in un accordo di licenza con A., principale fornitore del Regno Unito), è stata presa la decisione di astenersi dal procurare clienti al Regno Unito». Va ricordato, a tal proposito, che la Commissione ha constatato che l’intesa controversa non si estendeva al Regno Unito (v. supra, punto 1). Anche supponendo che la Commissione si sia basata soltanto su tale informazione della ricorrente per giungere a detta conclusione riguardo all’estensione geografica dell’intesa, non si può parlare di valore aggiunto significativo della dichiarazione della ricorrente per quanto riguarda la polvere di carburo di calcio. Infatti, quest’ultima non avrebbe consentito alla Commissione di dimostrare alcunché, ma le avrebbe tutt’al più indicato che era impossibile provare che l’intesa riguardava anche il Regno Unito.

201    Tenuto conto di tutte queste considerazioni, si deve concludere che la Commissione ha ritenuto correttamente che gli elementi forniti dalla ricorrente non presentassero un valore aggiunto significativo per quanto riguarda la polvere di carburo di calcio. Si tratta di un elemento di cui occorre tener conto sfavorevolmente ai fini della determinazione del grado di valore aggiunto significativo rappresentato dagli elementi forniti dalla ricorrente.

 Sul valore aggiunto degli elementi forniti dalla ricorrente per quanto riguarda i granuli di magnesio

202    La ricorrente denuncia, innanzitutto, una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto la decisione impugnata conterrebbe considerazioni contraddittorie in merito al valore aggiunto delle informazioni fornite con la sua dichiarazione, per quanto riguarda i granuli di magnesio. Il punto 345 della decisione impugnata, a termini del quale essa «ha fornito unicamente elementi aventi un valore aggiunto significativo per quanto riguarda i granuli di calcio», sarebbe in contraddizione con il punto 344, secondo il quale essa è stata «la prima impresa a segnalare che la collusione relativa al carburo di calcio faceva parte di un piano anticoncorrenziale più ampio, che includeva i granuli di magnesio».

203    La ricorrente sostiene inoltre che, anche a prescindere da tale violazione dell’obbligo di motivazione, la mancata presa in considerazione, ai fini della riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale, del valore aggiunto significativo degli elementi da essa forniti in relazione ai granuli di magnesio costituisce comunque un’illegittimità. La Commissione avrebbe espressamente confermato, nella decisione impugnata, che la ricorrente è stata la prima impresa ad averla informata dell’esistenza della parte dell’infrazione relativa ai granuli di magnesio. La domanda di trattamento favorevole dell’Akzo Nobel non avrebbe contenuto alcuna indicazione a tal riguardo. Ne conseguirebbe che la ricorrente ha fornito alla Commissione prove fondamentali, che dimostrano l’esistenza di tale parte dell’intesa. Infatti, qualora la ricorrente avesse rivelato alla Commissione tale parte dell’infrazione, si potrebbe sostenere che, su questo punto, essa è stata la prima impresa a collaborare, ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. In ogni caso, essa avrebbe consentito alla Commissione di sviluppare e di corroborare la sua argomentazione relativa a un piano globale e a un’infrazione unica vertente su tre prodotti diversi. La ricorrente ritiene pertanto di aver fornito un contributo essenziale, che ha consentito di estendere la portata e, di conseguenza, la gravità dell’infrazione e di aumentare considerevolmente l’importo delle ammende.

204    La ricorrente menziona peraltro elementi concreti relativi alla parte dell’infrazione vertente sui granuli di magnesio, rispetto ai quali ritiene di aver fornito un contributo significativo. In tal senso, da una parte, avrebbe nominato le imprese partecipanti a tale componente dell’intesa nonché i clienti interessati. D’altra parte, avrebbe informato la Commissione sul contenuto delle discussioni delle due riunioni del 22 novembre 2005 e dell’11 luglio 2006. Nella prima, la ricorrente sarebbe stata persuasa a rifornirsi di magnesio presso il gruppo Ecka. Nella seconda, i produttori di granuli di magnesio avrebbero annunciato ai produttori di carburo di calcio un aumento di prezzo. La ricorrente sostiene di aver inoltre fornito alla Commissione tutti gli elementi di prova di cui disponeva in relazione a tali informazioni. Le informazioni e gli elementi di prova che essa avrebbe trasmesso soddisfacevano tutte le condizioni di esistenza di un valore aggiunto significativo. Inoltre, il valore aggiunto significativo degli elementi da essa forniti sarebbe confermato dai numerosi riferimenti della decisione impugnata a tali elementi.

205    Nella replica, la ricorrente chiede al Tribunale di ottenere, mediante una misura di organizzazione del procedimento o, se del caso, una misura istruttoria, una copia della propria domanda di trattamento favorevole, ai fini dell’esame delle indicazioni e degli elementi di prova in essa contenuti, per quanto riguarda i granuli di magnesio. Inoltre, come è già stato rilevato supra al punto 17, la ricorrente ha chiesto in udienza di essere autorizzata a depositare un estratto della stessa dichiarazione. Alla domanda se esistessero ragioni particolari e concrete che le avessero impedito di depositare tale documento insieme al ricorso, la ricorrente ha risposto in senso negativo. Tuttavia, essa ha aggiunto che la propria domanda era motivata dal contenuto del controricorso e, soprattutto, della controreplica della Commissione, nella quale quest’ultima avrebbe sostenuto che le affermazioni della ricorrente in detta dichiarazione, in merito all’esistenza di una parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio, sarebbero ambigue. La sua offerta di presentazione di un estratto di tale dichiarazione sarebbe volta a dimostrare l’inesattezza di detta affermazione.

206    Infine, la ricorrente sostiene che, benché essa sia stata la prima impresa ad aver rivelato l’esistenza della parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio, la Commissione ha concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda alla Degussa per le prove fornite per quanto riguarda tale parte, malgrado il fatto che, come la Commissione riconosce al punto 355 della decisione impugnata, l’ammenda inflitta alla Degussa concerneva soltanto la sua partecipazione alla componente dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio. Secondo la ricorrente, il trattamento favorevole riservato alla Degussa evidenzia ulteriormente l’illegittimità da cui sarebbe viziata la decisione impugnata. La ricorrente denuncia inoltre, sulla stessa base, una violazione a suo sfavore del principio della parità di trattamento.

207    Innanzitutto, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo alla motivazione asseritamente contraddittoria della decisione impugnata (v. supra, punto 202). L’estratto del punto 345 della decisione impugnata, invocato dalla ricorrente a tal proposito, è avulso dal suo contesto. Da una lettura d’insieme di tale punto, risulta che la Commissione constata che la riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere alla ricorrente in conformità alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 produrrà i suoi effetti sia sulla parte dell’ammenda da infliggerle per la sua partecipazione alla componente dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio, sia sulla parte della stessa ammenda che riflette la sua partecipazione alla componente dell’infrazione relativa ai granuli di carburo di calcio, nonostante il fatto che il valore aggiunto significativo apportato dalla dichiarazione della ricorrente riguardasse unicamente quest’ultima componente. La parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio non è menzionata in tale contesto, in quanto la ricorrente non vi ha partecipato e, di conseguenza, l’ammenda che le è stata inflitta non includeva una componente relativa a quest’ultima parte. Ne consegue che il punto 345 della decisione impugnata non può né essere inteso nel senso che la Commissione abbia negato qualsiasi valore aggiunto alla dichiarazione della ricorrente per quanto riguarda la parte dell’infrazione relativa ai granuli di magnesio, né essere considerato in contraddizione con il punto 344 della stessa decisione.

208    Va rilevato inoltre che, da quest’ultimo punto, risulta che, come ha confermato del resto la Commissione nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, quest’ultima ha tenuto conto favorevolmente, nel fissare la percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere alla ricorrente, del fatto che essa è stata la prima impresa a informarla dell’esistenza della parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio. Ciononostante, la Commissione ha affermato di non essere in grado, sulla sola base delle informazioni fornite dalla ricorrente, di provare l’esistenza di tale parte dell’infrazione. Ne consegue, secondo la Commissione, che la ricorrente non ha fornito, con la sua dichiarazione, un valore aggiunto significativo per quanto riguarda i granuli di carburo di calcio.

209    Prima di prendere posizione su tali affermazioni della Commissione, occorre esaminare gli argomenti della ricorrente, riassunti supra al punto 204, mediante i quali essa sostiene di aver fornito alla Commissione elementi concreti, relativi alla parte dell’infrazione vertente sui granuli di magnesio. A questo proposito, va constatato che i punti da 113 a 135 della decisione impugnata, che espongono dettagliatamente l’evoluzione di tale parte dell’intesa, non contengono alcun riferimento alla dichiarazione espressa dalla ricorrente all’atto della presentazione della sua domanda di trattamento favorevole o a un qualsiasi altro elemento di prova fornito da quest’ultima. Detta parte della decisione impugnata rinvia unicamente alla dichiarazione della Degussa nonché a documenti sequestrati dalla Commissione nel corso delle ispezioni effettuate presso vari partecipanti all’intesa.

210    Quanto ai riferimenti della ricorrente alle riunioni del 22 novembre 2005 e dell’11 luglio 2006, dai punti, rispettivamente, 78 e 85 della decisione impugnata risulta che tali riunioni riguardavano la parte dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio. Il punto 79 della decisione impugnata, che riguarda anch’esso la riunione del 22 novembre 2005, si limita a ripetere l’affermazione della ricorrente secondo cui i fornitori di granuli di magnesio hanno cercato di convincerla a rifornirsi di magnesio presso la Ecka, senza prendere posizione su tale affermazione o trarne conclusioni. Analogamente, il punto 86 della decisione impugnata, relativo alla riunione dell’11 luglio 2006, menziona l’affermazione della ricorrente secondo cui i produttori di granuli di magnesio avrebbero annunciato un aumento di prezzo, senza esprimere commenti a tal riguardo o trarne conclusioni. Non può quindi ritenersi che tali due affermazioni della ricorrente abbiano fornito un qualsiasi valore aggiunto, almeno per quanto riguarda la parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio.

