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Ricorso proposto l'8 ottobre 2009 - ancotel GmbH / UAMI - Acotel (ancotel)

(Causa T-408/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. H. Truelsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acotel SpA (Roma, Italia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 19 giugno 2009 (procedimento R 1385/2008-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "ancotel" per servizi delle classi 35 e 38 (domanda n. 3 314 424)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Acotel SpA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: in particolare il marchio figurativo italiano n. 643 751 e il marchio figurativo comunitario n. 1 442 268, "ACOTEL", per prodotti e servizi delle classi 9 e 38

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 1, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe rischio di confusione

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).