211    In tali circostanze, non è necessario adottare la misura di organizzazione del procedimento o, eventualmente, la misura istruttoria chiesta dalla ricorrente (v. supra, punto 205). Come è stato rilevato, la lettura della decisione impugnata conferma che la ricorrente aveva effettivamente fornito i due elementi menzionati supra al punto 210. Non è quindi necessaria alcuna verifica a tal riguardo. Peraltro, la Commissione non ha attribuito importanza a questi due elementi nella decisione impugnata, e la ricorrente non ha addotto alcun argomento per dimostrare l’importanza che avrebbero detti elementi per la prova del comportamento illecito in questione. Inoltre, la ricorrente non ha menzionato altri elementi di prova riguardanti la parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio, che avrebbe fornito con la sua dichiarazione e di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto. Non spetta al Tribunale verificare da sé, dopo aver chiesto la produzione della dichiarazione della ricorrente, se questa facesse riferimento a tali elementi aggiuntivi. Di conseguenza, la domanda della ricorrente volta all’adozione di una misura di organizzazione del procedimento o di una misura istruttoria è respinta.

212    Le considerazioni che precedono giustificano inoltre il rigetto dell’offerta di prova della ricorrente, presentata in udienza e volta alla produzione di un estratto della stessa dichiarazione. A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le parti possono proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni anche nella replica e nella controreplica, motivando però, come precisa tale disposizione, il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti. Dalla giurisprudenza si evince che la presentazione dei mezzi di prova dopo la controreplica resta possibile nel caso in cui chi propone la prova non poteva disporre delle prove in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se le produzioni di prova tardive della controparte giustificano un completamento del fascicolo in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Trattandosi di un’eccezione alle norme che disciplinano la presentazione dei mezzi di prova, l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura impone alle parti di motivare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova. Tale obbligo implica che sia riconosciuto al giudice il potere di sindacare la motivazione del ritardo nella presentazione di detti mezzi di prova e, a seconda dei casi, il contenuto di questi ultimi nonché, se la domanda non è sufficientemente fondata, il potere di escluderli. A maggior ragione, lo stesso vale per quanto riguarda i mezzi di prova presentati successivamente al deposito della controreplica (sentenza della Corte del 14 aprile 2005, Gaki Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, non pubblicata nella Raccolta, punti 32 e 33, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 2008, Angé Serrano e a./Parlamento, T‑47/05, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑55 e II‑A‑2‑357, punti 55 e 56).

213    Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcun motivo che le abbia impedito di depositare il documento in questione insieme al ricorso. Per quanto riguarda il suo argomento secondo cui tale documento dimostrerebbe che le sue affermazioni in merito alla parte dell’intesa relativa ai granuli di carburo di calcio non sono ambigue, è sufficiente rilevare che, dalla decisione impugnata, non risulta che la Commissione abbia espresso una tale valutazione sulle dichiarazioni della ricorrente. Al contrario, come è già stato rilevato, essa ha tenuto conto favorevolmente del fatto che la ricorrente è stata la prima impresa a renderla edotta di tale parte dell’intesa, pur sottolineando che la ricorrente non le ha fornito elementi di prova sufficienti per quanto riguarda detta parte dell’intesa. Ammesso che l’argomento formulato sulla medesima questione dalla Commissione dinanzi al Tribunale debba essere compreso nel senso che quest’ultima rileva il carattere ambiguo delle dichiarazioni della ricorrente, tale elemento, per nulla menzionato nella decisione impugnata, non è pertinente ai fini della soluzione della controversia e non può essere preso in considerazione dal Tribunale, cosicché, se, come ha affermato la ricorrente, la sua offerta di presentazione di un estratto della sua dichiarazione era semplicemente volta a contraddire quest’ultimo argomento, essa non deve essere accolta.

214    Infatti, nonostante le considerazioni esposte supra al punto 210, il fatto che, con la sua dichiarazione, la ricorrente abbia, per la prima volta, informato la Commissione dell’esistenza di una parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio costituisce un elemento di cui occorreva tener conto favorevolmente e di cui la Commissione ha effettivamente tenuto conto, come conferma la decisione impugnata, nel determinare la percentuale esatta di riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere alla ricorrente. Tuttavia, nel medesimo contesto, occorre anche tener conto, sfavorevolmente, del fatto, non rimesso in discussione dagli elementi addotti dalla ricorrente, che la dichiarazione di quest’ultima non consentiva, di per sé, alla Commissione di provare l’esistenza di tale parte dell’infrazione.

215    Non può essere accolto neanche l’argomento della ricorrente riassunto supra al punto 206 e vertente su una illegittimità e sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla Degussa.

216    Va ricordato, a tal proposito, che la Commissione ha constatato, nella decisione impugnata, l’esistenza di un’infrazione unica, relativa a tre prodotti diversi, senza che tale constatazione sia rimessa in discussione dalla ricorrente. Con la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, la Commissione si era impegnata, da una parte, come risulta dal suo punto 8, a concedere l’immunità dalle ammende alla prima impresa che le presenti elementi di prova che le consentano di adottare una decisione per svolgere accertamenti o di constatare un’infrazione alle regole della concorrenza e, dall’altra, a concedere, conformemente ai suoi punti 20 e seguenti, una riduzione dell’importo dell’ammenda alle altre imprese che le abbiano fornito, nel medesimo contesto, elementi di prova che rappresentino un valore aggiunto significativo. Tra le imprese di quest’ultima categoria, è stabilita una gradazione in base all’ordine in cui esse hanno fornito tali informazioni, cosicché la prima ha diritto a una percentuale di riduzione dal 30 al 50%, la seconda a una percentuale di riduzione dal 20 al 30% e le altre a una percentuale di riduzione massima del 20%.

217    Nel caso di specie, la ricorrente è stata la prima impresa, dopo l’Akzo Nobel, a presentare una domanda di trattamento favorevole corredata di elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo e aveva quindi diritto a una riduzione dal 30 al 50%. Alla fine, essa ha beneficiato di una riduzione del 35%. La Degussa è stata la seconda impresa ad aver diritto a una riduzione e ha ottenuto, nella decisione impugnata, una riduzione del 20%. Non esiste quindi alcuna illegittimità o alcun trattamento favorevole della Degussa rispetto alla ricorrente.

218    Qualora l’argomento della ricorrente debba essere inteso nel senso che, pur essendo essa la prima a poter aver diritto a una riduzione per quanto riguarda la parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio, la Commissione avrebbe concesso tale riduzione alla Degussa, esso deve essere parimenti respinto. Trattandosi di un’infrazione unica, non era concepibile una riduzione per l’una o l’altra parte dell’intesa. La riduzione dell’importo dell’ammenda doveva riguardare, come ha in effetti riguardato, l’intera ammenda inflitta all’impresa interessata. La questione dei prodotti rispetto ai quali l’impresa in questione aveva fornito elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo era di certo pertinente, ma soltanto ai fini della valutazione del grado di valore aggiunto costituito dagli elementi forniti, al fine di determinare la percentuale esatta di riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere. Il fatto che la ricorrente sia stata la prima impresa a informare la Commissione dell’esistenza della parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio non significa né che un’altra impresa, nella fattispecie la Degussa, non potesse fornire elementi di prova della medesima parte dell’intesa, costituenti un valore aggiunto significativo, né che questa impresa non potesse ottenere, a tale titolo, una riduzione dell’importo dell’ammenda, peraltro inferiore a quella concessa alla ricorrente.

219    Per gli stessi motivi, occorre respingere l’argomento della ricorrente, formulato nella replica, che solleva dubbi sull’immunità dalle ammende concessa all’Akzo Nobel, in considerazione del carattere asseritamente vago delle affermazioni contenute nella dichiarazione di quest’ultima in merito ai granuli di carburo di calcio e dell’asserita contestazione della stessa esistenza di una parte dell’infrazione relativa ai granuli di magnesio. Infatti, la ricorrente non contesta che l’Akzo Nobel abbia rivelato elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo per quanto riguarda la polvere di carburo di calcio, i quali hanno consentito alla Commissione di svolgere accertamenti e, successivamente, di constatare un’infrazione unica comprendente una parte relativa a tale prodotto. Questi fatti erano, di per sé, sufficienti a giustificare l’immunità dalle ammende concessa all’Akzo Nobel.

 Valutazione dell’adeguatezza della percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla ricorrente

220    La ricorrente ritiene di aver fornito alla Commissione, per i tre prodotti interessati dall’infrazione, elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo e che essa, pertanto, avrebbe dovuto ottenere una riduzione di una percentuale prossima al limite superiore (50%) della forcella prevista.

221    La Commissione sottolinea, innanzitutto, che la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 le attribuisce un potere discrezionale in ordine alla determinazione della percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere a un’impresa a titolo di ricompensa per la sua collaborazione.

222    Orbene, dalle considerazioni esposte supra al punto 58 si evince che il Tribunale è competente a sostituire la propria valutazione della percentuale di riduzione adeguata a quella della Commissione e che, se constata che sarebbe stata adeguata una percentuale diversa, può, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione in base alla percentuale di riduzione che ritiene adeguata. Peraltro, tenuto conto delle considerazioni esposte supra ai punti 59 e 60, e in mancanza di qualsiasi elemento o argomento della ricorrente in grado di giustificare che il Tribunale si discosti dalla forcella di riduzione applicabile alla ricorrente ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (dal 30 al 50%), il Tribunale decide di attenersi a tale forcella. Di conseguenza, occorre determinare se la percentuale di riduzione del 35%, scelta dalla Commissione, fosse adeguata, o se fosse stata giustificata l’applicazione di una percentuale diversa, eventualmente più vicina al limite superiore, come sostiene la ricorrente.

223    A tal riguardo, va ricordato che, come già rilevato supra, la data in cui la ricorrente ha comunicato alla Commissione la propria domanda di trattamento favorevole contenente elementi di prova dell’infrazione, il valore aggiunto significativo che tali elementi rappresentavano ai fini della prova della parte dell’infrazione relativa ai granuli di carburo di calcio nonché il fatto che la ricorrente sia stata la prima impresa a informare la Commissione dell’esistenza di una terza parte dell’infrazione, relativa ai granuli di magnesio, costituiscono tutti elementi di cui occorre tener conto favorevolmente ai fini di tale valutazione. Per contro, nell’ambito della medesima valutazione, occorre tener conto sfavorevolmente del fatto che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non presentavano alcun valore aggiunto significativo per quanto riguarda la parte dell’intesa relativa alla polvere di carburo di calcio, nonché del fatto che la ricorrente, pur avendo informato la Commissione dell’esistenza di una parte dell’intesa relativa ai granuli di magnesio, non è stata in grado di fornirle elementi concreti che abbiano consentito a quest’ultima di provare tale parte dell’infrazione. Detti elementi sono stati successivamente forniti dalla Degussa.

224    Va rilevato inoltre che, al punto 34 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che, dopo la presentazione della sua domanda di trattamento favorevole contenente elementi di prova, la ricorrente «ha continuato a collaborare sottoponendosi alle domande di informazioni, ma non ha fornito prove supplementari di propria iniziativa». Tuttavia, in assenza di qualsiasi spiegazione da parte della Commissione, che indichi che la ricorrente disponeva di altri elementi di prova che non le ha fornito di propria iniziativa, si deve concludere che si tratta di una mera osservazione neutra della Commissione, volta a presentare i fatti rilevanti nella loro interezza e di cui non va tenuto conto né favorevolmente, né sfavorevolmente.

225    Come è già stato rilevato, al punto 345 della decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato che, sebbene la ricorrente avesse fornito elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo soltanto per quanto riguarda la componente dell’infrazione relativa ai granuli di carburo di calcio, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata concessa avrebbe avuto un effetto non solo sulla parte dell’ammenda che rifletteva la sua partecipazione a tale componente dell’infrazione, ma anche su quella che rifletteva la sua partecipazione alla componente relativa alla polvere di carburo di calcio. È evidente che tale elemento ha giocato un ruolo nella scelta della percentuale di riduzione da concedere alla ricorrente.

226    Infatti, dinanzi al Tribunale, la Commissione ha osservato che, in considerazione di detto elemento, essa riteneva di essersi dimostrata «più che generosa» concedendo alla ricorrente una percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda del 35%. Essa ha aggiunto che la riduzione del 35% dell’importo dell’ammenda concessa alla ricorrente corrispondeva a EUR 2,7 milioni, il che rappresenta il 70% della parte dell’ammenda inflitta alla ricorrente che corrisponde alla sua partecipazione alla componente di tale infrazione relativa ai granuli di carburo di calcio. In risposta a un’osservazione della ricorrente secondo cui, in sostanza, un tale argomento non è conciliabile con la constatazione di un’infrazione unica relativa a tre prodotti distinti, la Commissione ha rilevato che, malgrado l’esistenza di un’infrazione unica, le sarebbe stato possibile «fare una distinzione, a seconda del valore aggiunto delle informazioni comunicate, tra i diversi elementi di tale intesa».

227    A proposito di quest’ultima osservazione della Commissione, un po’ vaga, occorre precisare che, dalle considerazioni esposte supra al punto 218, si evince che sarebbe stato contrario alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 applicare la riduzione dell’importo dell’ammenda soltanto alla parte di quest’ultima relativa alla componente dell’infrazione rispetto alla quale la ricorrente aveva fornito elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo. In ogni caso, in udienza, la Commissione ha spiegato che detta osservazione non doveva essere intesa nel senso che essa affermava il contrario.

228    Infatti, la pertinenza degli elementi di prova di un’infrazione alla parte dell’infrazione a cui l’impresa che li ha forniti ha partecipato non è compresa tra i criteri di cui si deve tener conto, ai sensi del punto 23, secondo comma, della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, per determinare il livello di riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere a tale impresa.

229    Ne consegue che, ai fini della determinazione della percentuale di riduzione adeguata da applicare, per ricompensare la ricorrente per la sua collaborazione, all’importo dell’ammenda da infliggerle, non si doveva considerare il fatto che tale ammenda avrebbe sanzionato la sua partecipazione non solo alla parte dell’infrazione rispetto alla quale essa aveva fornito elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo, ma anche a un’altra parte della medesima infrazione, rispetto alla quale essa non aveva fornito elementi di tal genere.

230    Inoltre, occorre tener conto delle indicazioni sui fatturati realizzati dai partecipanti all’intesa in relazione a ciascuno dei tre prodotti interessati dall’infrazione, quali figurano al punto 288 della decisione impugnata. Ne risulta che il fatturato cumulato realizzato da tali partecipanti con la polvere di carburo di calcio rappresenta tra il 45 e il 50% del totale, quello relativo ai granuli di carburo di calcio rappresenta tra il 30 e il 35% del totale e quello realizzato con i granuli di magnesio il 20%. Ne consegue che la ricorrente ha fornito alla Commissione, come ammesso da quest’ultima, gli elementi di prova necessari per dimostrare una parte dell’infrazione che rappresenta tra il 30 e il 35% del fatturato totale interessato dall’infrazione e, inoltre, ha richiamato la sua attenzione sull’esistenza di una terza parte della stessa infrazione, benché non sia stata in grado di fornirle gli elementi necessari per provarne l’esistenza.

231    Alla luce dell’insieme di tali elementi, il Tribunale ritiene che si debba accogliere parzialmente il terzo motivo, annullare l’articolo 2, lettera c), della decisione impugnata in quanto la Commissione vi ha fissato l’importo dell’ammenda tenendo conto di una percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda del 35% e portare, fatto salvo l’esame degli altri motivi e argomenti della ricorrente non ancora esaminati, l’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima a EUR 4,35 milioni, vale a dire a un importo che corrisponde a una percentuale di riduzione del 43,5% dell’importo di base di EUR 7,7 milioni indicato con riferimento alla ricorrente nel punto 308 della decisione impugnata, che il Tribunale ritiene adeguato nelle circostanze della fattispecie.

 Sulla considerazione della collaborazione della ricorrente come circostanza attenuante

232    Resta l’argomento della ricorrente secondo cui la sua collaborazione con la Commissione avrebbe dovuto essere considerata come circostanza attenuante. È vero che, nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente ha formulato tale argomento soltanto in subordine «nell’eventualità che il Tribunale non dovesse accogliere» il suo argomento relativo alla violazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. Tuttavia, in considerazione del fatto che quest’ultimo argomento non è stato accolto integralmente, e del fatto che la ricorrente ha peraltro formulato un argomento analogo anche nell’ambito del suo secondo motivo (v. supra, punto 148), occorre esaminare anche tale argomento.

233    A tal proposito, va ricordato che, ai sensi del punto 29, quarto trattino, degli orientamenti, la Commissione constata l’esistenza di circostanze attenuanti «quando l’impresa collabora efficacemente con [essa] al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge». Secondo una giurisprudenza costante, una riduzione dell’ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell’impresa di cui trattasi abbia consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (sentenze della Corte del 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione, C‑297/98 P, Racc. pag. I‑10101, punto 36, e del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, Racc. pag. I‑3921, punto 83; sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/Commissione, T‑311/94, Racc. pag. II‑1129, punto 325).

234    Nel caso di specie, nella misura in cui l’argomento della ricorrente relativo al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante per la sua collaborazione con la Commissione riguarda la sua collaborazione risultante dalla presentazione della sua domanda ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, esso deve essere respinto. Infatti, manifestamente, non si tratta di una collaborazione «al di fuori del campo di applicazione» di tale comunicazione. Detta collaborazione è stata valutata dalla Commissione ai sensi di tale comunicazione e il Tribunale ha già controllato detta valutazione, sostituendo il proprio giudizio a quello della Commissione, il che l’ha indotto a concedere alla ricorrente una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

235    Nella misura in cui il medesimo argomento della ricorrente riguarda una collaborazione distinta da quella risultante dalla presentazione della sua domanda di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, esso deve essere parimenti respinto. Infatti, la ricorrente non ha precisato né in cosa consista concretamente tale asserita collaborazione, né, tanto meno, in che modo essa avrebbe consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.

236    Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente e limitarsi alla riduzione dell’importo dell’ammenda di cui al precedente punto 231.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei princìpi della parità di trattamento e di proporzionalità

237    La ricorrente sostiene che, nel fissare l’importo dell’ammenda che le ha inflitto, la Commissione ha violato i princìpi della parità di trattamento e di proporzionalità. I diversi argomenti che essa sviluppa in tale contesto possono essere raggruppati in due censure principali, relative, da una parte, alla mancata differenziazione dell’importo dell’ammenda in funzione delle dimensioni delle imprese interessate e dei rispettivi fatturati, sia globali che realizzati nei mercati interessati dall’infrazione, e, dall’altra, al trattamento asseritamente favorevole dell’Almamet.

238    Nel prosieguo tali due censure saranno esaminate in successione. Occorre tuttavia ricordare, in via preliminare, che, per fissare ammende come quella di cui trattasi nel caso di specie, la Commissione deve rispettare i princìpi generali del diritto, e particolarmente i princìpi della parità di trattamento e di proporzionalità, quali elaborati dalla giurisprudenza dei giudici dell’Unione (sentenze del Tribunale Degussa/Commissione, cit. al punto 66 supra, punti 77 e 79, e dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, T‑69/04, Racc. pag. II‑2567, punto 41). In particolare, secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento o di non discriminazione esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v. sentenza BPB de Eendracht/Commissione, cit. al punto 233 supra, punto 309 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v. sentenza Jungbunzlauer/Commissione, cit. al punto 70 supra, punto 226 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla prima censura, relativa alla mancata differenziazione dell’importo dell’ammenda in funzione delle dimensioni delle imprese interessate e dei rispettivi fatturati, sia globali che realizzati nei mercati interessati dall’infrazione

239    La ricorrente sostiene che, nella sua prassi decisionale, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione si basa, in particolare, sulle dimensioni dell’impresa interessata, poiché, a parità di partecipazione all’infrazione, l’importo dell’ammenda può variare in funzione delle dimensioni delle imprese in questione. Gli stessi giudici dell’Unione avrebbero ravvisato nelle dimensioni relative delle imprese un criterio essenziale per la determinazione delle ammende nei casi di partecipazione di più imprese a un’infrazione. Orbene, nel caso di specie, la Commissione avrebbe commesso una violazione flagrante del principio della parità di trattamento a danno della ricorrente. Benché quest’ultima sia un’impresa di dimensioni relativamente modeste, si sarebbe vista infliggere un’ammenda il cui importo di base equivarrebbe a circa il 4% del suo fatturato globale del 2006. Invece, l’importo di base dell’ammenda dell’Akzo Nobel e della Degussa sarebbe pari a circa lo 0,05% dei rispettivi fatturati globali del medesimo anno.

240    Inoltre, la ricorrente contesta alla Commissione una violazione del principio di proporzionalità, in quanto essa non avrebbe determinato un importo di base dell’ammenda da infliggerle inferiore almeno a quello fissato per l’Akzo Nobel, la Degussa, l’Almamet e la Novácke chemické závody. Secondo la ricorrente, dato che il fatturato da essa generato sui mercati interessati dall’infrazione è inferiore a quello generato dall’Almamet e dalla Novácke chemické závody e che, d’altronde, essa si trovava in una situazione economica difficile per i motivi esposti nell’ambito del quinto motivo, la Commissione avrebbe dovuto applicare, nel suo caso, ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda, una percentuale del valore delle vendite effettuate in relazione all’infrazione inferiore al 17%.

241    La ricorrente sostiene inoltre che l’importo dell’ammenda deve essere proporzionato all’infrazione, all’impatto di quest’ultima sul mercato, alla necessità di prevenire nuove infrazioni e alla capacità economica dell’impresa interessata. Per dimostrare il carattere, a suo avviso, sproporzionato dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, essa adduce la situazione particolare dei mercati interessati dall’infrazione, i quali, a suo avviso, sono piuttosto ristretti. Essa sostiene inoltre, nel medesimo contesto, che i propri risultati commerciali in tale settore sono relativamente modesti, in quanto il suo fatturato su detti mercati è pari a circa EUR 13 milioni l’anno. I prodotti interessati non sarebbero prodotti ad altro rendimento, tenuto conto anche della loro natura chimica pericolosa, che comporterebbe notevoli spese per garantire la sicurezza. Pertanto, i margini realizzabili con tali prodotti sarebbero normalmente ridotti. La ricorrente ritiene che l’ammenda che le è stata inflitta non ha alcun rapporto con i margini che le consentirebbero i prodotti interessati dall’infrazione.

242    La ricorrente procede inoltre a vari confronti relativi all’importo dell’ammenda inflittale, al fine di dimostrarne il carattere sproporzionato. Essa rileva che tale importo è pari, nel suo caso, a circa il 20% del limite massimo dell’ammenda previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 (10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente). Invece, nel caso dell’Akzo Nobel, l’ammenda che le sarebbe stata inflitta (se non avesse beneficiato dell’immunità dalle ammende) sarebbe stata pari all’1,1% del limite massimo previsto nel suo caso. La stessa proporzione sarebbe solo dello 0,5% nel caso della Degussa. La ricorrente menziona inoltre vari esempi di infrazioni commesse in passato, per le quali le ammende inflitte alle imprese interessate rappresentavano una proporzione molto meno elevata dei loro fatturati globali e dei limiti massimi di ammenda loro applicabili.

243    Tali argomenti non possono essere accolti.

244    Per quanto riguarda, innanzitutto, l’argomento relativo alla differenza di dimensioni tra i diversi partecipanti all’infrazione, occorre rilevare che, come ha osservato giustamente la Commissione, la prassi decisionale di quest’ultima, citata dalla ricorrente, concerne casi in cui essa aveva applicato gli orientamenti del 1998, successivamente abrogati. Lo stesso vale per la giurisprudenza citata dalla ricorrente, che riguarda, anch’essa, casi in cui erano stati applicati detti orientamenti.

245    Gli orientamenti del 1998 prevedevano, al punto 1, lettere A e B, la fissazione dell’importo di base dell’ammenda secondo un sistema diverso da quello previsto dagli orientamenti. In concreto, erano previste tre forcelle distinte di importi di base per le infrazioni, rispettivamente, poco gravi, gravi e molto gravi.

246    Nell’applicare tale sistema, la Commissione aveva deciso, in alcune occasioni, di ripartire le imprese partecipanti a un’infrazione, in funzione dei loro fatturati totali, in diverse categorie, a ciascuna delle quali veniva applicato un importo di base diverso (v., ad esempio, sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 162 supra, punto 13). Tale prassi della Commissione era stata approvata dal giudice dell’Unione in quanto conforme ai princìpi generali del diritto dell’Unione (v. sentenza del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, Racc. pag. II‑497, punto 233 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 162 supra, punti da 186 a 188). La ricorrente invoca proprio tale giurisprudenza a sostegno del suo argomento.

247    Ora, la Commissione ha abrogato, come era legittimata a fare (v. supra, punto 74), gli orientamenti del 1998, e li ha sostituiti con gli orientamenti, i quali prevedono un sistema diverso per la fissazione dell’importo di base dell’ammenda. Come è già stato rilevato (v. supra, punto 106), questo nuovo sistema prevede la fissazione di un importo di base dell’ammenda proprio a ciascun partecipante, in funzione del valore delle vendite che esso ha effettuato in relazione all’infrazione, cosicché una ripartizione dei partecipanti a una stessa infrazione in diverse categorie in base alle rispettive dimensioni o a qualsiasi altro criterio pertinente non è più necessaria.

248    Peraltro, come si è rilevato supra al punto 111, gli orientamenti prevedono, al punto 30, la possibilità di un aumento dell’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese che abbiano un fatturato particolarmente grande al di là delle vendite dei beni e servizi ai quali l’infrazione si riferisce, al fine di garantire che tale ammenda abbia un effetto sufficientemente dissuasivo. La presa in considerazione delle dimensioni e del fatturato globale di un’impresa ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda non è quindi del tutto esclusa nella vigenza degli orientamenti.

249    Tuttavia, non può neanche pretendersi che la Commissione prenda sistematicamente in considerazione tali elementi nel fissare l’importo dell’ammenda.

250    Infatti, se dal punto 30 degli orientamenti risulta che un aumento dell’ammenda da infliggere a un’impresa può rivelarsi necessario per garantire che l’ammenda abbia un effetto sufficientemente dissuasivo, dallo stesso non risulta, viceversa, che un’ammenda che non rappresenti una percentuale significativa del fatturato globale dell’impresa interessata non eserciti un effetto sufficientemente dissuasivo nei confronti di tale impresa. Occorre rilevare, a tal riguardo, che un’ammenda fissata secondo il metodo definito negli orientamenti rappresenta, in linea di principio, una percentuale considerevole del valore delle vendite che l’impresa sanzionata ha realizzato nel settore interessato dall’infrazione. Quindi, in ragione dell’ammenda, l’impresa di cui trattasi vedrà diminuire significativamente i suoi utili in tale settore, o addirittura registrerà perdite. Quand’anche il fatturato realizzato dalla suddetta impresa in tale settore rappresentasse soltanto una piccola frazione del suo fatturato globale, non può a priori escludersi che la diminuzione degli utili realizzati in tale settore, ovvero la loro trasformazione in perdite, abbia un effetto dissuasivo nella misura in cui, in linea di principio, un’impresa commerciale si impegna in un determinato settore al fine di realizzare utili. È quindi giustificato che il punto 30 degli orientamenti preveda la facoltà e non l’obbligo per la Commissione di aumentare l’ammenda inflitta ad un’impresa il cui fatturato, al di là dei beni e servizi interessati dall’infrazione, è particolarmente importante (sentenza Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punti da 62 a 64).

251    Di conseguenza, tenuto conto anche della giurisprudenza citata supra al punto 112, i confronti effettuati dalla ricorrente tra gli importi delle ammende inflitte ai diversi partecipanti all’infrazione controversa, come percentuali dei loro rispettivi fatturati globali, non sono sufficienti a dimostrare una violazione dei princìpi della parità di trattamento e di proporzionalità da parte della Commissione nel caso di specie.

252    Per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’importo di base dell’ammenda fissato per la ricorrente dovrebbe essere inferiore, in valore assoluto, a quello fissato per certi altri partecipanti all’infrazione (v. supra, punto 240), dal punto 308 della decisione impugnata risulta che solamente a due delle imprese menzionate dalla ricorrente, la Degussa e l’Almamet, è stato applicato un importo di base dell’ammenda inferiore, in valore assoluto, a quello fissato nel caso della ricorrente.

253    Ora, da una parte, nel caso della Degussa, ciò è giustificato dalla durata della sua partecipazione all’infrazione, significativamente inferiore (quattro mesi) rispetto a quella stabilita nel caso della ricorrente, e dal fatto che tale partecipazione riguardava soltanto una parte dell’intesa (quella relativa alla polvere di carburo di calcio).

254    D’altra parte, per quanto riguarda l’Almamet, dal punto 15 della decisione impugnata risulta che il suo fatturato globale nell’ultimo esercizio completo precedente all’adozione della decisione impugnata raggiungeva un importo da EUR 40 milioni a EUR 50 milioni circa (a fronte di EUR 257 milioni nel caso della ricorrente; v. punto 17 della decisione impugnata). Inoltre, dal punto 288 della decisione impugnata risulta che il valore delle vendite che essa aveva effettuato in relazione all’infrazione era inferiore a quello delle vendite della ricorrente. Lo stesso vale per la durata della sua partecipazione all’intesa (v. punto 304 della decisione impugnata). Alla luce di questi elementi, il semplice fatto che a tali due imprese sia stato applicato un importo di base dell’ammenda inferiore, in valore assoluto, a quello applicato alla ricorrente non costituisce né una violazione del principio della parità di trattamento, né una violazione del principio di proporzionalità. Occorre aggiungere, nello stesso contesto, che gli argomenti della ricorrente relativi alla sua situazione economica asseritamente difficile saranno esaminati in prosieguo, nel corso dell’analisi del quinto motivo.

255    Non può essere accolto neanche l’argomento della ricorrente relativo al carattere asseritamente ristretto dei mercati in questione, che consentirebbe di realizzare soltanto margini ridotti.

256    Certamente, da una giurisprudenza costante risulta che, per determinare l’importo delle ammende da infliggere in caso di violazione delle regole della concorrenza, si deve tenere conto della durata delle infrazioni e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della loro gravità, quali il comportamento delle singole imprese, il ruolo svolto da ciascuna di esse nell’instaurazione delle pratiche concordate, il profitto che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate, nonché il rischio che infrazioni di questo tipo rappresentano (v. sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, KME e a./Commissione, C‑272/09 P, Racc. pag. I‑12789, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

257    Tuttavia, da una giurisprudenza parimenti costante risulta che, se è vero che l’importo dell’ammenda irrogata ad un’impresa deve essere proporzionato alla durata dell’infrazione e agli altri fattori che possono entrare nella valutazione della gravità di quest’ultima, tra i quali rientra il profitto che l’impresa interessata ha potuto trarre dalle proprie pratiche, la circostanza che un’impresa non abbia tratto alcun profitto dall’infrazione non può impedire l’irrogazione di un’ammenda, poiché diversamente quest’ultima perderebbe il suo carattere dissuasivo (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB de Eendracht/Commissione, cit. al punto 233 supra, punto 441 e giurisprudenza ivi citata).

258    Ne consegue che, se il profitto che l’impresa interessata ha potuto trarre dall’infrazione e, più in generale, gli utili che essa ha realizzato sui mercati interessati dall’infrazione costituiscono un elemento, tra gli altri, che può essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, non esiste alcun obbligo, per la Commissione o per il giudice dell’Unione quando esercita la sua competenza estesa al merito in materia di ammende, di assicurarsi che tale importo sia direttamente proporzionale agli utili realizzati dall’impresa in questione sui mercati interessati o che non superi detti utili.

259    Infine, sono parimenti irrilevanti i vari confronti, effettuati dalla ricorrente, tra gli importi delle ammende inflitte a diversi partecipanti all’intesa controversa, come percentuali del limite massimo di ammenda applicabile a ciascuno di essi ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Come risulta dalla giurisprudenza, tale limite massimo costituisce una soglia di contenimento il cui unico effetto consiste nella possibilità che l’importo dell’ammenda calcolato sulla base dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione sia ridotto fino al livello massimo autorizzato. La sua applicazione implica che l’impresa interessata non paghi l’ammenda che, in linea di principio, sarebbe dovuta in forza di una valutazione fondata sui detti criteri (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 112 supra, punto 283). Da ciò consegue che il semplice fatto che l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente sia più vicino alla soglia del 10% del suo fatturato globale di quanto non avvenga nel caso di altri partecipanti all’intesa non può costituire una violazione del principio di parità di trattamento o di proporzionalità. Infatti, tale conseguenza è inerente all’interpretazione del massimale del 10% come semplice soglia di contenimento che è applicata dopo un’eventuale riduzione dell’importo dell’ammenda in forza di circostanze attenuanti o del principio di proporzionalità (v. sentenza Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 163 e giurisprudenza ivi citata).

260    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la prima censura.

 Sulla seconda censura, relativa al trattamento asseritamente favorevole dell’Almamet

261    La ricorrente contesta una violazione del principio della parità di trattamento in quanto la Commissione non le ha concesso una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda, come ha fatto per l’Almamet. Essa denuncia, nello stesso contesto, una violazione dell’obbligo di motivazione.

262    Al punto 372 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che occorreva tener conto del fatto che l’Almamet era un commerciante indipendente di dimensioni molto piccole che non apparteneva ad alcun grande gruppo di società. L’Almamet sarebbe attiva nel commercio di materiali di valore elevato con un margine di profitto piuttosto ridotto e avrebbe avuto un «portafoglio di prodotti relativamente centralizzato». La Commissione ha aggiunto che era stato egualmente tenuto conto «del fatto che l’ammenda imposta avrebbe avuto un impatto relativamente elevato sulla situazione finanziaria di tale tipo di società». La Commissione ha concluso che, in considerazione di tali «speciali caratteristiche» dell’Almamet, considerava che una riduzione dell’importo dell’ammenda del 20% era appropriata, dal momento che l’Almamet sarebbe stata comunque sufficientemente dissuasa da un’ammenda di tale livello.

263    La Commissione ha fatto rinvio, nella nota a piè di pagina n. 685, al punto 37 degli orientamenti, che è così formulato:

«Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».

264    Ne consegue che, nel concedere una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda all’Almamet, la Commissione si è discostata dai propri orientamenti. Come risulta da una giurisprudenza costante, un siffatto scostamento deve essere compatibile, in particolare, con il principio della parità di trattamento (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 112 supra, punto 211; sentenze del Tribunale Schunk e Schunk Kohlenstoff‑Technik/Commissione, cit. al punto 238 supra, punto 44, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, Racc. pag. II‑1255, punto 146).

265    Occorre rilevare che la Commissione ha elencato, al punto 372 della decisione impugnata, alcune «speciali caratteristiche» dell’Almamet, al fine di giustificare la riduzione dell’importo dell’ammenda che le ha concesso. Come si è statuito nella sentenza Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra (punti da 137 a 141), un’impresa che presenta tali caratteristiche si trova, dal punto di vista di un’eventuale riduzione dell’ammenda al di fuori dei casi specificamente previsti negli orientamenti, in una situazione diversa da quella di un’impresa che non presenta le suddette caratteristiche.

266    In primo luogo, si deve ricordare che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dispone che, per ciascuna impresa partecipante a un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 CE, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. Secondo la giurisprudenza, il massimale relativo al fatturato è inteso ad evitare che le ammende inflitte dalla Commissione siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa interessata (sentenze della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 119, e del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, Racc. pag. I‑4405, punto 24).

267    Orbene, tale massimale non è sufficiente per evitare il carattere eventualmente sproporzionato dell’ammenda inflitta nel caso di un operatore attivo nel commercio di materiali di valore elevato con un margine di profitto ridotto, come l’Almamet. Infatti, in ragione del valore elevato dei materiali di cui trattasi, una siffatta impresa può presentare un fatturato sproporzionatamente elevato rispetto ai suoi profitti e ai suoi attivi, che saranno destinati al pagamento dell’ammenda.

268    In secondo luogo, poiché, secondo la metodologia degli orientamenti, l’ammenda è fissata prendendo come punto di partenza una proporzione del valore delle vendite realizzate dall’impresa in questione sul mercato interessato dall’infrazione, il rischio di un’ammenda sproporzionata, dal momento che rappresenta una parte molto significativa del fatturato globale della suddetta impresa, è, a maggior ragione, più elevato nel caso di un’impresa la quale, come l’Almamet, dispone di un «portafoglio di prodotti relativamente centralizzato».

269    In terzo luogo, il fatto che l’Almamet fosse un’impresa di dimensioni molto piccole che non apparteneva ad alcun grande gruppo è pure pertinente, dal momento che dovrebbe fare fronte all’ammenda da sola e nessun’altra società è con essa responsabile in solido per il pagamento di tale ammenda o, più in generale, in grado di fornirle il suo sostegno a tal fine.

270    Alla luce di tali considerazioni, occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione della Commissione di concedere all’Almamet una riduzione dell’importo dell’ammenda è sufficientemente motivata.

271    Si deve inoltre respingere in quanto irrilevante l’argomento della ricorrente relativo al fatto che l’Almamet non soddisfaceva, come la Commissione ha effettivamente constatato al punto 371 della decisione impugnata, le condizioni previste dal punto 35 degli orientamenti per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva. È sufficiente ricordare, a tal proposito, che è in virtù del punto 37 degli orientamenti che la Commissione ha deciso di concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda all’Almamet. È parimenti irrilevante il fatto, menzionato dalla ricorrente, che, come risulta dal punto 152 della decisione impugnata, l’Almamet abbia parzialmente contestato l’infrazione. Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui l’Almamet sarebbe un capo dell’infrazione, essa è inesatta (v. supra, punti da 97 a 104), ma, quand’anche fosse esatta, sarebbe comunque irrilevante.

272    In tali circostanze, occorre esaminare gli argomenti dedotti dalla ricorrente per dimostrare che si trovava in una situazione analoga a quella dell’Almamet e meritava una riduzione dell’importo dell’ammenda allo stesso titolo di quest’ultima.

273    In primo luogo, la ricorrente sostiene che, come l’Almamet, anch’essa agisce sui mercati interessati in qualità di impresa indipendente e «relativamente piccola». Essa aggiunge di essere in realtà un operatore più piccolo dell’Almamet sui mercati interessati: le vendite che essa avrebbe effettuato su tali mercati raggiungerebbero, secondo la Commissione, un importo da EUR 10 milioni a EUR 15 milioni, a fronte di un importo da EUR 20 milioni a EUR 25 milioni nel caso dell’Almamet.

274    Tale argomento non è sufficiente a giustificare la conclusione secondo cui la ricorrente si troverebbe in una situazione analoga a quella dell’Almamet. Innanzitutto, la Commissione non ha preso in considerazione soltanto le piccole dimensioni dell’Almamet, ma il fatto che essa era un commerciante di piccole dimensioni. Essendo un commerciante, non aveva alcuna influenza sui prezzi dei prodotti che si procurava e che commercializzava, ma soltanto sul proprio margine di profitto e, quindi, sul prezzo finale al quale vendeva i prodotti ai propri clienti. Di conseguenza, il valore delle vendite effettuate dall’Almamet in relazione all’infrazione e, più in generale, il suo fatturato globale potrebbero sembrare piuttosto elevati, mentre la maggior parte dei ricavi così realizzati era costituita da somme che dovevano essere versate direttamente a terzi, e cioè ai fornitori dell’Almamet. La ricorrente non è un commerciante, ma commercializza prodotti che essa stessa produce, e non si trova pertanto nella stessa situazione.

275    Inoltre, va rilevato che, se la ricorrente ha di certo dimensioni globali nettamente più ridotte di quelle di altre grandi imprese partecipanti all’intesa, esiste comunque una notevole differenza di fatturato globale tra la stessa e l’Almamet (v. supra, punto 254). Peraltro, la Commissione osserva giustamente che, come risulta da una tabella allegata al ricorso dalla ricorrente, durante il periodo dell’infrazione quest’ultima aveva oltre 600 dipendenti. Sarebbe difficile, pertanto, definirla un’impresa di piccole dimensioni.

276    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, al pari dell’Almamet, essa opera con materiali di valore elevato e con un margine di profitto molto ridotto. Anche il suo portafoglio di prodotti sarebbe molto concentrato.

277    Va constatato che tale argomento della ricorrente è enunciato in modo molto succinto e non è suffragato né da spiegazioni dettagliate, né da elementi di prova pertinenti. In particolare, la ricorrente non ha fornito dettagli né prove in relazione ai propri margini di profitto. Peraltro, essa non ha commentato, nella replica, l’affermazione della Commissione secondo cui essa possedeva un portafoglio di prodotti non paragonabile a quello dell’Almamet.

278    Inoltre, il fatto che l’Almamet sia un commerciante di prodotti procurati da altre imprese, mentre la ricorrente commercializza prodotti che essa stessa produce, è ancora una volta pertinente. È proprio per questa ragione, come si è osservato supra al punto 274, che il valore elevato dei prodotti commercializzati dall’Almamet e i suoi margini di profitto molto ridotti sono pertinenti. Nel caso della ricorrente, che non è un commerciante, ma un produttore, in mancanza di spiegazioni dettagliate sui suoi costi di produzione, che essa non ha fornito, tali due fattori non presentano la medesima pertinenza che nel caso dell’Almamet.

279    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’ammenda che le è stata inflitta avrà, anche nel suo caso, un impatto relativamente forte sulla sua situazione finanziaria. Essa afferma di dover sostenere costi elevati di produzione, di manutenzione, di stoccaggio e di investimento, e che, pertanto, un’ammenda elevata la colpisce molto di più che nel caso dell’Almamet.

280    Anche questo argomento, peraltro molto generico e per nulla circostanziato, deve essere respinto per i motivi enunciati supra al punto 278.

281    Poiché la ricorrente non ha dedotto altri argomenti per dimostrare che si trovava in una situazione analoga a quella dell’Almamet, si deve concludere pertanto che, in considerazione della diversità delle situazioni in cui tali imprese si trovavano, non può rimproverarsi alla Commissione una violazione del principio della parità di trattamento per il fatto che essa ha concesso all’Almamet, ma non alla ricorrente, una riduzione dell’importo dell’ammenda per i motivi indicati nel punto 372 della decisione impugnata. Di conseguenza, occorre respingere la seconda censura, nonché il quarto motivo nella sua interezza. Inoltre, poiché tutti gli argomenti della ricorrente esaminati supra devono essere respinti, l’esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito, al fine di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima al di là della riduzione menzionata supra al punto 231, non è giustificato.

 Sul quinto motivo, vertente sull’omissione illegittima, da parte della Commissione, della concessione alla ricorrente di una riduzione dell’importo dell’ammenda a causa della sua mancanza di capacità contributiva e delle particolarità del caso di specie

282    La ricorrente sostiene che le condizioni previste per una riduzione significativa dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta ai sensi del punto 35 degli orientamenti o, quantomeno, in virtù del punto 37 degli stessi orientamenti, tenuto conto delle particolarità della sua situazione, erano soddisfatte. Essa contesta alla Commissione di non aver tenuto sufficientemente conto della sua ridotta capacità contributiva, nonostante l’argomento convincente che essa le aveva presentato. Essa ritiene pertanto che la Commissione, rifiutandole una riduzione dell’importo dell’ammenda, abbia violato gli orientamenti e commesso un errore manifesto di valutazione. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto la Commissione avrebbe concesso una siffatta riduzione all’Almamet, benché la situazione economica personale della ricorrente comportasse un potenziale di rischio ben maggiore.

 Orientamenti

283    I punti 35 e 37 degli orientamenti sono così formulati:

«35. In circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore.

(...)

37. Nonostante i presenti orientamenti espongano la metodologia generale per la fissazione delle ammende, le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento da tale metodologia o dai limiti fissati al punto 21».

 Decisione impugnata

284    Come risulta dalla lettura combinata dei punti 363 e 373 della decisione impugnata, la ricorrente è stata una delle imprese che hanno invocato il punto 35 degli orientamenti nel corso del procedimento amministrativo. Dopo aver enunciato, ai punti da 364 a 368 della decisione impugnata, alcune considerazioni generali applicabili a tutte le imprese che hanno invocato tale punto, la Commissione si è riferita specificamente, ai punti 373 e 374 della decisione impugnata, al caso della ricorrente, rilevando quanto segue:

«(373) L’analisi dei dati finanziari comunicati dalla Donau Chemie (...) conduce alla conclusione che l’impresa è redditizia e presenta un basso rischio di fallimento. Peraltro, l’ammenda non è tale da pregiudicare irrimediabilmente la sua redditività economica e da privare i suoi attivi di qualsiasi valore. Di conseguenza, la domanda della Donau Chemie riguardante la mancanza di capacità contributiva è respinta.

(374)          La Donau Chemie ha menzionato spesso il catastrofico anno 2005, nel quale la sua centrale elettrica è andata distrutta, ma tale evento non pregiudica più la sua redditività al punto che essa non possa pagare l’ammenda inflitta con la presente decisione».

 Osservazioni preliminari sul punto 35 degli orientamenti

285    È consolidata giurisprudenza che, in linea di principio, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria di passività di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un tale obbligo procurerebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno idonee alle condizioni del mercato (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 112 supra, punto 327; sentenze del Tribunale del 19 marzo 2003, CMA CGM e a./Commissione, T‑213/00, Racc. pag. II‑913, punto 351, e Tokai Carbon e a./Commissione, cit. al punto 110 supra, punto 370).

286    Del resto, da una costante giurisprudenza risulta che il fatto che un provvedimento adottato da un’autorità dell’Unione provoca il fallimento o la liquidazione di una determinata impresa non è vietato, in quanto tale, dal diritto dell’Unione. Infatti, la liquidazione di un’impresa nella sua forma giuridica attuale può certo pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari, degli azionisti o dei detentori di quote, ma ciò non significa che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro valore (sentenze del Tribunale Tokai Carbon e a., cit. al punto 110 supra, punto 372; del 29 novembre 2005, Heubach/Commissione, T‑64/02, Racc. pag. II‑5137, punto 163, e del 28 aprile 2010, BST/Commissione, T‑452/05, Racc. pag. II‑1373, punto 96).

287    Non può ammettersi che, adottando il punto 35 degli orientamenti, la Commissione si sia imposta un qualsiasi obbligo che fosse in contrasto con tale giurisprudenza. Ne fornisce testimonianza il fatto che il suddetto punto non fa riferimento al fallimento di un’impresa, ma contempla una situazione sopravvenuta «in un contesto sociale ed economico particolare», in cui l’imposizione di un’ammenda «pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore» (sentenze Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 188, e Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 96).

288    Da ciò consegue che il solo fatto che l’imposizione di un’ammenda per infrazione alle regole della concorrenza rischia di provocare il fallimento dell’impresa di cui trattasi non è sufficiente, ai fini dell’applicazione del punto 35 degli orientamenti. Infatti, dalla giurisprudenza citata supra al punto 286 risulta che, se un fallimento pregiudica gli interessi finanziari dei proprietari o degli azionisti interessati, esso non implica necessariamente la scomparsa dell’impresa di cui trattasi. Quest’ultima può continuare a esistere in quanto tale, o in caso di ricapitalizzazione della società dichiarata in fallimento, in quanto persona giuridica che assicura l’esercizio della suddetta impresa, o in caso di acquisizione globale degli elementi del suo attivo e, quindi, dell’impresa in quanto entità che svolge un’attività economica da parte di un’altra entità. Una siffatta acquisizione globale può intervenire o mediante un riscatto volontario o mediante vendita forzata degli attivi della società in fallimento con continuazione della gestione (sentenze Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 189, e Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 97).

289    Di conseguenza, il punto 35 degli orientamenti va inteso, in particolare alla luce dei riferimenti alla privazione degli attivi dell’impresa di cui trattasi di ogni valore, nel senso che contempla la situazione in cui l’acquisizione dell’impresa, o quantomeno dei suoi attivi, contemplata supra al punto 288, appare improbabile se non impossibile. In una siffatta ipotesi, gli elementi che compongono l’attivo dell’impresa in fallimento sarebbero offerti in vendita ad uno ad uno ed è possibile che molti di essi non troveranno alcun acquirente o, al massimo, saranno venduti ad un prezzo fortemente ridotto, con la conseguenza che appare legittimo parlare, come fa il punto 35 degli orientamenti, di una perdita totale del loro valore (sentenze Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 190, e Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 98).

290    Si deve inoltre ricordare che l’applicazione del suddetto punto degli orientamenti richiede altresì, secondo la sua formulazione, un «contesto sociale ed economico particolare». Secondo la giurisprudenza, un siffatto contesto è costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda potrebbe avere, in particolare sul piano di un aumento della disoccupazione o di un deterioramento dei settori economici a monte e a valle dell’impresa interessata (sentenza della Corte del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, Racc. pag. I‑5977, punto 106, e sentenza Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 192).

291    Se le condizioni contemplate nei punti 289 e 290 sono soddisfatte, può effettivamente sostenersi che l’imposizione di un’ammenda, che rischierebbe di provocare la scomparsa dell’impresa di cui trattasi, è in contrasto con il principio di proporzionalità che la Commissione deve rispettare ogni volta che decide di imporre ammende in forza del diritto della concorrenza (sentenze Novácke chemické závody/Commissione, cit. al punto 74 supra, punto 193, e Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 100).

292    Inoltre, poiché la Commissione fa riferimento, nella sua argomentazione, all’ampio potere discrezionale che le concederebbe il punto 35 degli orientamenti, da una parte, va rilevato che non si deve attribuire troppa importanza all’utilizzo, in tale punto, del termine «potrebbe», anziché «deve». Tale termine non può essere inteso nel senso che la Commissione possa arbitrariamente rifiutare di concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda quando tutte le condizioni enunciate nel predetto punto siano soddisfatte e una siffatta riduzione sembri compatibile con i princìpi generali del diritto il cui rispetto si impone in materia di fissazione dell’importo dell’ammenda. Esso costituisce piuttosto un’ulteriore indicazione della flessibilità che deve riservarsi la Commissione quando stabilisce regole di condotta indicative quali gli orientamenti (sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 48).

293    D’altra parte, va ricordato che, in virtù della competenza estesa al merito di cui dispone in materia di ammende (v. supra, punto 58), il Tribunale può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, anche per quanto riguarda l’esame della questione se la ricorrente debba beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti.

294    Occorre quindi, tenendo conto di tutte le considerazioni che precedono, esaminare se, come sostiene la ricorrente, l’argomento da essa dedotto dinanzi alla Commissione giustificava una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del citato punto.

 Sull’applicazione del punto 35 degli orientamenti

295    La ricorrente sostiene che tutto il suo gruppo di imprese si trova in una situazione economica estremamente difficile. Ciò si rifletterebbe nel risultato delle attività abituali, che avrebbe subìto una netta diminuzione, passando da EUR 7,016 milioni nell’esercizio 2007 ad appena EUR 1,686 milioni nell’esercizio 2008. Il risultato annuale consolidato del gruppo della ricorrente mostrerebbe anch’esso un netto calo, con una perdita registrata nel bilancio per l’esercizio dal 30 settembre 2007 al 30 settembre 2008 di oltre EUR 2 milioni. Inoltre, l’indebitamento netto del gruppo della ricorrente sarebbe aumentato, passando da EUR 14,2 milioni nell’esercizio 2005 a EUR 30,4 milioni nell’esercizio 2008. Essa aggiunge che, in particolare, il ramo della sua impresa attivo nella produzione del carburo di calcio è in deficit da anni. Le perdite accumulate tra il 1999 e il 2006 ammonterebbero a EUR 15,94 milioni.

296    La ricorrente ricorda inoltre di aver richiamato l’attenzione, già nel corso del procedimento amministrativo, sul fatto che la propria centrale idroelettrica privata di Wiesberg (Austria) era stata completamente distrutta da un’inondazione durante l’estate 2005. Il suo stabilimento di produzione di carburo di calcio a Landeck (Austria) dipenderebbe, per il suo funzionamento, dall’energia elettrica prodotta dalla centrale di Wiesberg e sarebbe stato salvato soltanto grazie a un aiuto finanziario delle autorità austriache. Tuttavia, la stessa ricorrente avrebbe dovuto sostenere una gran parte delle spese di ricostruzione di detta centrale elettrica. A causa di questa catastrofe naturale, la ricorrente avrebbe subìto, nel 2005, un danno di circa EUR 20 milioni e ciò avrebbe avuto ripercussioni sul risultato negativo dell’impianto di Landeck, che avrebbe raggiunto –EUR 11,92 milioni nel 2005, e che continuerebbe a incidere sulla situazione finanziaria della ricorrente.

297    Quest’ultima fornisce inoltre dettagli sui progetti di importanti investimenti che si renderanno prossimamente necessari in diversi impianti della sua impresa. Nel complesso, gli investimenti previsti per lo stabilimento di produzione di Landeck fino al 2016 dovrebbero raggiungere l’importo di EUR 20,17 milioni e sarebbero assolutamente necessari per il mantenimento di tale stabilimento e, nel lungo termine, dei posti di lavoro che ne dipenderebbero. In mancanza di fondi propri della ricorrente, essi dovrebbero essere finanziati con prestiti. L’imposizione dell’ammenda controversa, che la ricorrente dovrebbe anche finanziare con un prestito, le impedirebbe di ottenere i crediti necessari, aggraverebbe la sua situazione economica già precaria e le causerebbe un notevole indebolimento come concorrente sui mercati interessati del carburo di calcio. L’ammenda comporterebbe inoltre la chiusura parziale o totale di importanti stabilimenti di produzione della ricorrente e, di conseguenza, la perdita di numerosi posti di lavoro.

298    La ricorrente fa riferimento, in particolare, alla situazione del suo stabilimento di produzione di Landeck, che impiega direttamente 70 persone e da cui dipenderebbero indirettamente anche altri posti di lavoro. Essa sostiene di aver effettuato, nel 2006, un calcolo comparativo dei risultati economici che avrebbe ottenuto in caso di prosecuzione dell’attività del proprio stabilimento e nell’ipotesi della sua chiusura, con vendita a terzi dell’energia elettrica prodotta nella centrale di Wiesberg, normalmente destinata all’utilizzo dello stabilimento di produzione di Landeck. Tale calcolo avrebbe dimostrato che la prosecuzione dell’attività di detto stabilimento avrebbe causato perdite pari a EUR 513 000, mentre in caso di chiusura e di vendita dell’energia elettrica a terzi, la ricorrente avrebbe ottenuto un risultato positivo di EUR 773 000. Quest’ultima, tuttavia, consapevole della propria responsabilità sociale, non avrebbe ancora chiuso lo stabilimento di Landeck. Ora, l’imposizione dell’ammenda controversa priverebbe di qualsiasi fondamento la produzione di carburo di calcio nello stabilimento di produzione di Landeck e condurrebbe alla sua chiusura.

299    Rispetto a tale argomento della ricorrente, occorre ricordare che, nella sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra (punto 112), il Tribunale ha statuito che, ai fini dell’applicazione del punto 35 degli orientamenti, non era sufficiente dimostrare che l’impresa interessata sarebbe stata dichiarata fallita in caso di imposizione di un’ammenda. Secondo la formulazione stessa di tale punto, devono esistere «prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda (...) pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore», il che non avviene automaticamente nell’ipotesi di fallimento delle società che gestiscono l’impresa di cui trattasi. Un ricorrente può pertanto pretendere l’applicazione di tale punto degli orientamenti solo nell’ipotesi in cui abbia fornito prove oggettive di tale eventualità, il che costituisce una condizione essenziale della sua applicazione.

300    Orbene, nel caso di specie si deve constatare che la ricorrente non ha neanche affermato o dimostrato che l’imposizione dell’ammenda controversa avrebbe comportato il suo fallimento. Né, tanto meno, essa ha dimostrato, e neanche affermato, che, nell’ipotesi di tale fallimento, i suoi attivi sarebbero privati di qualsiasi valore, come richiesto dal punto 35 degli orientamenti.

301    Infatti, dagli stessi argomenti della ricorrente, quali riassunti supra al punto 295, emerge che il risultato delle sue attività abituali, benché in netto calo, è rimasto positivo nell’esercizio 2008. In altri termini, la ricorrente ha registrato utili e non perdite. Per quanto riguarda il risultato consolidato negativo sia nel 2007 che nel 2008, e indipendentemente dal fatto che sia consentito o meno prenderlo in considerazione ai fini dell’applicazione del punto 35 degli orientamenti, in quanto non riguarda soltanto la ricorrente, come persona giuridica, ma anche altri enti del suo gruppo la cui integrazione nell’unità economica costituita dall’impresa della ricorrente non è precisata, dal bilancio comparativo di tali due esercizi, che la ricorrente ha allegato al ricorso, risulta che il capitale del gruppo della ricorrente è rimasto intatto, nonostante le perdite registrate, poiché le riserve erano largamente sufficienti ad assorbire le perdite. Inoltre, lo stesso documento indica che vi è stato un lieve miglioramento della situazione nel 2008, in quanto la perdita registrata nel bilancio è diminuita, passando da EUR 2,63 milioni a circa EUR 2,17 milioni.

302    Quanto alle sue affermazioni relative alla situazione deficitaria del ramo della sua impresa attivo nella produzione del carburo di calcio, alla distruzione della centrale idroelettrica di Wiesberg e alla situazione dello stabilimento di produzione di Landeck, la ricorrente non spiega la loro rilevanza ai fini dell’applicazione del punto 35 degli orientamenti. Quest’ultimo punto si riferisce alla capacità contributiva dell’intera impresa interessata, e non ad alcuni dei suoi settori. Orbene, la ricorrente non ha affermato che le asserite difficoltà economiche dello stabilimento di produzione di Landeck erano tali da poterla condurre al fallimento. Inoltre, occorre rilevare che, anche supponendo che alla ricorrente sia concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda, nulla garantisce che essa, in cambio, non chiuderà lo stabilimento di produzione di Landeck, tanto più che essa stessa sostiene che una tale eventualità le procurerebbe un utile.

303    Infine, la stessa ricorrente dichiara che la centrale idroelettrica di Wiesberg, distrutta nel 2005, è stata nel frattempo ripristinata, in parte grazie al sostegno finanziario delle autorità austriache. Non può quindi essere contestato alla Commissione di aver constatato, al punto 374 della decisione impugnata, che tale evento non poteva più pregiudicare la redditività della ricorrente.

304    Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha rigettato correttamente, e senza violare il punto 35 degli orientamenti, la domanda della ricorrente di riduzione dell’importo dell’ammenda. In tali circostanze, occorre esaminare anche se una tale riduzione si sarebbe potuta giustificare ai sensi del punto 37 degli orientamenti, parimenti invocato dalla ricorrente nel suo argomento.

 Sull’applicazione del punto 37 degli orientamenti

305    Basandosi sugli argomenti riassunti supra ai punti da 296 a 298, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto almeno concederle, in ragione delle «specificità» della sua situazione, una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti, come ha fatto nel caso dell’Almamet. La ricorrente ribadisce inoltre, nella stessa occasione, i suoi argomenti relativi alla violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione, in quanto le è stata rifiutata una riduzione dell’importo dell’ammenda mentre una tale riduzione è stata concessa all’Almamet. Tuttavia, detti argomenti devono essere respinti per i motivi già esposti supra ai punti da 261 a 281.

306    Occorre ricordare, a tal riguardo, che gli orientamenti enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire giustificazioni compatibili con il principio della parità di trattamento (sentenze della Corte del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 91, e KME Germany e a./Commissione, cit. al punto 58 supra, punto 127). Non si può quindi escludere che, in un’ipotesi specifica, la Commissione sia tenuta a discostarsi dai propri orientamenti, a condizione di fornire giustificazioni compatibili con i princìpi generali di diritto che essa deve rispettare nella determinazione dell’importo dell’ammenda, compreso, in particolare, il principio della parità di trattamento (sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 42).

307    Infatti, secondo la gerarchia delle norme, un’istituzione dell’Unione non può, mediante una regola di condotta interna che essa stessa si impone, rinunciare integralmente all’esercizio di un potere discrezionale che le è conferito da una disposizione come, nella fattispecie, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 (v. sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

308    Va ricordato inoltre che, nel fissare le ammende da infliggere per violazione delle regole della concorrenza, la Commissione è tenuta a rispettare, in particolare, il principio di proporzionalità. Orbene, orientamenti in materia di fissazione di ammende che non lasciassero alla Commissione alcuna flessibilità per scegliere un importo adeguato in ciascun caso particolare non sarebbero compatibili con il principio di proporzionalità, poiché potrebbero condurre all’imposizione di ammende che superino largamente la misura adeguata e necessaria per raggiungere l’obiettivo perseguito o, viceversa, di ammende di un importo manifestamente insufficiente a tal fine (sentenza Ecka Granulate e non ferrum Metallpulver/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 45).

309    È per questo che la Commissione si è giustamente riservata, al punto 37 degli orientamenti, il diritto di discostarsi dal metodo che vi è esposto per la fissazione dell’importo dell’ammenda e, di conseguenza, di fissare, in un determinato caso, un’ammenda di un importo diverso da quello che sarebbe risultato dall’applicazione di tale metodo, se ciò sia richiesto dalle specificità del caso. Ora, un siffatto importo può essere sia superiore che inferiore a quello calcolato secondo il metodo previsto negli orientamenti.

310    Peraltro, il Tribunale, che in tale materia dispone di una competenza estesa al merito, potendo quindi sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, e che, per di più, non è vincolato dagli orientamenti, ma può discostarsene spiegandone i motivi nella sua sentenza (v. supra, punto 60), è legittimato a rideterminare l’importo dell’ammenda a un livello inferiore a quello risultante dall’applicazione degli orientamenti, se le circostanze del caso di cui è investito lo giustifichino. È pur sempre necessario, tuttavia, che il ricorrente sollevi motivi pertinenti, in grado di giustificare una siffatta riduzione, e adduca prove a sostegno di essi (v., in tal senso, sentenza KME Germany e a., cit. al punto 58 supra, punto 131).

311    Orbene, nel caso di specie, nell’argomentazione formulata dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo non vi è alcun elemento che giustifichi un intervento del Tribunale nel senso di una riduzione dell’importo dell’ammenda. Le difficoltà economiche asserite dalla ricorrente, ammesso che siano accertate, non dimostrano, come è già stato osservato, che essa si trovi di fronte a un rischio di fallimento e, ancor meno, a una perdita totale del valore dei suoi attivi. Tenuto conto anche della giurisprudenza citata supra ai punti 285 e 286, tali difficoltà non possono, di per sé, giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, nell’esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito.

312    Per quanto riguarda il resto della sua argomentazione, relativa alle difficoltà dello stabilimento di produzione di Landeck, si deve constatare che la ricorrente non è riuscita a dimostrare un vero e proprio legame tra la richiesta riduzione dell’importo dell’ammenda e la sopravvivenza di tale stabilimento e dei posti di lavoro che dipendono da esso. Come è già stato osservato, nulla impedisce alla ricorrente di decidere, in qualsiasi momento, la chiusura di detto stabilimento di produzione, anche qualora le sia stata concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda. In tali circostanze, si deve concludere che neanche tali argomenti giustificano l’esercizio della competenza del Tribunale estesa al merito nel senso di una riduzione dell’importo dell’ammenda.

313    Poiché tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito del quinto motivo devono essere respinti, occorre respingere detto motivo e concludere che non è giustificato che il Tribunale eserciti la propria competenza estesa al merito per concedere alla ricorrente, a tale titolo, una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

314    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve annullare l’articolo 2, lettera c), della decisione impugnata in quanto la Commissione vi ha fissato l’importo dell’ammenda tenendo conto di una percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda del 35%, fissare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a EUR 4,35 milioni, un importo ritenuto adeguato dal Tribunale, nell’esercizio delle sue competenze estese al merito, in considerazione delle circostanze della fattispecie, e in particolare di quelle relative alla gravità e alla durata dell’infrazione constatata della Commissione nonché alle risorse globali della ricorrente, e respingere il ricorso per il resto.

 Sulle spese

315    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

316    Poiché il ricorso è stato solo parzialmente accolto, sarà fatta un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Donau Chemie AG ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della decisione C (2009) 5791 definitivo della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.396 – reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio utilizzati nelle industrie siderurgica e del gas), è fissato a EUR 4,35 milioni.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Donau Chemie sopporterà il 90% delle proprie spese e il 90% di quelle della Commissione europea. La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese e il 10% delle spese sostenute dalla Donau Chemie.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2014.

Firme


Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente sulla determinazione erronea dell’importo di base dell’ammenda

Osservazioni introduttive

Sulla prima parte, vertente su una valutazione erronea della quota di mercato aggregata dei partecipanti all’intesa, risultante da un errore nella definizione dei mercati interessati

Sulla seconda parte, vertente sull’omessa presa in considerazione, da parte della Commissione, della mancanza di impatto dell’infrazione sul mercato

Sulla terza parte, vertente sulla valutazione erronea dell’importanza economica del mercato interessato

Sulla quarta parte, vertente sulla valutazione erronea della gravità relativa della partecipazione della ricorrente all’infrazione

Sulla quinta parte, vertente sull’omessa presa in considerazione, da parte della Commissione, del fatto che la ricorrente ha partecipato soltanto ad alcune parti dell’infrazione

Sulla sesta parte, vertente su un errore di diritto e sulla violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la determinazione del diritto di ingresso

Sul secondo motivo, vertente sull’omissione illegittima, da parte della Commissione, della presa in considerazione, a favore della ricorrente, delle circostanze attenuanti

Osservazioni preliminari

Sulla prima parte, vertente sull’assenza di attuazione degli accordi controversi, di arricchimento per la ricorrente e di danno per i consumatori

Sulla seconda parte, vertente sulla mancata considerazione della cooperazione effettiva della ricorrente

Sulla terza parte, vertente sulla mancata considerazione della confessione e del pentimento della ricorrente

Sulla quarta parte, vertente sulla mancata considerazione delle misure di messa in conformità introdotte dalla ricorrente

Sulla quinta parte, vertente sulla mancata considerazione della situazione di crisi del settore della produzione del carburo di calcio e della stessa ricorrente

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

Comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

Decisione impugnata

Osservazioni introduttive

Sulla data di comunicazione degli elementi di prova da parte della ricorrente alla Commissione

Sul valore aggiunto degli elementi forniti dalla ricorrente per quanto riguarda i granuli di carburo di calcio

Sul valore aggiunto degli elementi forniti dalla ricorrente per quanto riguarda la polvere di carburo di calcio

Sul valore aggiunto degli elementi forniti dalla ricorrente per quanto riguarda i granuli di magnesio

Valutazione dell’adeguatezza della percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla ricorrente

Sulla considerazione della collaborazione della ricorrente come circostanza attenuante

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei princìpi della parità di trattamento e di proporzionalità

Sulla prima censura, relativa alla mancata differenziazione dell’importo dell’ammenda in funzione delle dimensioni delle imprese interessate e dei rispettivi fatturati, sia globali che realizzati nei mercati interessati dall’infrazione

Sulla seconda censura, relativa al trattamento asseritamente favorevole dell’Almamet

Sul quinto motivo, vertente sull’omissione illegittima, da parte della Commissione, della concessione alla ricorrente di una riduzione dell’importo dell’ammenda a causa della sua mancanza di capacità contributiva e delle particolarità del caso di specie

Orientamenti

Decisione impugnata

Osservazioni preliminari sul punto 35 degli orientamenti

Sull’applicazione del punto 35 degli orientamenti

Sull’applicazione del punto 37 degli orientamenti

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.